Corte costituzionale

Sentenza n. 172/2002

Altra decisione · depositata il 10/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati

dell'11 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dott.

Roberto Pennisi, promosso con ricorso del Tribunale di Roma,

notificato il 9 agosto 2001, depositato in cancelleria il 31

successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati, nonché

l'atto di intervento di Pennisi Roberto;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato

Vittorio Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata, il Tribunale

di Roma, con ricorso del 10 ottobre 2000, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione

alla deliberazione adottata in data 11 novembre 1999, con la quale è

stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso detto

procedimento riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle

funzioni parlamentari, come tali insindacabili a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

Il collegio ricorrente ha premesso che il deputato Vittorio

Sgarbi era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui

agli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e 13 della legge

8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), "perché, fuori

dai casi di ingiuria, comunicando con più persone, offendeva la

reputazione di Pennisi Roberto - sostituto procuratore della

Repubblica presso la D.D.A. di Reggio Calabria, nonché magistrato

inquirente nell'indagine relativa all'omicidio Ligato - mediante le

seguenti espressioni: "Pennisi, un nuovo Torquemada, un torturatore

autore di una "vera persecuzione politica (...) non si sottolinea da

parte di nessuno il comportamento disumano e persecutorio di Pennisi

; espressioni diffuse tramite un comunicato stampa ANSA e pubblicate

sul quotidiano Il giornale di Calabria in data 31 maggio 1994".

La Camera dei deputati aveva approvato la predetta delibera

dell'11 novembre 1999, in conformità alla proposta della Giunta per

le autorizzazioni a procedere, la quale aveva osservato che "le frasi

pronunziate dal collega Sgarbi erano in stretta ed immediata

connessione con l'esito di un procedimento penale che, all'epoca del

suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli indagati,

alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga custodia

cautelare ed esposti con grande enfasi alla pubblica berlina. Si

trattava, dunque, di una critica tutta politica sulla conduzione, da

parte dell'accusa, di un procedimento penale nel quale le tesi della

medesima si erano rivelate del tutto infondate, non senza aver

arrecato, tuttavia, un grave vulnus non solo alla reputazione degli

interessati, ma anche al rapporto tra opinione pubblica e classe

politica. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con

atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito,

attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione

tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito

politico. Inoltre, le frasi vanno inquadrate nel contesto della

costante ed intensa battaglia politica che il collega Sgarbi svolge,

in Parlamento e al di fuori di esso, contro l'uso distorto degli

strumenti giudiziari".

Il Tribunale di Roma, con una prima ordinanza del 14 dicembre

1999, aveva sollevato conflitto di attribuzione, sostenendo che la

deliberazione della Camera dei deputati sarebbe stata lesiva delle

attribuzioni dell'organo giurisdizionale investito del giudizio sulla

responsabilità penale del deputato Sgarbi, perché adottata in

palese carenza di specifici profili di collegamento tra

l'espletamento della funzione parlamentare e le opinioni espresse da

Vittorio Sgarbi mediante la divulgazione delle frasi a lui imputate.

In particolare il tribunale aveva osservato che il richiamo, operato

nella riportata motivazione della proposta di insindacabilità

adottata dalla Giunta, al generico inquadramento delle espressioni di

cui si tratta nel contesto della battaglia politica, portata avanti

dallo Sgarbi, in Parlamento ed al di fuori di esso, contro l'uso

improprio degli strumenti giurisdizionali, non poteva comunque

considerarsi sufficiente a ricondurre tali dichiarazioni nell'alveo

dell'esercizio delle funzioni parlamentari, posto che, come

evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 289 del

1998, se è vero che la funzione parlamentare non si estrinseca solo

negli atti tipici, potendo ricomprendere anche quanto sia presupposto

o conseguenza di questi ultimi, ciò non di meno ad essa non può

essere ricollegata automaticamente l'"intera" attività politica

svolta dal parlamentare, in quanto ciò comporterebbe la

trasformazione della prerogativa parlamentare in privilegio

personale.

2. - Nell'imminenza della data fissata per la decisione

sull'ammissibilità del conflitto, aveva depositato "atto di

intervento", a mezzo dei suoi difensori, il dottor Roberto Pennisi,

parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di

Roma, il quale aveva rivendicato la propria legittimazione ad

intervenire, già nella fase di delibazione circa l'ammissibilità

del conflitto sollevato dal Tribunale di Roma sulla base della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

3. - La Corte, con l'ordinanza n. 264 del 2000, aveva dichiarato

inammissibile il ricorso per conflitto in considerazione della

mancanza nell'atto introduttivo dello stesso di qualsiasi riferimento

agli specifici fatti per cui si procedeva e alla loro esatta

qualificazione giuridica, nonché del difetto, sia nel dispositivo

sia nella motivazione, di una domanda rivolta alla Corte.

