Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1962

Altra decisione · depositata il 16/03/1962 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 15 settembre 1961, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 15 del

Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regione siciliana sorto a seguito della circolare n. 2035 diramata il

13 giugno 1961 dall'Assessore ai lavori pubblici della Regione

siciliana.

Udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.

Camillo Ausiello Orlando, per il Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con circolare del 13 giugno 1961, n. 2035, l'Assessore per i lavori

pubblici della Regione siciliana ha disposto che nei contratti di

appalto stipulati per opere "disposte e finanziate" dall'Assessorato

per lavori che possono essere ritenuti attinenti ad opere del demanio o

patrimonio regionale, gli enti che agiscono nella Regione non includano

la clausola che prevede l'accollo da parte dell'appaltatore del

pagamento del tributo locale sui materiali da costruzione.

Nella circolare si prescrive, anzi, che nei capitolati speciali di

appalto sia chiaramente escluso dagli obblighi ed oneri

dell'appaltatore quello relativo al pagamento delle imposte di consumo

o alla rivalsa di chi abbia effettuato tale pagamento.

Il provvedimento è motivato rilevando che per l'art. 34 del

regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, l'imposta sui

materiali da costruzione è a carico del proprietario della opera ove

non sussistano ipotesi di esenzione soggettiva ed oggettiva - e che in

virtù - della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, della legge

regionale 1 luglio 1947, n. 3, e del decreto presidenziale 30 luglio

1950, n. 878, anche le Amministrazioni della Regione siciliana hanno

diritto alla esenzione preveduta dal n. 5 dell'art. 29 del T.U. sulla

finanza locale.

Relativamente alla procedura delle opposizioni amministrative alla

richiesta di pagamento del tributo, la ripetuta circolare rammenta -

tra l'altro - che ai sensi dell'art. 90 del T.U. sulla finanza locale e

degli artt. 344 e 345 del regolamento per la riscossione delle imposte

di consumo, il ricorso va prodotto in prima istanza al Sindaco del

Comune del luogo ove sono stati impiegati materiali, in seconda istanza

al Prefetto ed in terza istanza all'Assessorato regionale delle

finanze.

Con atto notificato al Presidente della Regione siciliana il 15

settembre 1961 e depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 21 settembre 1961, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso come per legge dalla Avvocatura

generale dello Stato, fa presente che la surriportata circolare viola

gli artt. 9, 20 e 43 dello Statuto speciale per la Sicilia, in

relazione agli artt. 14, 17 e 36 del medesimo e all'art. 3 del

decreto-legge 12 aprile 1948, n. 507. Le disposizioni con essa

impartite esorbiterebbero dalla sfera di competenza che il detto

Statuto attribuisce agli organi regionali, ed in particolare agli

Assessori ai lavori pubblici ed alle finanze, ed invaderebbero quella

riservata agli organi legislativi ed amministrativi dello Stato.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, infatti, l'Assessore ai

lavori pubblici, usurpando, peraltro, funzioni attribuite all'Assessore

alle finanze, non si sarebbe limitato a diramare istruzioni per

l'applicazione esatta di norme giuridiche, ma, inibendo l'inserzione,

nei contratti di appalto stipulati da enti pubblici operanti nella

Regione, di una clausola relativa al pagamento dell'imposta di consumo

sui materiali da costruzione, avrebbe riconosciuto alla Regione un

diritto all'esonero da tale imposta e, in linea generale, una

equiparazione della Sicilia allo Stato nel trattamento tributario.

Esonero ed equiparazione che, invece, non sussistono.

La circolare, inoltre, disponendo che i ricorsi avverso il

pagamento del tributo siano prodotti, in terza istanza, all'Assessore

alle finanze invece che al Ministro per le finanze, avrebbe usurpato

poteri che l'art. 90 del T.U. per la finanza locale attribuisce a

questo ultimo, non essendo intervenuto in materia il trasferimento di

funzioni dallo Stato alla Regione, né alcuna norma legislativa.

E ciò a prescindere dalla considerazione che nessuna competenza

legislativa spetterebbe alla Regione in materia di tributi comunali e,

tanto meno, in materia di imposte di consumo, in quanto queste devono

ritenersi comprese tra le imposte di produzione, riservate allo Stato

dall'art. 36 dello Statuto speciale per la Sicilia, anche per ciò che

attiene alla loro disciplina.

