Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1975 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 27 dicembre 1973, depositato in cancelleria il

4 gennaio 1974 ed iscritto al n. 1 del registro 1974, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito dell'accordo di amicizia e collaborazione

siglato a Perugia il 19 settembre 1973 tra il Presidente della Regione

Umbria e il Presidente della Regione di Potsdam (Repubblica democratica

tedesca).

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 27 dicembre 1973, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, ha proposto ricorso per la risoluzione del conflitto di

attribuzione sorto per effetto di uno schema di accordo di amicizia e

collaborazione tra la Regione Umbria - Repubblica Italiana - e la

Regione di Potsdam - R.D.T. - , chiedendo fosse dichiarata l'esclusiva

competenza dello Stato nella politica estera e nella stipulazione di

trattati internazionali e conseguentemente venisse annullato l'accordo

impugnato per quanto concerne la partecipazione della Regione Umbria.

La difesa dello Stato premette che il 19 settembre 1973 i

Presidenti delle Regioni Umbria e Potsdam siglarono in Perugia un

accordo di amicizia e collaborazione tra le due Regioni, condizionato,

quanto all'entrata in vigore, all'approvazione dei consigli regionali.

Con detto accordo le due parti, richiamatesi alla volontà di pace dei

popoli della Repubblica Italiana e della Repubblica Democratica Tedesca

e nell'intento di dare ogni contributo all'attuazione della risoluzione

della Conferenza europea per la sicurezza, e dell'Accordo quadripartito

su Berlino, si sono impegnate ad uno scambio di delegazioni e di

informazioni sulle esperienze di Governo locale, e nelle principali

materie di intervento sociale, nonché all'allestimento di mostre ed

esposizioni culturali, sulla base di un programma da concordarsi

annualmente.

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che detto accordo, per

l'assoluta incompetenza delle Regioni nella materia della politica

estera e dei trattati internazionali, viola gli articoli 1, 5 e 117

della Costituzione.

L'unità ed indivisibilità della Repubblica non consente che le

Regioni si attribuiscano la capacità di porre in essere accordi con

organi o enti di altri soggetti internazionali, o di svolgere comunque

direttive di politica estera, riservate dalla Costituzione agli organi

sovrani dello Stato.

La Regione Umbria, costituendosi tardivamente il 19 giugno 1974, ha

chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.

La resistente premette che con lo schema di accordo, siglato dai

Presidenti delle due Regioni in rappresentanza delle stesse, le parti

riaffermavano la decisione di operare fattivamente per l'attuazione

della Conferenza europea sulla sicurezza e sulla cooperazione, nello

spirito dell'Accordo quadripartito su Berlino, ed intendevano

disciplinare lo scambio periodico di informazioni e la collaborazione

d'esperienze nelle materie di stretta competenza regionale:

agricoltura, istruzione pubblica, sanità, urbanistica.

La difesa della Regione precisa che la Giunta regionale, con

delibera 25 settembre 1973, n. 1891, proponeva al Consiglio regionale

l'approvazione dell'accordo bilingue, soltanto "subordinatamente al

benestare che su di esso saranno chiamati ad esprimere i competenti

organi centrali dello Stato". Lo schema d'accordo veniva quindi

trasmesso al Ministero degli affari esteri ed in difetto di risposta

non veniva tradotto in alcun autentico atto originale.

Conseguentemente non sussisterebbe atto idoneo ad invadere sfere

decisionali di esclusiva competenza statale.

Nel merito la Regione osserva che l'accordo impugnato, anche se

giuridicamente inidoneo a produrre effetti giuridici obbligatori tra le

parti, è tuttavia manifestazione di una legittima volontà politica.

Invero nell'attuale realtà politica e sociale non sarebbe esatta

la tesi della Presidenza del Consiglio secondo cui gli unici organi

competenti ad esprimere valutazioni di politica estera dovrebbero

essere quelli indicati dalla Costituzione (artt. 80 e 87), e cioè il

Capo dello Stato, il Governo e i rappresentanti diplomatici. Oggi

l'operato degli organi ufficiali sarebbe legittimamente condizionato

dalla condotta di partiti, di sindacati, di gruppi di pressione

industriale, ed anche dall'iniziativa degli enti territoriali. Considerato in diritto :

La Corte è chiamata a decidere se il progetto d'accordo d'amicizia

e collaborazione tra la Regione Umbria e la Regione di Potsdam,

parafato e siglato dai rispettivi Presidenti il 19 settembre 1973 a

Perugia, invada o meno la sfera di competenza riservata dalla

Costituzione allo Stato in materia di trattati internazionali e

rapporti di politica estera (artt. 1, 5 e 117, in relazione agli artt.

80 e 87 Cost.).

Si deve, anzitutto, dichiarare inammissibile la costituzione in

giudizio della Regione Umbria, avvenuta tardivamente soltanto il 19

giugno 1974, ben oltre i venti giorni dalla notifica del ricorso,

effettuata il 27 dicembre 1973, mentre, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, i termini per la costituzione in

giudizio sono perentori anche per la parte resistente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel proporre ricorso per

regolamento di competenza, si è richiamato alla ben nota

giurisprudenza di questa Corte secondo cui a base dell'ordinamento

regionale stanno interessi regionalmente localizzati, sicché le

relative competenze sono finalizzate alla cura di interessi

territorialmente circoscritti e mai unitari (da ultimo sentenze n. 138

e 142 del 1972). Tale giurisprudenza esclude dalle attribuzioni

regionali gli apprezzamenti di politica estera e la formulazione di

accordi con soggetti propri di altri ordinamenti, compiti spettanti nel

nostro sistema costituzionale esclusivamente agli organi dello Stato

sovrano (sentenze n. 21 del 1968; n. 32 del 1960).

Peraltro il presente ricorso dello Stato risulta inammissibile.

Invero l'art. 39 della legge n. 87 del 1953 ricollega la proponibilità

del ricorso per conflitto d'attribuzione alla previa emanazione, ad

opera della Regione, di un atto già invasivo della sfera di competenza

assegnata allo Stato dalla Costituzione.

Nella specie sottoposta all'esame di questa Corte non si è

realizzata alcuna lesione di siffatta competenza, perché la Regione

non ha posto in essere atti idonei a produrre in concreto alcun

effetto. Lo schema d'accordo siglato dal Presidente della Regione

Umbria era subordinato, infatti, quanto alla sua entrata in vigore,

alla conferma da parte del Consiglio regionale, ed era quindi di per

sé assolutamente inefficace. Tale conferma non v'è stata, perché

avendo la Giunta regionale richiesto un preventivo assenso del

Ministero degli esteri, con esito negativo, la Regione Umbria non ha

dato alcun seguito allo schema di accordo.

Manca dunque, nella specie, un atto regionale idoneo ad essere

impugnato innanzi a questa Corte nelle forme del regolamento di

competenza, ed il ricorso dello Stato va dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio

della Regione Umbria;

dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza

proposto dallo Stato avverso uno schema d'accordo di amicizia e

collaborazione tra la Regione Umbria e quella di Potsdam, siglato a

Perugia il 19 settembre 1973, perché non idoneo, in quanto

assolutamente inefficace, a costituire oggetto d'un reale conflitto

d'attribuzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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