Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 561/1956

citata

  • art. 39legge 561/1956

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

D.L.C.P.S 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956,

n. 561, sul "Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di

assistenza sociale" promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1968 dal

pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Cunsolo Manlio,

iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con verbale del 22 febbraio 1968 l'Ispettorato provinciale del

lavoro di Firenze elevava a carico del perito commerciale e consulente

del lavoro Cunsolo Manlio la contravvenzione prevista e punita

dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 sul riconoscimento

giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, dopo

avere accertato che detto professionista - nonostante il divieto

sancito dalla indicata norma per agenzie private e singoli procaccianti

di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai

lavoratori - aveva curato, dietro compenso, le pratiche riguardanti la

pensione di invalidità, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria

e maggiorazione di pensione per moglie a carico in favore del

lavoratore Pietruzzi Quintilio.

In sede istruttoria del procedimento penale contro il Cunsolo il

pretore di Prato ha emesso l'ordinanza 4 luglio 1968 nella quale

sostiene che la norma incriminatrice citata, in quanto riserva ai soli

istituti di patronato la tutela in sede amministrativa dei diritti dei

lavoratori con espressa esclusione, penalmente sanzionata, di ogni

altro ente o persona, sia da considerarsi in contrasto con l'art. 39,

comma primo, della Costituzione.

Ad avviso del pretore l'imposizione fatta dalla legge al lavoratore

di rivolgersi ad uno dei patronati riconosciuti viola

contemporaneamente: a) "il diritto del lavoratore di farsi assistere

sindacalmente da chiunque egli ritenga opportuno", b) "il diritto di

qualsiasi soggetto (eventualmente nuovi enti sindacali non ancora

eretti ad istituto di patronato) che si proponga di tutelare i

lavoratori", assistendoli nell'espletamento delle pratiche

previdenziali. Da ciò la violazione dell'invocato precetto

costituzionale che garantisce la piena libertà dell'organizzazione

sindacale, sia assicurando al lavoratore la massima possibilità di

scelta fra i vari soggetti ai quali demandare la tutela dei suoi

diritti, sia consentendo a sempre nuove entità sindacali di svolgere

la loro propria attività.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28

settembre 1968.

Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - L'art. 1, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804,

ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, demanda agli Istituti di

patronato giuridicamente riconosciuti il compito di assistere i

lavoratori e i loro aventi causa per il conseguimento, in sede

amministrativa, delle prestazioni previdenziali di qualsiasi genere,

nonché quello di rappresentare i lavoratori davanti agli organi di

liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione.

L'ultimo comma dello stesso articolo pone l'espresso divieto,

penalmente sanzionato, "per agenzie private e singoli procaccianti, di

esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori

e loro aventi causa".

Muovendo dalla premessa che il legislatore abbia in tal modo

riservato agli Istituti di patronato la tutela in sede amministrativa

dei diritti del lavoratore con esclusione di ogni altro ente o persona,

il pretore di Prato rileva che la norma praticamente impone al

lavoratore, che vuol far valere quei diritti, di rivolgersi ad uno dei

patronati legalmente riconosciuti. Da ciò il denunciato contrasto col

principio della libertà sindacale sancito dall'art. 39, comma primo,

della Costituzione per la contemporanea violazione sia del diritto del

lavoratore a farsi assistere sindacalmente da chiunque egli ritenga

opportuno, sia del diritto di qualsiasi associazione sindacale, che non

abbia ancora costituito un proprio Istituto di patronato, a tutelare e

prestare assistenza al lavoratore nell'espletamento delle pratiche

previdenziali.

2. - Ad avviso della Corte l'eccezione di incostituzionalità non

ha ragione d'essere perché fondata su una inesatta interpretazione

dell'art. 1 del D.L. 804 del 1947.

La lettera e la ratio della norma impugnata non giustificano

l'assunto che il legislatore abbia inteso attribuire i compiti di

tutela ed assistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni

previdenziali in modo esclusivo agli Istituti di patronato legalmente

riconosciuti. Un intendimento di così grave portata avrebbe richiesto

una espressa enunciazione che manca nella norma in esame. Il disposto

del primo comma secondo il quale l'assistenza in sede amministrativa

dei lavoratori "spetta" agli Istituti di patronato e di assistenza

sociale non può essere interpretato nel senso che spetti solo ad essi.

La conferma di ciò si ha proprio nel divieto contenuto nell'ultimo

comma che non è posto a tutela della pretesa esclusività

dell'attività assistenziale da parte dei patronati poiché non è

l'esercizio dell'assistenza dei lavoratori che è vietato, ma soltanto

l'opera di mediazione per l'assistenza posta in essere da agenzie

private e singoli procaccianti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge

17 aprile 1956, n. 561, sul "Riconoscimento giuridico degli Istituti di

patronato e di assistenza sociale", in riferimento all'art. 39, comma

primo, della Costituzione, proposta con ordinanza 4 luglio 1968 del

pretore di Prato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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