Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione del

Trentino-Alto Adige, notificato l'8 luglio 1970, depositato in

cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi

1970, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 23 marzo

1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1970, n. 115,

avente ad oggetto il riconoscimento della denominazione di origine

controllata del vino "Caldaro" o "Lago di Caldaro" e l'approvazione del

relativo disciplinare di produzione.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1971 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Massimo Severo Giannini, per

la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele

Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato l'8 luglio 1970, il Presidente della

Regione del Trentino-Alto Adige ha proposto conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 23 marzo 1970,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1970, n. 115, avente

ad oggetto il riconoscimento della denominazione controllata del vino

"Caldaro" o "Lago di Caldaro", e l'approvazione del relativo

disciplinare di produzione.

Il ricorrente, dopo aver osservato che il citato provvedimento di

riconoscimento è stato emanato sulla base della legislazione statale

(legge 3 febbraio 1963, n. 116, e d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930) che

stabilisce le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei

mosti e dei vini, ritiene che l'iter seguito per il riconoscimento del

prodotto in questione sia lesivo della competenza stabilita dagli

articoli 4, 5 e 13 dello Statuto speciale, con riferimento agli artt.

17 e seguenti, 23 e seguenti, e 86 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,

che contiene le norme di attuazione del predetto Statuto. Per la

violazione di tali norme, il Presidente della Regione impugna il parere

del Comitato nazionale e il decreto presidenziale di riconoscimento,

sostenendo che la Regione, che ha competenza esclusiva in materia di

agricoltura e competenza concorrente in materia di incremento della

produzione industriale e delle attività commerciali, in virtù del

trasferimento agli organi regionali delle attribuzioni già spettanti

su tali materie agli organi statali, possiede una organizzazione

amministrativa autosufficiente anche in ordine alla applicazione delle

norme statali nelle materie di sua competenza, e che spetta perciò ad

essa e non allo Stato di provvedere in materia.

Nella specie, dopo la istituzione, con legge regionale 2 settembre

1965, n. 7, del Comitato regionale dell'agricoltura secondo il

ricorrente, non sarebbero stati più necessari il parere del Consiglio

nazionale dell'agricoltura né, per il riconoscimento, il decreto del

Presidente della Repubblica; infatti, con il trasferimento alla Regione

delle competenze amministrative dello Stato, non sarebbe più

consentito alcun intervento degli organi amministrativi centrali,

perché la Regione disporrebbe della organizzazione amministrativa

necessaria a definire l'intero procedimento previsto dalla legislazione

in esame.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con

deduzioni del 27 luglio 1970, chiede che il ricorso venga dichiarato

inammissibile o comunque infondato.

In via preliminare, l'Avvocatura osserva che l'impugnazione del

parere del Comitato nazionale va dichiarata inammissibile, sia perché

proposta fuori termine, contro un atto pubblicato (sulla Gazzetta

Ufficiale) ben oltre i 60 giorni anteriori alla data di notificazione

del ricorso, sia perché, qualora il parere venisse considerato come

atto privo di autonomia, esso sarebbe rivolto verso un atto avente

carattere preparatorio o subprocedimentale.

Anche nei confronti del decreto presidenziale di riconoscimento,

secondo la difesa del Presidente del Consiglio, le censure del

ricorrente appaiono inammissibili per varie ragioni: innanzi tutto per

la preclusione derivante da atti legislativi precedenti, in particolare

dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, la quale avrebbe ribadito che i

pareri prescritti nell'iter del procedimento di riconoscimento della

denominazione di origine controllata dei vini sarebbero due, quello

regionale e quello statale: ne deriverebbe che la mancata impugnazione

di tale legge da parte della Regione precluderebbe il conflitto di

attribuzione nei confronti di un atto strumentale esecutivo di quella

legge non impugnata.

Un secondo motivo di inammissibilità sussisterebbe per la

preclusione derivante dalla acquiescenza della Regione sul piano

operativo ed applicativo della legislazione statale nello stesso

procedimento di cui si impugna l'atto finale: invero, con la nota 16

agosto 1966, n. 4411/V-10, l'Assessorato per l'agricoltura e il

commercio della Regione, nel trasmettere al Ministero dell'agricoltura

le domande per il riconoscimento della denominazione del vino in esame,

corredato del parere del Comitato regionale, avrebbe riconosciuto

inequivocabilmente che la competenza a disporre del riconoscimento

spettava allo Stato.

