Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 237/1964

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e

reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e

nell'Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91

(Nuove norme sulla cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 4

giugno 1998 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale

a carico di Ciabak Bobovicz, iscritta al n. 735 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale militare di Torino solleva, con ordinanza del 4

giugno 1998, in riferimento agli artt. 10 e 52 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma,

lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento

obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16,

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla

cittadinanza), che stabiliscono che è soggetto alla leva militare

l'apolide residente legalmente nel territorio della Repubblica, fino

al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Il Tribunale militare ricorda che un problema analogo è già stato

affrontato - ma solo in riferimento all'art. 52 della Costituzione -

dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 53 del 1967,

rigettò la questione allora proposta, sul rilievo della distinzione

tra il dovere di difesa della Patria (primo comma dell'art. 52) e

l'obbligo di prestazione del servizio militare (secondo comma).

Pur condividendo questa impostazione di fondo, il giudice

rimettente ritiene di dover nuovamente sottoporre la normativa al

controllo di costituzionalità, giacché, alla stregua del

riferimento dell'art. 52 della Costituzione alla sola categoria dei

"cittadini", deve ritenersi contrastante con la norma costituzionale

ogni estensione del dovere di prestazione del servizio militare di

leva a chi cittadino non sia. Nell'art. 52, infatti, sia il dovere di

difesa della Patria sia il più specifico dovere di prestazione del

servizio militare sono riferiti esplicitamente ai "cittadini":

pertanto, non sembra al Tribunale conforme al dettato costituzionale

la determinazione legislativa che ricomprende gli apolidi nella sfera

di soggezione al secondo dovere.

L'uso del termine "cittadino" nell'art. 52 - prosegue il giudice a

quo - induce pertanto a ritenere l'esistenza di uno stretto legame di

interdipendenza tra il possesso della cittadinanza italiana e il

dovere di difesa della Patria, che si esplica anche con

l'obbligatoria prestazione del servizio.

Verso l'anzidetta conclusione depone altresì, secondo il

Tribunale, una interpretazione sistematica del testo costituzionale:

quando in esso si vogliono tutelare diritti fondamentali di ciascun

individuo, si estende la garanzia a "tutti" (ad esempio, negli artt.

2, 19, 21 e 24), mentre si riserva ai "cittadini" la tutela di

posizioni soggettive che, pur se di notevole rilievo, il Costituente

non ha ritenuto di pari valore (ad esempio, negli artt. 16, 17 e 18).

E ad analogo esito conduce il raffronto tra l'art. 52 e l'art. 53,

che prescrive che "tutti" sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche, con formula che è comunemente riconosciuta applicabile a

chiunque, cittadino o meno, percepisca redditi in Italia, quale

corrispettivo delle prestazioni e dei servizi di cui anche lo

straniero (o il non cittadino) beneficia.

La formulazione testuale della norma costituzionale, dunque -

prosegue il Tribunale -, non è casuale: essa ha voluto limitare ai

soli cittadini il compito di difesa della Patria, trattandosi di

prestazione a carattere personale particolarmente coercitiva e

pregnante, che si può giustificare solo in presenza dello stretto

legame tra soggetto e Repubblica discendente dallo status civitatis.

Se il dovere di difendere la Patria incombe solo sul cittadino, è

solo sul cittadino che può cadere il dovere di prestazione militare,

anche in funzione del mantenimento dell'indipendenza dello Stato

(art. 11 della Costituzione).

Inoltre, l'esigenza di una interpretazione rigorosa del testo

costituzionale si ricaverebbe anche dall'art. 51, che parifica ai

cittadini gli "italiani non appartenenti alla Repubblica" solo in

relazione all'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,

e non ad altri effetti; segno, questo, della necessità di delimitare

l'equiparazione tra cittadini e non cittadini a quanto espressamente,

ed eccezionalmente, previsto dalle disposizioni costituzionali, senza

coinvolgere obblighi e posizioni sfavorevoli, come è appunto il

dovere del servizio militare.

Alla stregua di tali rilievi, le norme di legge in questione sono

censurate dal Tribunale per contrasto con l'art. 52 della

Costituzione.

Per un secondo profilo, le medesime disposizioni si porrebbero

altresì in contrasto con l'art. 10, primo comma, della Costituzione.