La equiparazione della Regione allo Stato nel trattamento

tributario - insiste l'Avvocatura - non è preveduta da alcuna norma

costituzionale, è contraria al sistema ed è atta a turbare gravemente

il regime fiscale vigente. Tale equiparazione potrà essere disposta,

in conformità dell'ordinamento tributario, soltanto con leggi dello

Stato e per determinati tributi, non essendo consentito alla Regione

attribuirsi quella sovranità la quale ovviamente esclude per lo Stato,

che ne è titolare, la soggezione ai tributi locali, salve le ipotesi

nelle quali ciò sia eccezionalmente disposto.

Denunciato così il conflitto di attribuzione, l'Avvocatura dello

Stato conclude chiedendo che la Corte, esclusa ogni equiparazione della

Regione siciliana allo Stato per quanto attiene al trattamento

tributario in genere e all'art. 29, n. 5, del regio decreto 14

settembre 1931, n. 1175, in specie, dichiari che non spetta agli organi

regionali, legislativi ed amministrativi, ed in particolare agli

Assessori ai lavori pubblici ed alle finanze, alcuna competenza in

materia di imposta di consumo e, conseguentemente, annulli la circolare

n. 2035 del 13 giugno 1961 dell'Assessore ai lavori pubblici.

In data 3 ottobre 1961 ha depositato le proprie deduzioni nella

cancelleria di questa Corte il Presidente della Regione siciliana,

rappresentato e difeso con procura speciale per atto notaio Vito di

Giovanni di Palermo del 19 settembre 1961 dall'avvocato Camillo

Ausiello Orlando, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv.

Giuseppe Bartoli, in via Oreste Tommasini n. 16.

In via preliminare la Regione eccepisce la irricevibilità del

ricorso.

All'uopo rileva che la circolare in questione reca la data del 13

giugno 1961 e che il ricorso è stato notificato il 15 settembre 1961.

In difetto di notificazione o pubblicazione - soggiunge - è dalla

avvenuta conoscenza dell'atto che decorre il termine di sessanta giorni

per produrre il ricorso, a norma dell'art. 39, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87. Ma nella specie la data di tale avvenuta

conoscenza non è precisata dal ricorrente. Il quale ne ha l'obbligo,

trattandosi di elemento diretto a dimostrare la tempestività

dell'azione da lui instaurata e, quindi, la sussistenza del presupposto

della ricevibilità della istanza da parte dell'organo adito.

La Regione eccepisce ancora la improponibilità e la

inammissibilità del ricorso.

Il conflitto di attribuzione - osserva - può essere determinato da

qualsiasi atto, comunque formalmente qualificato - e quindi anche da

una "circolare" - ove con le disposizioni in essa contenute si leda la

sfera di competenza costituzionalmente attribuita ad altro ente. Il che

si verifica ove l'atto dispieghi effetti verso l'esterno, ossia produca

modificazioni nell'ordinamento giuridico generale.

Richiamate, a dimostrazione di tale assunto, le sentenze n. 11 e

12, entrambe del 26 gennaio 1957 di questa Corte, la Regione fa

presente che nella specie trattasi di una circolare dell'Assessorato ai

lavori pubblici, intesa unicamente ad impartire istruzioni ad uffici ed

enti dipendenti in materie di appalti di opere disposte e finanziate

dall'Amministrazione regionale e, quindi, esplicante effetti soltanto

interni. Onde la sua inidoneità a produrre le cennate modificazioni

nell'ordinamento giuridico generale, caratteristica propria degli atti

a rilevanza esterna.

Dubita, poi, la Regione, che si chieda un regolamento di competenza

tra organi amministrativi dello Stato e della Regione, qualora si

assuma - come si fa nel ricorso - che la circolare contiene il

riconoscimento di un diritto alla esenzione dalla imposta di consumo

sui materiali da costruzione e si invochi che la Corte dichiari che

agli organi regionali legislativi ed amministrativi non spetta alcuna

competenza al riguardo. Piuttosto - osserva - sollecitando la pronuncia

su un difetto di potestà anche legislativa si decampa totalmente

dall'ambito del conflitto di attribuzione, con ciò confermandosi,

sotto altro profilo, la improponibilità della impugnazione.

