Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/03/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967

recante "Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria

addetto alla pulizia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato

per la Regione siciliana notificato il 29 marzo 1967, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 4 aprile successivo ed

iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1967.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti; uditi il sostituto avvocato

generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv.

Salvatore Villari, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella seduta del 27 marzo 1967 l'Assemblea regionale siciliana ha

approvato la legge concernente l'"Istituzione del ruolo del personale

salariato di IV categoria addetto alla pulizia" ruolo in cui dovrà

essere inquadrato il personale che attualmente attende al servizio di

pulizia degli uffici della Regione. Sul trattamento di assistenza,

previdenza e quiescenza di tale personale la legge stabilisce che

verrà regolato dalle disposizioni contenute nella legge regionale 23

febbraio 1962, n. 2, e dispone che il periodo di servizio antecedente

alla data di inquadramento è riscattabile, su domanda degli

interessati, sin dalla data di assunzione in servizio. In dipendenza

del maggiori oneri, non coperti dai contributi di riscatto, derivanti

al fondo di quiescenza, la legge prevede la concessione di un

contributo annuo nel limite di lire 20 milioni per dieci anni,

provvedendo alla spesa afferente l'esercizio in corso mediante

riduzione di pari somma del capitolo 643 del bilancio regionale del

1967.

Con ricorso notificato il 29 marzo 1967 il Commissario dello Stato

per la Regione siciliana ha impugnato detta legge denunciandone

l'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 81, ultimo

comma, della Costituzione, perché l'art. 4 assicura il finanziamento

dell'onere ricadente nell'esercizio finanziario corrente senza

contenere alcuna indicazione dei mezzi di copertura per gli esercizi

futuri. Secondo il Commissario dello Stato il denunziato vizio

d'illegittimità assume maggiore rilevanza ove si consideri che alla

copertura della spesa relativa all'esercizio in corso si fa fronte

mediante prelievo di somme iscritte in bilancio per spese in conto

capitale e aventi altra destinazione.

Il Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'avv.

Salvatore Villari, si è costituito nel presente giudizio con deposito

di deduzioni in cancelleria in data 8 aprile 1967. La difesa della

Regione, dopo aver rilevato che la copertura per l'esercizio corrente

è da ritenersi costituzionalmente legittima dato che nel caso in esame

i fondi stanziati nel cap. 643 non sono stati ancora assegnati, venendo

al motivo di incostituzionalità formulato in ordine alla mancanza di

copertura per gli esercizi successivi, osserva che, in applicazione del

criteri enunciati dalla Corte nella sentenza n. 1 del 1966, all'onere

delle spese future può farsi fronte con la riduzione di spese già

autorizzate.

Nella specie, pertanto, deve essere ammessa la previsione che la

spesa del cap. 643 venga contenuta oppure che lo stesso capitolo possa

aver maggiore capienza aumentandone gli stanziamenti con riduzioni di

altri capitoli. L'importante è che l'aumento e la riduzione - come

rilevato dalla Corte - siano fatti con "ragionevolezza in un

equilibrato rapporto con la spesa che s'intende effettuare negli

esercizi futuri".

Conclude, quindi, la difesa chiedendo che la Corte voglia

dichiarare l'infondatezza del ricorso.

In una memoria depositata il 16 gennaio 1968 l'Avvocatura dello

Stato, in rappresentanza e difesa del Commissario dello Stato per la

Regione siciliana, afferma che la legge impugnata è incostituzionale

perché non contiene alcuna indicazione, neppure generica, del mezzi

per far fronte alla nuova spesa per gli esercizi futuri e che a tale

omissione non può sopperire la precisazione fatta in giudizio dalla

difesa regionale. Questo vizio - secondo l'Avvocatura - è assorbente

ed esonera da ogni indagine sulla idoneità del mezzo indicato per far

fronte alle spese dell'esercizio in corso, rilievo quest'ultimo

formulato non come motivo di ricorso ma piuttosto come una

considerazione di merito che colora il vero motivo di

incostiuzionalità.

La difesa della Regione, in una memoria depositata il 31 gennaio

1968, afferma che è infondato il rilievo dell'Avvocatura sul carattere

assorbente del vizio relativo alla mancata copertura per gli esercizi

futuri.