4. - Il Tribunale di Roma, con il predetto secondo ricorso in

data 10 ottobre 2000, con il quale ha provveduto ad ovviare a quelle

carenze che avevano determinato la dichiarazione di inammissibilità

del primo, ha quindi nuovamente sollevato il conflitto, ritenendo,

per i motivi già esposti, che la delibera della Camera dei deputati

di cui si tratta integri una menomazione delle attribuzioni

costituzionali del potere giudiziario.

5. - Il dottor Pennisi ha depositato un nuovo atto di intervento,

chiedendo alla Corte di riconoscere la sua legittimazione ad

intervenire nel procedimento e, nel merito, di ritenere inammissibile

il conflitto, in quanto nessuna efficacia inibente sulla prosecuzione

del procedimento giurisdizionale davanti allo stesso tribunale

sarebbe da riconoscere alla deliberazione dell'11 novembre 1999 con

la quale la Camera dei deputati ha affermato l'insindacabilità delle

opinioni diffamatorie espresse dal deputato Sgarbi a carico dello

stesso dottor Pennisi; in subordine, di ritenere illegittima, e,

quindi, annullare la citata deliberazione, affermando che non spetta

alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità delle opinioni

espresse dal deputato Sgarbi.

6. - La Corte, con ordinanza n. 265 del 17 luglio 2001,

"impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a

contraddittorio integro) anche in ordine alla ammissibilità del

ricorso e dell'intervento", ha dichiarato ammissibile il ricorso,

disponendone la notifica, unitamente alla predetta ordinanza, alla

Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine

di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere depositati, presso

la cancelleria della Corte, con la prova della eseguita notificazione

entro il termine di venti giorni dalla stessa, con richiamo

all'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

7. - La notifica è stata effettuata al Presidente della Camera

dei deputati in data 9 agosto 2001, mentre il ricorso, unitamente

alla prova della stessa, è stato depositato presso la cancelleria

della Corte in data 31 agosto 2001.

8. - La Camera dei deputati si è costituita nel giudizio,

concludendo per la inammissibilità del conflitto, e, in subordine,

per la infondatezza dello stesso.

Sotto il primo profilo nella memoria si osserva che il ricorso è

stato notificato al Presidente della Camera dei deputati, e non a

quest'ultima in persona del suo Presidente.

Un secondo profilo di inammissibilità viene, poi, ravvisato

nella mancata identificazione degli elementi necessari ai fini della

compiuta percezione delle ragioni del conflitto; ed un terzo nella

riproposizione di un conflitto già dichiarato inammissibile, ciò

che, ad avviso della difesa della Camera, non sarebbe consentito.

Nel merito, si sostiene la sussistenza di un nesso funzionale tra

le dichiarazioni contestate al deputato Sgarbi ed il suo mandato

parlamentare.

9. - Nell'imminenza della data fissata per la camera di

consiglio, la difesa della Camera dei deputati ha depositato una

memoria, con la quale ha dedotto la improcedibilità del ricorso

introduttivo del giudizio, in quanto depositato in data successiva

alla scadenza del termine stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle

norme integrative, insistendo, comunque, per la inammissibilità ed

infondatezza del ricorso stesso. Quanto all'intervento del dott.

Pennisi, nella memoria si conclude per la inammissibilità dello

stesso, osservando che i rari casi in cui la Corte ha ammesso al

contraddittorio soggetti diversi da quelli direttamente coinvolti nel

conflitto, lo ha fatto pur sempre in considerazione della natura

costituzionale delle attribuzioni che tali soggetti erano interessati

a tutelare, mentre l'apertura all'intervento contenuta nella recente

sentenza n. 76 del 2001 riguarda il giudizio per conflitto tra Stato

e Regione, e non la differente ipotesi di conflitto interorganico, in

cui la identificazione dei soggetti interessati al conflitto, che

viene compiuta dalla Corte in sede di preliminare delibazione di

ammissibilità, è compiuta con riferimento all'oggetto peculiare del

giudizio, che risiede nella determinazione dei confini delle

attribuzioni rispettive degli organi tra i quali è insorto il

conflitto, ciò che renderebbe lo stesso inidoneo ad accogliere

soggetti terzi, che non siano titolari di attribuzioni

costituzionali. Senza considerare la diversità di fondamento

dell'autonomia dei consigli regionali e della sovranità della Camera

dei deputati.