Denunzia ancora la Regione la mancata indicazione, nel ricorso,

degli effetti dell'atto de quo in pregiudizio della competenza dello

Stato e la inesistenza della violazione delle norme costituzionali

richiamate nel ricorso stesso. La ripartizione costituzionale delle

sfere di competenza - chiarisce - può essere turbata non già dalla

semplice affermazione della pertinenza di un diritto soggettivo, ma

dall'esercizio o anche dalla affermazione di una potestà. Il conflitto

di attribuzioni è un conflitto di potestà onde il suo regolamento ha

per fine la dichiarazione della titolarità della potestà tra gli enti

che se la contendono. Ma nella specie l'Assessore, pur affermando il

suo convincimento della pertinenza del diritto alla esenzione

tributaria, non ha esercitato e neppure affermato alcuna potestà in

proposito. Anzi, ha fatto chiaro ed esplicito riferimento ai

procedimenti contenziosi e giurisdizionali da promuovere per ottenere

il riconoscimento del diritto da parte degli organi competenti a

dichiararne l'esistenza.

La circolare - insiste la Regione - ha soltanto per oggetto la

emanazione di istruzioni e di direttive ad enti ed organi ricadenti

nella esclusiva sfera di controllo dell'amministrazione regionale dei

lavori pubblici, ai sensi degli artt. 14, lett. g, e 20 dello Statuto

speciale e delle relative norme di attuazione, emanate con D.P.R. 30

luglio 1950, n. 878, trattandosi di opere non di prevalente interesse

nazionale. Anzi, la limitazione agli appalti di opere "disposte e

finanziate" dall'Assessorato regionale, restringe ancor più la portata

dell'intervento, configurandolo come la semplice estrinsecazione del

normale potere direttivo che compete all'ente, che dispone e finanzia

l'opera, nei confronti dei propri organi d'esecuzione.

La questione - chiarisce ancora la Regione - dell'applicabilità

all'amministrazione regionale della esenzione tributaria preveduta nel

n. 5 dell'art. 29 del T.U. per la finanza locale, esenzione cui si

ritiene di avere diritto, in contrasto con la tesi sostenuta

dall'esattore delle imposte di consumo, ha dato luogo ad una numerosa

serie di opposizioni e di procedimenti in sede contenziosa

amministrativa, nonché giudiziaria. Le istruzioni impartite

dall'Assessorato, pertanto, tendono ad evitare il moltiplicarsi di tali

procedimenti tra esattore dell'imposta e impresa appaltatrice

dell'opera, procedimenti ai quali, peraltro, l'Amministrazione restava

estranea. E tendono altresì a concentrare la difesa nei diretti

confronti delle Amministrazioni interessate, anche a fini di unità di

indirizzo. Con ciò - si ribadisce - non si è per nulla interferito

sulla questione di diritto - se cioè l'esenzione competa -; né si è

violata alcuna delle norme costituzionali richiamate nel ricorso. Si è

soltanto fatto uso di una facoltà di modificazione contrattuale

spettante all'ente che dispone le opere.

A completamento la Regione fa presente che con la eliminazione

dell'accollo del carico d'imposta all'appaltatore dell'opera, non si

vengono a sgravare le imprese costruttrici in pregiudizio della

Amministrazione regionale. Ove, infatti, dovesse rimanere fermo

l'assoggettamento dell'appaltatore al tributo, tale onere verrebbe a

ripercuotersi sull'andamento delle future gare e ad incidere sulle

offerte di ribasso, con un conseguente aggravio del costo delle opere

pubbliche regionali e, quindi, in definitiva, sempre in pregiudizio

dell'Amministrazione.

Nelle deduzioni, infine, si pone in rilievo che, atteso il

carattere interno dell'atto e la sua inidoneità a produrre diretti

effetti regolatori verso la generalità, neppure l'aver disposto che il

gravame, in terza istanza, deve essere proposto all'Assessore alle

finanze, può essere assunto come atto di esercizio o di affermazione

di una competenza, tale da dar luogo all'ipotesi propria del conflitto.