L'art. 4 della legge impugnata stabilisce infatti un limite massimo

e non una misura fissa di spesa, consentendo così alle successive

leggi di bilancio di valutare, tra le componenti necessarie alla

determinazione della somma da iscrivere ad un dato capitolo, quella che

attiene alla spesa in questione, e nello stesso tempo non vincolando in

modo tassativo a mantenere lo stanziamento in misura costante. Il

problema della copertura, che va affrontato al momento della

deliberazione della spesa, non deve essere necessariamente risolto

indicando nuove entrate, ma può essere risolto modificando con legge

di spesa gli stanziamenti di bilancio non rigidamente vincolati nel

quantum o, naturalmente, modificando le stesse leggi di spesa su cui si

basa il bilancio.

La difesa della Regione soggiunge che l'obbligo della copertura sia

per le spese relative all'esercizio in corso sia per quelle afferenti

agli esercizi futuri riguarda soltanto quelle che possono considerarsi

nuove o maggiori spese in senso tecnico. La legge impugnata è una

legge di spesa perché determina una componente di un capitolo di

spesa, ma non comporta né una nuova né una maggiore spesa nel senso

tecnico in cui tale espressione va intesa. Considerato in diritto :

1. - Nel ricorso indicato in epigrafe la legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967,

concernente l'"Istituzione del ruolo del personale salariato di IV

categoria addetto alla pulizia", è stata denunciata come

costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 81, ultimo

comma, della Costituzione, per un unico motivo: la mancanza di

indicazione del mezzi di copertura, per gli esercizi successivi a

quello in corso, della maggior spesa derivante dal fondo di quiescenza

per il riscatto del periodo di servizio prestato dal personale in

questione anteriormente alla data della sistemazione in ruolo.

L'indagine della Corte va pertanto limitata a tale censura di

incostituzionalità e non può estendersi all'osservanza del citato

precetto costituzionale in relazione alla copertura della spesa

afferente l'anno in corso.

È vero che in merito alla scelta fatta dal legislatore regionale

per sopperire alla maggiore spesa dell'esercizio 1967 è stata posta in

dubbio l'ammissibilità della riduzione del capitolo 643 del bilancio

riguardante spese per lavori di manutenzione e miglioramento degli

edifici della Regione, ma - come risulta espressamente dal ricorso e

dalla successiva memoria dell'Avvocatura dello Stato - trattasi di

rilievo svolto non come ulteriore motivo di incostituzionalità, bensì

per dare maggiore rilevanza al motivo già dedotto.

2. - La Corte ritiene che il difetto denunciato sia sufficiente a

concretare la violazione dell'art. 81, ultimo comma, della

Costituzione. Non è dubbio che il riscatto, autorizzato con l'art. 2

della legge impugnata, del periodo di servizio prestato dal personale

addetto alla pulizia anteriormente alla data di sistemazione in ruolo

comporti un maggior onere per il fondo di quiescenza, previdenza ed

assistenza per i dipendenti della Regione. L'art. 3 parla di "maggiori

oneri, non coperti dai contributi di riscatto, derivanti al fondo per

effetto della presente legge", precisandone l'ammontare complessivo

nonché la ripartizione annuale (lire 20 milioni per dieci anni). Il

successivo art. 4 si limita a stabilire che "all'onere ricadente

nell'esercizio in corso si fa fronte mediante riduzione di pari somma

del capitolo 643 del bilancio della Regione per l'esercizio 1967" ma

nulla assolutamente dispone in ordine al modo di fronteggiare il

riconosciuto aumento di spesa per i successivi nove esercizi

finanziari.

A tale omissione non possono certo supplire le considerazioni

svolte dalla difesa della Regione circa i possibili mezzi di copertura

della maggiore spesa per gli esercizi successivi a quello in corso, fra

i quali sono alternativamente indicati il contenimento della spesa per

la manutenzione degli edifici regionali nella misura risultante dalla

riduzione eseguita per l'esercizio 1967 oppure la riduzione di altre

non precisate spese.

Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi non si può

provvedere con le leggi approvative dei bilanci di detti esercizi. È,

infatti, giurisprudenza costante della Corte che debba essere la legge

sostanziale, dalla quale deriva la nuova o maggiore spesa, a indicare i

mezzi per farvi fronte non solo per l'esercizio in corso ma anche per

quelli successivi fra i quali la spesa sia stata ripartita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967

recante "Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria

addetto alla pulizia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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