In via subordinata, l'Avvocatura sostiene che il ricorso è

comunque infondato nel merito. L'esame della ratio della legislazione

statale sul riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini,

dimostrerebbe che le norme relative devono avere uniforme applicazione

in tutto il territorio nazionale e che pertanto non possono rientrare

nelle attribuzioni legislative regionali. D'altra parte, le norme

statutarie e di attuazione invocate nel ricorso per allegare la

violazione della competenza amministrativa della Regione non consentono

una interpretazione così lata da comprendere tutta la complessa

disciplina del riconoscimento dei vini a denominazione di origine.

3. - Entrambe le parti hanno depositato tempestivamente memorie con

cui illustrano ulteriormente le argomentazioni delle rispettive

deduzioni. Considerato in diritto :

1. - La Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso 8 luglio 1970, ha

sollevato conflitto di attribuzione contro due atti del procedimento

col quale lo Stato, in base alla legge delegata 12 luglio 1963, n. 930,

ha effettuato il riconoscimento della denominazione di origine del vino

"Caldaro" o "Lago di Caldaro" e ne ha approvato il relativo

disciplinare di produzione.

Gli atti come sopra impugnati sono costituiti dal parere del

Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei

vini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1968, n.

240, e dell'atto terminale del procedimento, costituito dal decreto del

Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 9 maggio 1970, n. 115.

La Regione sostiene che il compimento di questi atti era di

competenza dei propri organi (Comitato regionale e Presidente della

Regione) e non già di quelli dello Stato, che vi hanno invece

provveduto, in quanto il riconoscimento della denominazione dei vini

rientra nella materia dell'agricoltura, sulla quale essa ha competenza

legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 4, n. 9, dello Statuto

speciale, e altresì in quella dell'incremento della produzione

industriale e delle attività commerciali, su cui ha competenza

concorrente, ai sensi dell'articolo 5 n. 3 dello stesso Statuto. Ed

aggiunge altresì la Regione che, anche se essa non ha emanato norme in

materia, e deve perciò applicare quelle dello Stato (art. 92 Statuto

speciale), non per questo può esserle negata la competenza

amministrativa a provvedere al riguardo.

2. - L'Avvocatura dello Stato, quanto al parere del Comitato

nazionale, eccepisce la inammissibilità del ricorso per tardività, e

l'eccezione è da ritenersi fondata.

Invero, la natura preparatoria di determinati atti, nulla toglie

alla loro idoneità ad affermare, anche per implicito, la competenza

dell'organo che li adotta, ed a negare quella di altri. Il che è, in

astratto, sufficiente a determinare la lesione della sfera delle

potestà costituzionalmente attribuite, per la cui reintegrazione

l'art. 39 della legge n. 87 del 1953 fornisce, mediante il regolamento

di competenza, l'idoneo mezzo giurisdizionale.

E poiché la lesione si produce nello stesso istante in cui l'atto

che si afferma lesivo viene assunto, mentre la possibilità dell'azione

riparatrice inizia dalla conoscenza che di quell'atto ha la parte che

si considera lesa, non vi è ragione per ritenere che la natura

preparatoria dell'atto possa sospendere o spostare l'inizio della

decorrenza dei termini del ricorso ad altro momento e ad altra sede,

come quella dell'impugnazione dell'atto terminale e conclusivo del

procedimento.

L'eccezione di inammissibilità, quanto al ricorso contro il parere

del Comitato nazionale, prodotto ben oltre i sessanta giorni dalla sua

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, va pertanto accolta.

3. - A diversa conclusione deve invece pervenirsi quanto alla

inammissibilità del ricorso contro il decreto presidenziale di

riconoscimento della denominazione di origine del vino di che trattasi,

inammissibilità che, secondo l'Avvocatura, deriverebbe

dall'acquiescenza della Regione che, trasmettendo al Ministero

dell'agricoltura (con lettera dell'Assessore 16 agosto 1966, n. 4411)

le domande degli interessati e il parere del Comitato regionale

dell'agricoltura su di esse, avrebbe accettato e riconosciuto legittima

la competenza dello Stato a provvedere in materia.

La Corte ha più volte ritenuto (sentenze nn. 44 del 1957, 77 del

1958, 3 del 1964) che nei giudizi innanzi ad essa proposti in via

principale, non può darsi assoluta rilevanza alle ragioni di

inammissibilità ed in particolare all'acquiescenza, così come

elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. Ciò perché l'oggetto

del giudizio per conflitti di attribuzione è rappresentato dalla

individuazione dell'organo autorizzato a provvedere, più che dalla

legittimità dell'atto per ragioni attinenti alla competenza

dell'organo che lo ha emanato.

L'eccezione di inammissibilità va perciò, su questo punto,

rigettata.