Nella memoria si sottolinea, poi, la irritualità dell'intervento

del dott. Pennisi, in quanto effettuato prima della ordinanza della

Corte, che ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto. Quanto al

successivo intervento dello stesso dott. Pennisi, depositato in data

27 ottobre 2001, esso sarebbe comunque tardivo, si rileva nella

memoria, in quanto non rispettoso del termine di venti giorni dalla

pubblicazione della ordinanza di ammissibilità nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica (25 luglio 2001).

Ha depositato memoria altresì la difesa del dott. Pennisi,

richiedendo un riesame della giurisprudenza costituzionale sulla

inapplicabilità al processo costituzionale dell'istituto della

sospensione dei termini nel periodo feriale, in considerazione

dell'applicabilità di detto istituto in tutti i procedimenti

giurisdizionali, ove si esercita il patrocinio di liberi

professionisti, e tenuto altresì conto del fatto che la Corte

costituzionale applicherebbe l'istituto in esame anche alla propria

attività, quanto alla fissazione dei ruoli di udienza e agli altri

adempimenti. Nella memoria si ipotizza, qualora si ritenga

inapplicabile al caso in esame la legge 7 ottobre 1969, n. 742

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), la

opportunità che la Corte sollevi di ufficio questione di

legittimità costituzionale relativa alla esclusione dei giudizi

avanti la Corte dall'ambito di applicabilità della stessa legge.

Nella memoria si insiste, infine, per l'ammissibilità

dell'intervento del dott. Pennisi e per la tempestività del relativo

deposito, effettuato nel termine di dieci giorni previsto

dall'art. 38 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la

procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di

Stato) nel testo modificato dall'art. 1, ultimo comma, della legge

21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia

amministrativa) che troverebbe applicazione nel procedimento davanti

alla Corte in virtù del richiamo operato dall'art. 22 della legge

n. 87 del 1953. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato

promosso con ricorso 10 ottobre 2000 dal Tribunale di Roma, nei

confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera, da

quest'ultima adottata nella seduta dell'11 novembre 1999 (atti

Camera, doc. IV-quater n. 86), che ha ritenuto che i fatti per i

quali è in corso procedimento penale nei confronti del deputato

Vittorio Sgarbi concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

2. - Preliminarmente - a prescindere da ogni altro profilo

relativo alla reiterabilità del ricorso per conflitto di

attribuzione e alla ammissibilità e ritualità dell'intervento del

dottor Pennisi - deve essere esaminato il profilo di

improcedibilità, eccepito dalla difesa della Camera dei deputati,

relativo alla mancanza di una valida e tempestiva instaurazione del

giudizio per conflitto di attribuzione.

Nella disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello

Stato, l'avvio di ciascuna delle due distinte fasi procedurali, nelle

quali si articola il giudizio - destinate a concludersi, la prima con

la delibazione sommaria sull'ammissibilità del ricorso e la seconda

con la decisione definitiva sul merito, oltre che sull'ammissibilità

- è rimesso all'iniziativa della parte (potere interessato,

promotore del conflitto), che, in particolare, all'esito della prima

fase sommaria, ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, sia

alla notificazione del ricorso e della relativa ordinanza, sia al

deposito presso la cancelleria della Corte degli atti notificati, nel

termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi

dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale (sentenze n. 253 del 2001; n. 203

del 1999; n. 449 del 1997).

L'anzidetto termine di venti giorni ha carattere perentorio,

perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini

stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto

comma, delle richiamate norme integrative (v., oltre alle citate

sentenze n. 253 del 2001; n. 203 del 1999 e n. 449 del 1997; sentenze

n. 50 e n. 35 del 1999; n. 342 e n. 274 del 1998).

3. - Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della

Corte, con la prova delle notificazioni eseguite a norma

dell'art. 37, comma quarto, della legge 31 marzo 1953, n. 87, il

31 agosto 2001, oltre il termine di venti giorni dall'ultima

notificazione, avvenuta il 9 agosto 2001 (art. 26, comma 3, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

16 marzo 1956), termine peraltro espressamente richiamato

nell'ordinanza di questa Corte 11 luglio 2001 n. 264, emessa nella

fase preliminare del conflitto ai sensi dell'art. 37 della citata

legge n. 87 del 1953.

Non può, pertanto, procedersi allo svolgimento dell'ulteriore

fase del giudizio e non resta che dichiarare la improcedibilità del

ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti

della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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