L'Avvocatura con memoria depositata nei termini sostiene la

tempestività del ricorso presentato entro 60 giorni decorrenti dalla

conoscenza della circolare impugnata, pervenuta al Presidente del

Consiglio con nota 11 agosto 1961, n. 7/015407 (art. 39 legge 11 marzo

1953, n. 87). La circolare dell'Assessore regionale ai lavori pubblici

- prosegue l'Avvocatura - non è un atto interno, come si afferma dalla

difesa della Regione, sia perché diretta ad uffici statali e a vari

enti pubblici della Regione, sia perché regola il comportamento dei

terzi verso la pubblica Amministrazione e fra di loro. Disponendo, poi,

che il ricorso in terzo grado dovesse farsi non al Ministro delle

finanze, come prescrive l'art. 90 del T.U. della finanza locale, ma

all'Assessore, avrebbe invaso, in assenza di norme di attuazione, la

sfera di competenza riservata all'organo centrale dello Stato.

La circolare in oggetto, continua l'Avvocatura, affermando che

l'art. 29, n. 5, del T.U. sulla finanza locale si applica ai lavori

finanziati dalla Regione in quanto questa per la natura e l'estensione

del decentramento regionale, lungi dal porsi in posizione di

subordinazione autarchica nei confronti dello Stato, si è posta con

essa (nelle materie attribuite alla sua competenza) in rapporti di

autonomia paritaria, sostituendoglisi nella titolarità dei rapporti,

esorbita dal rapporto tributario tra stazione appaltante e Comune,

invadendo la sfera di attribuzione dello Stato.

L'affermazione di una insussistente equiparazione della Regione

allo Stato, ai fini dell'esonero dell'imposta di consumo sui materiali

da costruzione, viene sostanzialmente ad introdurre nell'ordinamento

regionale una esenzione tributaria.

È poi da considerare, sempre secondo l'Avvocatura, che la

esenzione di cui all'art. 29, n. 5, è di natura soggettiva ed è

fondata sul principio che lo Stato, cui spetta il potere sovrano, non

può soggiacere ai tributi degli enti minori. Essa per la sua ratio

non è un tipo di esenzione e, quindi, non è estensibile ad altri

enti, se non con leggi dello Stato. E sarebbe illogico che mentre

benefici fiscali in materia d'imposta di consumo di tipo diverso dai

benefici previsti dalle leggi dello Stato non possano essere introdotti

con legge regionale, lo possano, invece, con provvedimento

amministrativo. L'Avvocatura conclude richiamandosi alle precedenti

richieste.

Nell'udienza del 7 febbraio 1962 la difesa delle parti illustra

ulteriormente le rispettive posizioni difensive insistendo nelle su

menzionate conclusioni. Considerato in diritto :

1. - La difesa della Regione siciliana eccepisce la

inammissibilità del ricorso perché notificato il 15 settembre 1961

mentre la circolare dell'Assessore regionale, che ha dato luogo al

presente conflitto di attribuzione, reca la data del 13 giugno 1961.

Rileva in proposito che in mancanza di notificazione o pubblicazione

dell'atto il termine di 60 giorni prescritto per l'impugnativa dallo

art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre dalla

data di conoscenza dell'atto, nella specie non precisata dal ricorrente

cui incombe l'onere della prova.

La eccezione va disattesa.

È incontestato che la circolare n. 2035 del 13 giugno 1961 fu

trasmessa al Ministero delle finanze con nota n. 1485 dall'I.N.G.I.C.

del 27 luglio 1961, protocollata in arrivo il 24 luglio 1961. E, con

nota 11 agosto 1961, n. 7/015407, ritrasmessa dal Ministero al

Presidente del Consiglio dei Ministri che, con atto 15 settembre 1961,

depositato nella cancelleria di questa Corte il 21 successivo,

proponeva il presente ricorso. E poiché il termine di cui al secondo

comma del citato art. 39 decorre dalla conoscenza che dell'atto abbia

l'organo legittimato a proporre la impugnazione (Corte cost. sent. n.

82 del 18 dic. 1958), questa, nella specie, è ammissibile perché il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha potuto prendere visione

dell'atto soltanto successivamente all'11 agosto 1961.

2. - Secondo l'Avvocatura dello Stato l'Assessore regionale ai

lavori pubblici, diramando la circolare impugnata, avrebbe esercitato

funzioni attribuite all'Assessore per le finanze, il solo competente ad

impartire istruzioni in materia di imposte di consumo su materiali da

costruzione.

