Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/05/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli

esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e

coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori

autonomi), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal Pretore

di Lecce nel procedimento civile vertente tra Manco Lucia Laura e

l'I.N.P.S. ed altra, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Manco Lucia

Laura e l'I.N.P.S. relativo al riconoscimento alla prima del diritto

alla pensione di vecchiaia, il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa

il 4 giugno 1993, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966,

n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,

la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed

ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti

pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non

considera familiari agli effetti della stessa legge agli affini entro

il secondo grado.

Nell'ordinanza si fa presente che la ricorrente ha lavorato per

sette anni, con la qualifica di coadiutrice familiare, nella società

commerciale di fatto costituita dal coniuge e dal cognato, e che

successivamente la stessa è stata autorizzata dall'I.N.P.S. al

versamento volontario dei contributi previdenziali. Raggiunto il

sessantesimo anno di età, la ricorrente ha presentato domanda di

pensione di vecchiaia: domanda che non è stata accolta dall'Istituto

per effetto della cancellazione dei contributi versati in una parte

del periodo in cui la stessa era dipendente, in quanto per quel

periodo si era verificata la cancellazione del coniuge dall'Albo

degli esercenti imprese commerciali. A seguito di tale cancellazione,

la ricorrente non avrebbe più avuto titolo ad essere iscritta quale

coadiutrice familiare, potendo vantare soltanto un rapporto di

affinità (in qualità di cognata) con il gestore dell'esercizio

commerciale in oggetto, rapporto non compreso tra quelli previsti

dall'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613.

La questione di costituzionalità appare rilevante, atteso che la

ricorrente è affine di secondo grado rispetto all'esercente

l'impresa familiare e che, senza l'accreditamento dei contributi

previdenziali per il periodo relativo, alla ricorrente non è

possibile riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia.

Sul punto della non manifesta infondatezza, rileva il giudice

rimettente che l'individuazione dei familiari coadiutori, di cui

all'art. 2 della legge n. 613 del 1966, sarebbe stata disposta per il

solo fatto che, prima della riforma del diritto della famiglia, il

loro lavoro sarebbe stato diversamente inteso come prestazione

benevolentiae vel affectionis causa con conseguente esclusione di

quel titolo (esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o

autonomo) che è condizione essenziale per la tutela assicurativa

obbligatoria ma che, a seguito della novella del 1975, con la

relativa introduzione dell'istituto dell'impresa familiare, è stata

ammessa la possibilità di inquadrare l'attività di lavoro della

famiglia tra i rapporti di lavoro subordinato o autonomo. In seguito

a tale evoluzione, sarebbe pertanto venuta meno la ragione

giustificativa dell'art. 2, primo comma, della legge n. 613 del 1966,

tenendo conto che il terzo comma dell'art. 230- bis del codice civile

intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e

gli affini entro il secondo. Pertanto, sarebbe non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della

disposizione sopra indicata, in quanto i familiari ricompresi nella

definizione dell'art. 230- bis, terzo comma, del codice civile,

devono tutti partecipare all'impresa familiare con gli stessi

diritti, ivi compresi quelli previdenziali, come già affermato da

questa Corte con la sentenza n. 485 del 1992 relativamente

all'impresa artigiana.

2. - Si è costituito l'I.N.P.S., dichiarando di rimettersi alla

decisione della Corte, e contestualmente richiamando la ratio

decidendi posta a fondamento della sentenza n. 485 del 1992 di questa

Corte. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Lecce ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività

commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli

ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in

cui considera familiari agli effetti della stessa legge gli affini

entro il secondo grado.

2. - La questione è fondata.

La disposizione denunziata limita la nozione di "familiari

coadiutori", agli effetti di cui alla legge che la contiene, alle

categorie dalla stessa specificamente indicate, vale a dire al

coniuge, ai figli legittimi o legittimati, ai nipoti in linea

diretta, agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle.

Tale previsione, anteriore alla riforma del codice civile del 1975

ed alla conseguente introduzione dell'istituto di cui all'art.

230-bis, trovava giustificazione, come già ritenuto da questa Corte

in relazione ad una disposizione analoga alla presente, nel fatto che

il lavoro dei familiari si presumeva prestato benevolentiaevel

affectionis causa, a meno che fosse provata l'esistenza di un

rapporto contrattuale di lavoro o associativo.

A seguito tuttavia dell'istituto dell'impresa familiare, quella

ratio è venuta meno, e si palesa di conseguenza l'illegittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,

della Costituzione - di una disciplina che esclude alcuni dei

partecipanti all'impresa familiare dai diritti previdenziali, atteso

che il lavoro tutelato dall'art. 36 della Costituzione,

implicitamente richiamato dall'art. 230- bis, primo comma, del codice

civile, rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38,

secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 485 del 1992).

La pronuncia richiamata si inserisce peraltro coerentemente in una

linea di intervento già segnata dalla precedente sentenza n. 476 del

1987, con cui questa Corte aveva dichiarato l'illegittimità

costituzionale di una disposizione (art. 4, primo comma, n. 6 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) che non ricomprendeva i partecipanti

all'impresa familiare (prestanti opera manuale) di cui all'art. 230-bis tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali.

Detti principi non possono che essere riaffermati nel caso di

specie, relativo alla disciplina da applicare ai familiari degli

esercenti piccole imprese commerciali, sottolineandosi che anche

relativamente a tale settore il riconoscimento della tutela

previdenziale del lavoro familiare contribuisce a garantire,

unitamente ad altri fattori, in modo paritario - quanto a dignità e

valore complessivo - la scelta di prestare la propria attività

lavorativa a favore di una impresa familiare, in attuazione quindi

del valore di cui all'art. 31, primo comma, della Costituzione.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in

cui non considera familiare agli effetti della stessa legge gli

affini entro il secondo grado.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli

esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e

coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori

autonomi), nella parte in cui non considera familiari egli effetti

della stessa legge gli affini entro il secondo grado.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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