Al riguardo, osserva il Tribunale, la prassi internazionale

dominante, testimoniata da diversi testi, indurrebbe a ritenere

esistente una norma internazionale generale che vincola gli Stati a

non assoggettare agli obblighi militari i non cittadini e, per

conseguenza, gli apolidi, ciò che del resto sarebbe stato

riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 278

del 1992.

La questione sollevata, conclude il giudice rimettente, è

rilevante, perché se accolta determinerebbe l'assoluzione

dell'imputato, apolide, dal reato di mancanza alla chiamata, non

sussistendo più nei suoi confronti l'obbligo del servizio militare.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Ad avviso dell'Avvocatura, la questione è infondata, perché,

contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente,

l'equiparazione tra apolide residente in Italia e cittadino, anche

per quanto riguarda la sottoposizione agli obblighi di leva, è

ragionevole ed è coerente con la più generale equiparazione

stabilita, a numerosi fini, dall'ordinamento, conformemente a quanto

avviene anche in altri Paesi.

Quanto al profilo riferito all'art. 52 della Costituzione,

varrebbero i motivi di rigetto della questione già enunciati nella

sentenza n. 53 del 1967 della Corte costituzionale; quanto all'art.

10, non è dato rinvenire una prassi internazionale che vincoli gli

Stati a non considerare equiparabili ai cittadini gli apolidi

residenti stabilmente nel territorio statale, anche quanto agli

obblighi militari.

L'Avvocatura conclude pertanto per una declaratoria di infondatezza

della questione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Torino dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14

febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio

nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e dell'art. 16, comma

1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla

cittadinanza), nella parte in cui prevedono l'assoggettamento alla

leva militare degli apolidi residenti nel territorio della

Repubblica. Le norme denunciate violerebbero gli artt. 52, che

riferisce ai cittadini il dovere di difesa della Patria e il connesso

obbligo del servizio militare, e 10 della Costituzione, in relazione

alla norma di diritto internazionale generale che esenterebbe dagli

obblighi militari coloro che non siano legati allo Stato dal rapporto

di cittadinanza.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - L'art. 52 della Costituzione, proclamando il "sacro dovere"

di difesa della Patria e l'obbligatorietà del servizio militare, nei

limiti e nei modi stabiliti dalla legge, si riferisce ai cittadini

italiani.

Tale riferimento è esplicito, per quanto riguarda il dovere di

difesa; è implicito per quanto riguarda l'obbligo del servizio

militare, essendo questo - pur se dotato di una sua autonomia

concettuale e istituzionale rispetto al dovere anzidetto, come

precisato numerose volte e in relazione a diverse fattispecie dalla

giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenze nn. 53 del 1967

e 164 del 1985) - un modo di rendere attuale il dovere di difesa. Del

resto, specificando nel secondo comma dell'art. 52 che l'adempimento

dell'obbligo di prestazione del servizio militare non pregiudica la

posizione lavorativa e l'esercizio dei diritti politici, la

Costituzione si riferisce espressamente ancora ai cittadini.

Tuttavia, l'anzidetta determinazione dell'ambito personale di

validità dell'obbligo costituzionale di prestazione del servizio

militare non esclude l'eventualità che la legge, in determinati

casi, ne stabilisca (come in effetti già ne stabiliva, al tempo

dell'entrata in vigore della Costituzione) l'estensione. La portata

normativa della disposizione costituzionale è infatti, palesemente,

quella di stabilire in positivo, non già di circoscrivere in

negativo i limiti soggettivi del dovere costituzionale.

In breve: il silenzio della norma costituzionale non comporta

divieto. Perciò deve ritenersi esistere uno spazio vuoto di diritto

costituzionale nel quale il legislatore può far uso del proprio

potere discrezionale nell'apprezzare ragioni che inducano a estendere

la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del servizio

militare.

Così, già nella sentenza n. 53 del 1967 di questa Corte,

dovendosi giudicare della legittimità costituzionale della

perdurante sottoposizione all'obbligo del servizio militare di un

soggetto che, col concorso della sua volontà, aveva perduto la

cittadinanza italiana, si rilevò che l'art. 52 della Costituzione

"non esclude, sempre che siano osservati i precetti dell'art. 10

della Costituzione e non siano violati altri precetti costituzionali,

che una legge possa" estendere l'obbligo, "quando concorrano

interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela, anche a

soggetti non in possesso della cittadinanza italiana".

L'art. 52 della Costituzione non può dunque ritenersi di per sé

violato dalle disposizioni censurate.

