Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi),

promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1971 dal tribunale di Pisa

nel procedimento penale a carico di Maffei Raffaello e Corbara

Alessandro, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 29 ottobre 1971 il tribunale di Pisa, in

parziale accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa degli

imputati, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una

questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della

legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi".

Premesso che la disposizione impugnata stabilisce che per i reati

previsti dalla citata legge si procede col giudizio direttissimo e

ritenuto che la validità di tale giudizio non è condizionata al

rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 502 cod. proc.

pen. per il comune rito direttissimo, il giudice a quo sostiene che il

pubblico ministero gode, nella scelta della sezione del tribunale o del

collegio giudicante, di una libertà così ampia da contrastare col

principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 della Costituzione.

Né tale contrasto potrebbe esser ritenuto insussistente in base alla

considerazione che i turni giudicanti non sono, a loro volta,

precostituiti per legge, ma vengono disposti e possono esser modificati

dal presidente del tribunale: rilevante, secondo l'ordinanza, è la

circostanza che nell'ipotesi de qua la scelta viene in concreto operata

dall'esterno, e cioè dall'ufficio del pubblico ministero.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (atto del 20

gennaio 1972), ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata,

riportandosi ai principi costantemente affermati da questa Corte nella

giurisprudenza in materia e, in particolare, nella sentenza n. 146 del

1969. Considerato in diritto :

Nel proporre l'attuale questione di legittimità costituzionale il

tribunale di Pisa sostiene che il pubblico ministero, quando promuova

il giudizio direttissimo previsto dall'art. 9 della legge 2 ottobre

1967, n. 895, sul "controllo delle armi", è svincolato dal rispetto

del termine di cinque giorni previsto dall'art. 502 del codice di

procedura penale per il comune rito direttissimo e di conseguenza ha

una facoltà di scelta della sezione del tribunale o del collegio

giudicante, che sarebbe incompatibile col principio secondo il quale

l'imputato non può essere distolto dal giudice naturale precostituito

per legge (art. 25, primo comma, Cost.).

La questione non è sostanzialmente diversa da quella decisa da

questa Corte a proposito dell'art. 502 c.p.p., nel senso

dell'infondatezza, con la sentenza n. 146 del 1969. I principi allora

affermati - e dai quali non c'è ragione di discostarsi - valgono anche

per l'attuale questione, giacché questa non presenta particolari

profili per il solo fatto che la validità del giudizio direttissimo

previsto dalla norma impugnata non è condizionata dal rispetto del

termine previsto dall'art. 502 c.p.p. Si deve convenire che la

disposizione concernente tale termine non è applicabile quando, come

nel caso in esame, il legislatore preveda che per certi reati si

proceda obbligatoriamente col rito direttissimo e si può anche

convenire, col giudice a quo, che la non operatività di quel termine

comporti la possibilità che il pubblico ministero venga a fruire di

una maggiore libertà nella scelta della sezione o del collegio

giudicante. Ma questa particolarità non sposta i termini della

questione, perché - anche se non si vuol considerare rilevante, a

causa della mancanza di sanzione, l'obbligo, certamente desumibile

dall'ordinamento e coerente con la natura e le finalità del giudizio

direttissimo, di investire immediatamente il giudice - la maggior

ampiezza temporale in cui di fatto può spaziare l'esercizio

dell'azione penale non incide in alcun modo sulla validità delle

ragioni che, nella ricordata decisione, indussero questa Corte ad

escludere che la scelta della sezione o del collegio giudicante da

parte dell'organo requirente comportasse la violazione del principio

secondo il quale il giudice deve esser precostituito per legge.

La questione deve pertanto essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, contenente

"disposizioni per il controllo delle armi", proposta dall'ordinanza

indicata in, epigrafe in riferimento all'art. 25, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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