Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1963

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1963 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 23r.d.l. 1471/1933

citata

  • art. 94r.d.l. 1471/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94, lett. b,

del D.M. 31 luglio 1934 in relazione all'art. 23 del R.D.L. 2 novembre

1933, n. 1471, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1962 dal

Pretore di Arsoli nel procedimento penale a, carico di Crecco Fiore e

Zeppieri Pietro, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20

aprile 1963.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Zeppieri Pietro;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito l'avv. Giulio Riccardi, per Zeppieri Pietro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa in data 29 dicembre 1962, il Pretore di

Arsoli, nel corso di un procedimento in opposizione a decreto penale di

condanna a carico di Crecco Fiore e Zeppieri Pietro, per avere fatto

circolare un autobus di linea sprovvisto del prescritto estintore,

avendo ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione sollevata

dalla difesa degli imputati di illegittimità costituzionale dell'art.

94, lett. b, del D.M. 31 luglio 1934, in relazione all'asserita sua

esorbitanza dai poteri conferiti al Ministro dall'articolo 23 del

R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1471, ed avendo implicitamente ritenuto

altresì la rilevanza dell'eccezione stessa al fine della risoluzione

della causa, ebbe a disporre la sospensione del procedimento e l'invio

degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, notificata e comunicata ai sensi di legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1963, n. 107.

Si è costituito avanti alla Corte lo Zeppieri rappresentato e

difeso dall'avv. Giulio Riccardi, con deduzioni depositate il 4 marzo

1963, nelle quali si fa osservare che la disposizione denunciata,

stabilendo che gli autoveicoli di grandi dimensioni adibiti al

trasporto di persone e di merci debbano essere provvisti di un

estintore di 5 litri per liquidi infiammabili, non si è mantenuta nei

limiti della delegazione che consentiva al Ministro l'emanazione solo

delle norme di sicurezza riferibili oltre che agli stabilimenti, e

depositi per la lavorazione, immagazzinamento e vendita degli olii

minerali, al trasporto degli olii medesimi, onde prevenire i pericoli a

questo connessi, nella quale materia non possono farsi rientrare

trasporti diversi, come sono quelli effettuati dal suo rappresentato.

Conclude chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale

della norma denunciata. Considerato in diritto :

La Corte non può pronunciare sul merito della questione sollevata

poiché la disposizione contro cui è fatta valere fa parte di un atto

normativo sfornito della forza di legge, e, come tale, sottratto al

giudizio di costituzionalità previsto dall'art. 134 della

Costituzione.

A far ritenere il difetto di tale forza concorrono considerazioni

desumibili tanto dalla forma dell'atto denunciato quanto dal suo

contenuto. Che questo non sia stato emesso in virtù di potere

delegato è argomentabile, più che dal termine "autorizzazione"

adoperato dall'art. 23 del R.D.L. n. 1471 del 1933 (essendo nota la non

infrequente improprietà del linguaggio legislativo), dal fatto della

mancanza dei requisiti formali prescritti per i decreti delegati

dall'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, allora vigente.

È vero che nella prassi di quell'epoca si riscontrano casi di

attribuzione ai Ministri di potere delegato, ma questa era sempre

accompagnata da espresso conferimento della forza di legge.

A non diversa conclusione conduce l'esame che si compia dell'indole

strettamente tecnica delle "norme di sicurezza" emanate dal Ministro

dell'interno, che appaiono perciò tali da potere difficilmente essere

oggetto di disciplina da parte della legge formale, e neppure giovarsi

dei pareri e dei controlli prescritti per i regolamenti. Non a caso,

infatti, il decreto-legge n. 1471, mentre con l'art. 23 ha deferito al

Ministro la competenza ad emanare le norme di sicurezza, ha poi, con il

successivo art. 24, rinviato ad un regolamento, da emettere con le

forme di cui al n. 1 della citata legge N. 100, le norme di attuazione

e di esecuzione. Ed uguale autonomia, in confronto alle norme che sono

oggetto della presente questione, si rileva per l'altro regolamento

prescritto dall'art. 63 del T.U. delle leggi di p.s., pure esso rivolto

a disciplinare, fra l'altro, il trasporto degli olii minerali. Sicché

a fortiori non potrebbe venire riconosciuta alle norme in esame la

forza di legge della quale difettano quelle contenute nei comuni

regolamenti esecutivi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 94, lett. b, del D.M. 31 luglio 1934.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1963:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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