Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

29 settembre 1970, riapprovata dal Consiglio regionale del

Trentino-Alto Adige il 7 ottobre 1970, avente ad oggetto "Impiego del

saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei

vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di

origine controllata e garantita", promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri, notificato il 30 ottobre 1970, depositato

in cancelleria il 9 novembre successivo ed iscritto al n. 24 del

registro ricorsi 1970.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione del

Trentino-Alto Adige;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Massimo

Severo Giannini, per la Regione del Trentino-Alto Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 30 ottobre 1970, il Presidente del

Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

ha impugnato la legge regionale del Trentino-Alto Adige 29 settembre

1970, riapprovata dal Consiglio regionale il 7 ottobre 1970, avente ad

oggetto "Impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione

alcoolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e

a denominazione di origine controllata e garantita", deducendo la

violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, dell'art. 23 della Costituzione in relazione all'articolo 65 del

predetto Statuto, nonché dell'art. 25 della Costituzione.

Ritiene il ricorrente che la legge impugnata, che consente e

disciplina l'impiego di saccarosio nei mosti e nei vini in

fermentazione, contrasti, in violazione dell'art. 189 del Trattato di

Roma, con la normativa stabilita dai regolamenti della Comunità

economica europea nn. 816 del 1970 (art 19, n. 3) e 817 (art 7) del 28

aprile 1970, e pertanto violi il limite costituzionale del rispetto

degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, sancito dall'art. 4

dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

Inoltre, la previsione di un contributo a carico del vinificatore

per ogni chilogrammo di saccarosio impiegato, ai sensi dell'art. 5

della legge impugnata, ipotizza una prestazione di carattere

impositorio, assimilabile a quello tributario, la quale, pur potendo

ritenersi astrattamente compresa nella competenza regionale, giusta

l'art. 65 dello Statuto, non è, secondo l'Avvocatura, in armonia con i

principi del sistema tributario dello Stato e pertanto deve

considerarsi costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art.

23 della Costituzione.

Infine, le sanzioni di carattere civile per la trasgressione dei

precetti della legge impugnata modificano il sistema delle sanzioni

penali previsto dall'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e

violano la norma di legge posta in via esclusiva a favore dello Stato

dall'art. 25 della Costituzione, per la materia penale.

2. - Con atto depositato il 25 novembre 1970, si è costituito in

giudizio il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige chiedendo che

la Corte dichiari infondato il ricorso proposto dal Presidente del

Consiglio dei ministri. La difesa della Regione osserva che la legge

impugnata ha una portata molto più limitata di quanto non sembri dal

ricorso perché consente solo in casi eccezionali (avverse condizioni

climatiche) ed esclusivamente per i vini a denominazione controllata,

ovvero controllata e garantita, l'impiego del saccarosio per elevare la

gradazione alcoolica dei mosti in misura non superiore a un grado.

L'autorizzazione al c.d. zuccheraggio, non per ragioni speculative,

ma per mantenere, quando le condizioni climatiche lo richiedano, i

caratteri tipici della produzione vinicola di qualità di determinate

zone, è esplicitamente prevista e disciplinata dai regolamenti CEE nn.

816 e 817 del 28 aprile 1970 i quali riconoscono all'Italia, come agli

altri Stati membri della Comunità, il potere di legiferare

sull'impiego del saccarosio nella produzione dei vini di qualità nelle

zone in cui esso sia tradizionalmente o eccezionalmente adoperato.

Il d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, che vieta indiscriminatamente

l'impiego di additivi zuccherini nella produzione dei vini,

risulterebbe perciò abrogato dalla normativa comunitaria: e poiché la

materia relativa alla produzione del vino è attinente all'agricoltura,

in cui la Regione ha attribuzione normativa esclusiva, l'autorizzazione

alla disciplina dello zuccheraggio da parte dei regolamenti CEE

dovrebbe inquadrarsi nel sistema di produzione normativa dello Stato

italiano, nel quale appunto la competenza normativa in materia agricola

spetta alle Regioni, le quali ben possono provvedere a disciplinare il

settore vitivinicolo secondo le esigenze locali. In questa prospettiva,

secondo la difesa della Regione, non sussiste alcun motivo per

considerare costituzionalmente illegittima la legge impugnata.

