Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1981 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 425r.d.l. 1404/1934

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 425, comma

primo, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404

(Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) promosso

con ordinanza emessa il 23 novembre 1976 dal Tribunale per i minorenni

di Venezia nel procedimento penale a carico di Bassetto Paola,

iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 29 giugno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Bassetto Paola -

imputata dei reati di violenza privata aggravata, lesioni personali,

ingiuria aggravata: artt. 610, comma secondo (in relazione all'art.

339), 582, 594 e 61, n. 1, cod. pen. - il Tribunale per i minorenni di

Venezia, con ordinanza pronunciata alla udienza del 23 novembre 1976,

ha dichiarato non manifestamente infondate le questioni sollevate dal

difensore dell'imputata e concernenti la legittimità costituzionale

degli artt. 425, comma primo, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20 luglio

1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i

minorenni) in riferimento agli artt. 1, comma secondo, 2, comma primo,

3, comma primo, e 31, comma secondo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176

del 29 giugno 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 29 aprile 1977, chiedendo che le questioni di

legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.

La causa è stata chiamata e discussa nell'udienza pubblica del 19

dicembre 1979. Rinviata a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980,

è stata discussa nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980, nella

quale l'Avvocatura dello Stato ha confermato la richiesta che siano

dichiarate infondate le proposte questioni di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Secondo il Tribunale per i minorenni di Venezia gli artt.

425, comma primo, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404

(Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) sarebbero

illegittimi in riferimento agli articoli 1, comma secondo, 2, comma

primo, 3, comma primo, e 31, comma secondo, della Costituzione in

quanto non prevedono che il dibattimento contro i minori possa

svolgersi pubblicamente ove essi espressamente lo richiedano e la

pubblicità appaia utile o necessaria alla tutela di un loro diritto

della personalità.

Il divieto di pubblicità dei dibattimenti sarebbe in contrasto

con l'art. 1, comma secondo, della Costituzione, perché il principio

della pubblicità delle udienze costituirebbe applicazione, nel

processo, della esigenza generale dei regimi liberi di assicurare il

controllo della pubblica opinione su tutte le manifestazioni della

sovranità popolare. La deroga a tale principio, anche alla luce di

quanto dispone, nell'art. 6, la Convenzione europea dei diritti

dell'uomo, potrebbe trovare fondamento costituzionale nell'art. 31,

comma secondo, della Costituzione solo nei casi in cui risponda ad una

effettiva tutela del minore, ma dovrebbe cessare quando dalla sua

applicazione potrebbe derivare pregiudizio al minore per

l'impossibilità di far conoscere all'opinione pubblica la verità sul

suo comportamento e tutelare il suo patrimonio morale, garantito come

diritto inviolabile dall'art. 2 della Costituzione. Inoltre, poiché

il divieto assoluto di pubblicità del dibattimento non opera nei casi

in cui il minore è imputato con maggiorenni, sussisterebbe la

violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

2. - Con riguardo a tutti i parametri costituzionali invocati, la

questione si palesa non fondata.

Anche ad ammettere che si possa direttamente desumerne il

principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la

disposizione dell'art. 1, cpv., Cost. precisa che la sovranità

popolare si esercita "nelle forme e nei limiti della Costituzione";

sicché, per questo aspetto, non può dirsi illegittima la previsione

del dibattimento a porte chiuse, quando essa miri a tutelare interessi

come quelli propri dei minori, specificamente riguardati dall'art. 31,

comma secondo, della stessa Carta costituzionale.

3. - Quanto all'art. 2 Cost., va considerato che l'esigenza della

pubblicità nel dibattimento, pur nel suo innegabile rilievo

costituzionale (vedi sentenze n. 25 del 1965 e n. 12 del 1971), non

può tuttavia essere intesa così rigidamente da farne scaturire, nei

termini ed agli effetti indicati dall'ordinanza di rimessione, un

diritto inviolabile dell'uomo. Vero è che le deroghe alla regola

della pubblicità si sottraggono alle censure di questa Corte, quando

siano operate in funzione di altri valori ugualmente garantiti dalla

Costituzione, qual è la protezione della gioventù, di cui al

capoverso dell'art. 31 Cost. Né si può assumere sulla base di una

norma come quella contenuta nell'art. 6, n. 1, della Convenzione

europea dei diritti dell'uomo, resa efficace nel nostro ordinamento per

mezzo di una legge ordinaria, che il bilanciamento degli interessi in

questione sia costituzionalmente riservato al giudice, con il

risultato di escludere ogni discrezionalità legislativa circa i

dibattimenti da celebrare a porte chiuse (sent. n. 16 del 1981).

Del resto, va rilevato come lo stesso art. 6, n. 1 - statuendo che

"la sentenza deve essere resa pubblicamente, ma stampa e pubblico

possono essere esclusi da tutto il processo o da una parte di esso...

quando lo richiedono gli interessi dei minori..., ovvero, nella misura

ritenuta strettamente necessaria dal giudice... quando la pubblicità

pregiudicherebbe gli interessi della giustizia" - non comporti che la

deroga in questione debba essere disposta dal giudice anziché dalla

legge: non diversamente dall'art. 14, n. 4, del Patto internazionale

relativo ai diritti civili e politici (adottato il 16 dicembre 1966 e

ratificato in base alla legge 25 ottobre 1977, n. 881), per cui "la

procedura applicabile ai soggetti che la legge penale considera

minorenni terrà conto della loro età e dell'interesse che presenta

la loro rieducazione".

4. - Non sussiste neppure la lesione del principio di uguaglianza

per diverso trattamento degli imputati minori secondo che siano o meno

coimputati con soggetti maggiori di diciotto anni.

La competenza del Tribunale per i minorenni e la speciale

disciplina del processo minorile sono dirette al conseguimento di

finalità di tutela del minore. Nel caso, invece, che con il minore

siano coimputati maggiori degli anni diciotto è operante la

competenza del Tribunale ordinario per la necessità di contestuale

accertamento e valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dei

reati nei confronti di tutti gli imputati, specie con riguardo e in

applicazione dei principi di cui agli artt. 110 e seguenti cod. pen.,

concernenti il concorso di persone nei reati. E dunque si giustifica

che la disciplina del processo minorile per il suo speciale carattere

non sia applicabile nei casi suddetti (cfr. sentenza di questa Corte

n. 130 del 1963).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 425, comma primo, cod. proc. pen. e 16 r.d.l. 20 luglio

1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i

minorenni) proposte dal Tribunale per i minorenni di Venezia, con

ordinanza 23 novembre 1975, in riferimento agli artt. 1, comma

secondo, 2, comma primo, 3, comma primo, e 31, comma secondo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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