In proposito va rilevato che la invasione della sfera di competenza

di un organo regionale da parte di altro organo della stessa Regione

quando, come nella specie, la competenza non sia statutariamente

stabilita, può determinare soltanto un conflitto interno, sottratto

all'esame della Corte costituzionale.

3. - Inoltre, la Regione deduce la improponibilità del ricorso per

regolamento di competenza, non esistendo un conflitto di attribuzione

per mancanza del presupposto di esso: cioè un atto amministrativo con

efficacia esterna, idoneo a produrre modificazioni nell'ordinamento

giuridico generale. Trattandosi di una circolare che regola l'attività

degli enti pubblici dipendenti dalla Regione relativamente agli appalti

di opere pubbliche, non sussisterebbe possibilità d'invasione della

sfera di competenza dello Stato da parte degli organi della Regione.

Soltanto la circolare che non esaurisce la sua efficacia nell'ambito

dell'amministrazione, può dare luogo ad una ipotesi di invasione di

poteri che sta a base del conflitto.

L'eccezione non è fondata.

Questa Corte in situazione analoga (conflitto sollevato in

occasione della circolare 7 novembre 1947, n. 657, dell'Assessore ai

lavori pubblici della Regione siciliana; sent. n. 11 del 18 gennaio

1957) ha ritenuto che la natura dei conflitti di attribuzione ed il

modo della loro risoluzione comporta che "qualsiasi atto" dello Stato o

della Regione, che invada la sfera di competenza assegnata allo Stato o

alla Regione, è idoneo a configurare il conflitto (ex artt. 38 e 39

legge 11 marzo 1953, n. 87). Particolarmente anche una circolare può

costituire un atto che può dare luogo ad un regolamento di competenza.

E non è a dubitare che la circolare in esame sia idonea a tale fine,

perché è un atto di un organo regionale (Assessorato) con rilevanza

esterna rispetto all'amministrazione che lo ha emanato. Infatti, essa

è indirizzata anche ad enti ed uffici estranei alla amministrazione

della Regione (Ufficio Genio civile - Istituto case popolari - Gestione

speciale ente zolfi, ecc.); regola rapporti contrattuali tra enti

pubblici e cittadini disponendo che nel "contratto di appalto stipulato

con l'appaltatore delle opere disposte e finanziate dall'Assessorato

sia soppressa la clausola contrattuale che prevede l'accollo pattizio,

da parte dell'appaltatore, del pagamento del tributo locale sui

materiali da costruzione"; stabilisce che i ricorsi amministrativi per

l'imposta di consumo sui materiali edilizi devono essere proposti in

terza istanza all'Assessore regionale alle finanze anziché al Ministro

delle finanze, regolando in tale modo il comportamento del contribuente

nei confronti della pubblica Amministrazione.

4. - Passando al merito, l'Avvocatura sostiene che la circolare n.

2035, prescrivendo che il capitolato speciale di appalto non contenga

la suddetta clausola, non si limita a dare istruzioni per

l'applicazione di norme giuridiche, ma, equiparando nel trattamento

tributario la Regione allo Stato, afferma il diritto della Regione alla

esenzione soggettiva di cui all'art. 29, n. 5, del T. U. sulla finanza

locale (legge 14 settembre 1931, n. 1175), introducendo così

nell'ordinamento tributario regionale una nuova ipotesi di esenzione.

In tale modo l'Assessore ha esercitato una potestà che esorbita dalle

sue attribuzioni, potendosi soltanto con una legge dello Stato disporre

la cennata esenzione.

La censura va accolta.

La circolare dopo avere stabilito che, nei contratti di appalto per

le opere disposte e finanziate dall'Assessorato regionale, sia

soppressa la su menzionata clausola, soggiunge che "nel capitolato

speciale di appalto venga chiaramente espresso che fra gli obblighi e

gli oneri dell'appaltatore sia escluso quello relativo al pagamento

della imposta di consumo o alla rivalsa di chi abbia effettuato tale

pagamento". Afferma, inoltre, che anche le Amministrazioni della

Regione siciliana hanno diritto alla esenzione di cui all'articolo 29,

n. 5, del T.U. della finanza locale, nonché gli enti diversi

dall'Amministrazione regionale dei lavori pubblici; che, comunque,

conservano sempre il titolo a far valere la su menzionata esenzione

davanti alle competenti autorità. Seguono, nella circolare,

provvedimenti per snellire, in questa materia, il lavoro degli uffici e

per accelerare la definizione dei procedimenti contenziosi e

giurisdizionali, ove tale diritto sia contestato.