3. - Nei termini di legge sono state depositate dall'Avvocatura

dello Stato e dalla difesa della Regione memorie illustrative con cui

le parti insistono nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

La legge della Regione Trentino-Alto Adige approvata, dopo rinvio,

il 7 ottobre 1970, ha per oggetto l'autorizzazione all'"impiego del

saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei

vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di

origine controllata e garantita".

Contro questa legge lo Stato ha prodotto ricorso in data 30 ottobre

1970 deducendo tre motivi di illegittimità, per violazione delle

seguenti norme di rango costituzionale e cioè :

1) dell'art. 4 dello Statuto speciale, nella parte che obbliga la

Regione al rispetto degli obblighi internazionali, derivanti, nel caso,

dal Regolamento CEE 816 del 1970, che consente l'impiego del saccarosio

nei soli Stati che già lo autorizzavano, e fra i quali l'Italia non

può ritenersi compresa;

2) dell'art. 65, n. 9, dello stesso statuto, nella parte in cui

stabilisce che i tributi propri che la Regione può imporre devono

essere "in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato", e

tale non essendo l'anomalo contributo di lire 200 da versarsi alla

Regione per ogni chilogrammo di saccarosio utilizzato;

3) dell'art. 25 della Costituzione, nella parte in cui pone la

riserva di legge in materia penale, che la Regione avrebbe violato col

rendere lecito un fatto, come lo zuccheraggio, che l'art. 76 del d.P.R.

n. 162 del 1965 vieta e sanziona con la reclusione sino a cinque anni.

In merito al primo dei dedotti vizi di legittimità, si osserva

preliminarmente non essere affatto esatto quello che la difesa della

Regione adduce circa l'abrogazione che, della richiamata norma sul

divieto dello zuccheraggio, avrebbero operato i regolamenti CEE i quali

consentono, in determinati casi, l'uso del saccarosio come additivo per

l'elevazione della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini.

Sta in fatto che i due Regolamenti CEE che disciplinano la materia

- e che sono quelli in data 28 aprile 1970, recanti i nn. 816 e 817 -

dispongono, il primo all'art. 18, n. 1, e il secondo (specifico per i

vini di qualità) all'art. 7, n. 2, che gli Stati membri interessati

"possono" autorizzare l'aumento della gradazione alcoolometrica

naturale in determinati casi e con varie tecniche, fra le quali quella

dell'uso del saccarosio.

I citati regolamenti CEE, autorizzando gli Stati membri ad operare

in tal guisa, hanno quindi concesso loro una facoltà e non disposto un

obbligo, dalla cui imposizione soltanto sarebbe potuta derivare

l'abrogazione di norme vigenti in quegli Stati che l'uso del saccarosio

vietavano.

Inoltre, la regolamentazione CEE, nel consentire l'uso del

saccarosio agli Stati membri, ha posto anche una limitazione alla quale

lo Stato italiano, e con esso le sue Regioni, sono rimasti vincolati.

Ha disposto cioè (Regol. 816, art. 19, n. 3) che l'uso del saccarosio

potesse essere autorizzato "unicamente nelle regioni viticole in cui

sia tradizionalmente o eccezionalmente praticato, conformemente alla

legislazione esistente alla data di entrata in vigore" di esso

regolamento 816 che, per l'art. 44, è fissato nel terzo giorno dalla

pubblicazione, intervenuta in data 5 maggio 1970.

E poiché né nella nostra legislazione statale, né in quella

regionale (posto che le Regioni avessero competenza in materia), l'uso

del saccarosio era consentito alla data anzidetta, è ovvio come in

Italia l'uso ne sia rimasto interdetto proprio da quella

regolamentazione CEE che la difesa della Regione invoca a giustificare

l'emanazione, per sua parte, delle norme in materia.

Deve quindi ritenersi che la stessa Regione abbia, emanandole,

superato il limite degli obblighi internazionali dello Stato italiano e

con ciò violato l'art. 4, prima parte, dello Statuto speciale.

Gli altri motivi di illegittimità dedotti dalla difesa dello Stato

restano assorbiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione

Trentino-Alto Adige, approvata il 29 settembre 1970 e riapprovata il 7

ottobre 1970, avente per oggetto "Impiego del saccarosio quale

correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a

denominazione di origine controllata e a denominazione di origine

controllata e garantita".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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