2.2. - L'estensione dell'ambito soggettivo al di là di quanto

prescritto dall'art. 52 della Costituzione rappresenta tuttavia

un'eccezione alla normale riferibilità ai cittadini dell'obbligo di

prestazione del servizio militare e, come tale, non è priva di

limiti e condizioni, secondo la stessa indicazione contenuta nella

ricordata sentenza n. 53 del 1967.

Il giudice rimettente dubita che tale estensione nei confronti

dell'apolide possa comportare violazione dell'art. 10, primo comma,

della Costituzione, per il tramite della violazione di una norma di

diritto internazionale generalmente riconosciuta: una norma che

escluderebbe i non-cittadini dal novero di coloro che possono essere

chiamati a prestare il servizio militare.

Il dubbio non ha ragion d'essere.

Tra i non-cittadini sono compresi gli stranieri e gli apolidi.

Solo per i primi, tuttavia, può affermarsi l'esistenza della norma

internazionale anzidetta (sentenze nn. 974 del 1988 e 278 del 1992),

nascente dall'esigenza di impedire il sorgere di situazioni di

conflitto potenziale tra opposte lealtà (si veda, oltre alle

convenzioni bilaterali in materia di servizio militare nei casi di

doppia cittadinanza, come ad esempio quelle cui hanno dato esecuzione

le leggi 12 marzo 1977, n. 168, 5 maggio 1976, n. 401 e 12 luglio

1962, n. 1111, l'art. 5 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio

1963, cui ha dato esecuzione la legge 4 ottobre 1966, n. 876, sulla

riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari

in caso di cittadinanza plurima).

Ma per coloro che si trovano in posizione di apolidìa, un

conflitto di tal genere non è ipotizzabile per definizione. È per

questo che le norme internazionali, rimettendo la disciplina della

condizione giuridica degli apolidi alle legislazioni nazionali nel

rispetto di una serie di diritti fondamentali (artt. 2 e 12 della

Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo status

degli apolidi, cui è stata data esecuzione in Italia con la legge 1

febbraio 1962, n. 306), non fanno menzione alcuna di una loro pretesa

estraneità all'obbligo di prestazione del servizio militare,

cosicché nell'esperienza del diritto di altri Paesi, pur aderenti a

tale Convenzione, è possibile trovare norme similari a quelle del

nostro ordinamento, sottoposte al presente giudizio di

costituzionalità.

Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 10 della

Costituzione, la questione di costituzionalità sollevata dal giudice

rimettente è infondata.

2.3. - D'altro canto deve rilevarsi, per apprezzare la

non-irragionevolezza della scelta del legislatore di estendere

l'obbligo militare agli apolidi residenti in Italia, la circostanza

che essi godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da

quello della partecipazione politica, come prescritto dalla citata

Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dall'abbondante

legislazione nazionale in materia di rapporti civili e sociali che li

riguarda, alla stessa stregua dei cittadini italiani: una

legislazione - culminata nell'affermazione di principio della piena

parità di trattamento e della piena uguaglianza di diritti tra

apolidi e cittadini italiani (artt. 1, comma 1, e 2, commi 1-5, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) - che induce a ritenerli

parti di una comunità di diritti la partecipazione alla quale ben

può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua

difesa. Tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e

comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in

senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in

una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri,

secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove,

parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento

dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per

l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza.

Una conclusione, questa, in relazione al dovere di difesa, cui è

possibile pervenire perché e in quanto la Costituzione (artt. 11 e

52, primo comma) impone una visione degli apparati militari

dell'Italia e del servizio militare stesso non più finalizzata

all'idea della potenza dello Stato o, come si è detto in relazione

al passato, dello "Stato di potenza", ma legata invece all'idea della

garanzia della libertà dei popoli e dell'integrità dell'ordinamento

nazionale, come risultante anche dall'art. 1 della legge 24 dicembre

1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di

leva prolungata) e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382

(Norme di principio sulla disciplina militare).

Realizzandosi queste condizioni, non appare privo di ragionevolezza

richiedere agli apolidi - i quali partecipano di quella comunità di

diritti di cui si è detto in base a una scelta non giuridicamente

imposta circa lo stabilimento della propria residenza - l'adempimento

del dovere di prestazione del servizio militare, quale previsto dalle

disposizioni legislative sottoposte al presente giudizio di

costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964,

n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina

e nell'Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.

91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata, in riferimento agli

artt. 10 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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