L'Assessore, così disponendo, non si è limitato, come sostiene la

difesa della Regione, ad impartire istruzioni relativamente agli

appalti di opere pubbliche di sua competenza, esercitando una normale

attività amministrativa, spettante all'ente che commissiona e finanzia

le opere, nei confronti dei propri organi esecutivi. Ordinando, invero,

di eliminare dal capitolato speciale di appalto di opere pubbliche la

clausola che onera l'appaltatore della imposta sui materiali edilizi

(imposta non di produzione, ma di consumo: artt. 20 T.U. finanza

locale e 34 R.D. 30 giugno 1936, n. 1138), viene sostanzialmente, sotto

l'apparenza della abolizione di una clausola contrattuale, ad

introdurre nell'ordinamento regionale una nuova ipotesi di esenzione

fiscale, intervenendo così a disciplinare materia tributaria riservata

agli organi dello Stato. Né si dica che la circolare non contiene

l'affermazione di un diritto alla esenzione tributaria, bensì

l'interpretazione della norma che la dispone, la cui esattezza la

stessa circolare rimette agli organi giurisdizionali competenti.

Giacché, considerata nei suoi effetti, la circolare, oltre ad

affermare il diritto della Regione alla esenzione di cui all'art. 29,

n. 5, del T.U. per la finanza locale, viene a privare il bilancio dei

Comuni di un gettito rilevante, costituito dall'imposta in esame,

modificando in tal modo, con un provvedimento amministrativo,

l'ordinamento tributario sulla finanza locale (art. 20, primo comma,

T.U. per la finanza locale). Ed in proposito è a ricordare che la

potestà amministrativa della Regione siciliana, in materia di tributi,

è limitata alla riscossione delle imposte; che le norme statali

vigenti non contengono una sistemazione completa e definitiva dei

rapporti finanziari tra Stato e Regione; che per il passaggio dallo

Stato alla Regione di uffici e funzioni occorrono apposite norme di

attuazione non ancora emanate, per cui la relativa competenza

amministrativa permane nello Stato (sent. nn. 9, 13, 19 del 1957,

ecc.).

5. - Infine, la circolare nell'ultima parte stabilisce, come si è

accennato, che per le controversie insorte relativamente all'imposta di

consumo il "ricorso, in sede amministrativa, va prodotto in prima

istanza al Sindaco del Comune del luogo ove sono stati impiegati i

materiali, in seconda istanza al Prefetto e in terza istanza

all'Assessore regionale delle finanze".

Giustamente rileva, in proposito, l'Avvocatura dello Stato che la

circolare, devolvendo la decisione dei ricorsi in terza istanza

all'Assessore, ha usurpato poteri che una legge dello Stato attribuisce

al Ministro per le finanze, senza che in materia sia intervenuto il

trasferimento di funzioni e senza che sia stata emanata altra norma.

Dispone, infatti, l'art. 90, primo comma, del T.U. per la finanza

locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175; art. 344 del regolamento per

la riscossione delle imposte di consumo - R.D. 30 aprile 1936, n. 1138)

che "contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli

appaltatori, si può ricorrere, in sede amministrativa... in terzo

grado al Ministro per le finanze...". La sostituzione dell'Assessore

regionale al Ministro mentre modifica il sistema delle garanzie

amministrative, costituisce altra invasione dell'organo regionale nella

sfera di competenza dell'organo centrale legislativamente investito del

potere di decidere tali controversie tributarie in terza istanza.

Pertanto, la circolare del 13 giugno 1961, n. 2035 dell'Assessore

ai lavori pubblici della Regione siciliana deve essere annullata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali della Regione siciliana,

dichiara la competenza dello Stato nella materia riguardante

l'imposta di consumo sui materiali da costruzione, nonché la

disciplina dei relativi ricorsi in via amministrativa, oggetto della

circolare dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici del 13

giugno 1961;

annulla, in conseguenza, la detta circolare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROS1NI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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