4. - Fondata deve invece ritenersi l'altra eccezione sollevata

dall'Avvocatura, per l'esistenza di precedenti atti legislativi, non

impugnati dalla Regione, e che hanno consolidato le sfere di competenza

delle due parti in conflitto. Qui non si tratta, invero, secondo pur si

afferma, di una eccezione di inammissibilità per acquiescenza, ma di

una eccezione di merito, che ha per oggetto il contenuto delle norme

sulla attribuzione e la distribuzione delle competenze tra lo Stato e

le Regioni nella materia di che trattasi.

Con la legge delegata 12 luglio 1963, n. 930, lo Stato ha emanato

le disposizioni per il riconoscimento delle denominazioni di origine

dei mosti e dei vini e tali disposizioni sono certamente applicabili

nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, perché la legge che

le contiene ha inteso regolare la materia in tutto il territorio dello

Stato, Regioni differenziate comprese.

La portata generale della relativa normativa, che di già appare

dal testo della citata legge delegata, trova conferma nella successiva

legge di modifica dell'11 maggio 1966, n. 302, la quale, nell'art. 1,

dispone che "nelle Regioni a statuto autonomo, il parere (del Comitato

regionale statale dell'agricoltura) dovrà essere espresso dagli organi

competenti della Regione interessata". Dal che si ricava che, se per le

Regioni a statuto autonomo la legge n. 302 del 1966 ha espressamente

prevista questa sola modifica ed integrazione della precedente legge n.

930 del 1963, tutte le altre norme di tale legge debbono intendersi

applicabili integralmente alle anzidette regioni.

5. - La difesa della Regione Trentino-Alto Adige, oltre a

contrastare tale conclusione, ha poi dedotto che, se la legge 930 sia

da applicarsi anche nel suo territorio, essa deve ritenersi

costituzionalmente illegittima, ed ha perciò, in via subordinata,

formalmente sollevato la questione di legittimità costituzionale della

legge di delega n. 116 del 1963, di quella delegata n. 930 dello stesso

anno e della legge n. 302 del 1966, di modifica e integrazione di

quest'ultima, "nella parte in cui esse consentono od impongono, nel

procedimento diretto al riconoscimento della denominazione di origine

controllata dei vini, l'intervento di organi statali (parere del

Comitato nazionale e decreto terminale del Presidente della

Repubblica), in violazione della sfera di competenza costituzionalmente

riconosciuta alla Regione".

La Corte, nel prendere in esame la proposta questione, osserva che,

nel caso, mentre deve ritenersi ricorra il requisito della rilevanza di

essa ai fini della risoluzione del giudizio principale di conflitto di

attribuzione, altrettanto non può dirsi quanto a quello della non

manifesta infondatezza.

Così come la Corte ebbe a ritenere per i marchi, con la sentenza

n. 8 del 1970, la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei

vini, sia che si tratti di denominazione semplice e, ancor più, se si

tratti di denominazione di origine controllata o controllata e

garantita (art. 2 legge n. 930), non può essere invero disposta che in

modo unitario, sul piano nazionale, anche per i riflessi che essa ha

nel commercio internazionale e in quello comunitario, e deve perciò

trovare regolamentazione esclusiva ad opera delle autorità statali.

Può aggiungersi, a riprova della necessità di tale intervento

dello Stato che, spesso, le zone di produzione di un determinato vino

ricadono nel territorio di più Regioni, e che per la complessità

degli interessi che sono connessi alla produzione e al commercio dei

vini pregiati, anche per quanto riguarda la tutela dei consumatori, non

è esatto che la materia si esaurisca in quella propria

dell'agricoltura sulla quale la Regione ha competenza.

Pertanto la questione di legittimità costituzionale, come sopra

proposta, va dichiarata manifestamente infondata.

6. - Per concludere, poiché la legge n. 930 non è contraria a

principi o norme costituzionali e poiché gli atti impugnati ne sono

legittima esecuzione, essi risultano compiuti dallo Stato

nell'esercizio della propria competenza.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione

Trentino-Alto Adige con l'atto 8 luglio 1970, per quanto concerne

l'impugnativa del parere del Comitato nazionale per la tutela della

denominazione di origine dei vini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

del 30 settembre 1968, n.240, parere avente per oggetto il

riconoscimento della denominazione del vino Lago di Caldaro o Caldaro;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale della legge 3 febbraio 1963, n. 116, del

decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e della

legge 11 maggio 1966, n. 302, questione sollevata in via subordinata

dalla Regione ricorrente;

3) dichiara che spetta allo Stato di provvedere al riconoscimento

della denominazione di origine dei mosti e dei vini disciplinata con il

decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

respinge, pertanto, il ricorso come sopra proposto dalla Regione

Trentino-Alto Adige avverso il d.P.R. 23 marzo 1970, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1970, n. 115.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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