Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1960

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1960 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27

dicembre 1952, n. 3480, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1959

dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Mirabella

Maria Consiglia e la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso

l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione agraria in

Puglia e Lucania, iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'11

luglio 1959.

Udita nell'udienza pubblica del 3 febbraio 1960 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Antonio Stella, per Mirabella Maria Consiglia, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di

riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 19 maggio 1953 la signora Maria Consiglia Mirabella in Mannarino

convenne in giudizio davanti al Tribunale di Taranto la Sezione

speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo della

irrigazione e la trasformazione agraria in Puglia e Lucania, al fine di

sentir dichiarare il suo diritto di proprietà su dei terreni siti nel

Comune di Avetrana che le erano stati espropriati con due decreti del

Presidente della Repubblica, rispettivamente del 19 novembre 1952, n.

2308, e del 27 dicembre 1952, n. 3480.

La Mirabella dedusse la illegittimità costituzionale dei due

decreti presidenziali per violazione dell'art. 76 della Costituzione,

come inficiati da eccesso di delega rispetto all'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, il quale assoggetta ad espropriazione la

proprietà terriera privata nella sua consistenza al 15 novembre 1949.

La parte attrice faceva presente che il 22 giugno 1949 aveva

chiesto all'Ufficio tecnico erariale competente una verificazione

straordinaria di alcune particelle della sua proprietà rustica.

Eseguita la verifica, l'Ufficio, con nota n. 24 del 15 marzo 1950,

ridusse l'imponibile di quelle particelle, fissando la decorrenza della

variazione al 1 gennaio 1949; mentre, avendo nel contempo constatato un

aumento di reddito per altre particelle, con la stessa nota esegui la

variazione relativa ad esse, stabilendo che questo aumento avesse

decorrenza dal 1 gennaio 1950.

Ma, deduceva la Mirabella, dovendosi computare soltanto la

variazione in diminuzione, che aveva effetto dal 1 gennaio 1949, e non

anche quella in aumento, che aveva effetto dal 1 gennaio 1950, la sua

proprietà presentava un reddito totale, al netto dei boschi, di L.

96.333,33; talché, in relazione al reddito medio per ettaro, ai sensi

della tabella allegata alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, era esente

da scorporo.

I piani particolareggiati di esproprio n. 43 e 119, rispettivamente

dell'11 settembre e del 21 novembre 1952, in conformità dei quali

vennero emanati i due decreti presidenziali di scorporo, calcolarono

invece la consistenza della proprietà Mirabella in base ai dati

catastali del reddito determinati da ambedue le variazioni disposte con

la citata nota dell'Ufficio tecnico erariale del 15 marzo 1950.

Assumendo la violazione della norma dell'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841, che, per la determinazione della quota da

espropriare, fissa al 15 novembre 1949 sia la superficie che il reddito

della proprietà, la Mirabella chiese in giudizio che i due decreti

fossero dichiarati costituzionalmente illegittimi.

In conformità della richiesta della parte attrice, il Tribunale di

Taranto, con ordinanza del 5 aprile 1957, promosse la questione di

legittimità costituzionale davanti a questa Corte; la quale,

considerando che il Tribunale aveva omesso di indicare le risultanze

catastali della proprietà Mirabella al 15 novembre 1949 nonché di

valutare la rilevanza della questione stessa ai fini della risoluzione

della controversia, con ordinanza n. 2 del 14 gennaio 1958, ordinò che

gli venissero restituiti gli atti.

La questione è stata nuovamente proposta dal Tribunale di Taranto

con ordinanza del 15 maggio 1959.

Nella sua nuova ordinanza il Tribunale di Taranto, dopo aver

precisato, ai fini della rilevanza della proposta questione, i dati

catastali relativi alla proprietà Mirabella, osserva che se la

consistenza della proprietà dovesse essere determinata in base alla

sola variazione in diminuzione decorrente dal 1 gennaio 1949 e non

anche in riguardo a quella in aumento avente efficacia dal 10 gennaio

1950, la proprietà dell'attrice sarebbe esente da espropriazione. Per

quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, il

Tribunale rileva che la consistenza della proprietà da calcolarsi per

lo scorporo è quella esistente al 15 novembre 1949, provata dalle

risultanze catastali. E se i dati del catasto vengono aggiornati prima

del piano di espropriazione, la consistenza al 15 novembre 1949, cui si

deve fare riferimento dovrebbe tenere presente l'aggiornamento che a

quella data gli Uffici catastali hanno dichiarato esistente. L'art. 6

della legge n. 841, prosegue l'ordinanza del Tribunale, dà facoltà di

ricorrere per ogni questione riflettente la non corrispondenza dei dati

catastali alla realtà; esso però si applicherebbe solo nelle zone

dove sono in vigore i vecchi catasti, mentre per le zone dove vige il

nuovo catasto l'espropriazione dovrebbe tenere conto di tutti i dati

comunque esistenti e comprovanti la consistenza in superficie e reddito

al 15 novembre 1949.

La nuova ordinanza del Tribunale di Taranto è stata debitamente

notificata alle parti, comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1959,

n. 164.

La difesa della Mirabella, con deduzioni e memoria del 27 luglio

1959 e del 21 gennaio 1960, ribadisce ampiamente le tesi esposte avanti

al Tribunale di Taranto e nel precedente giudizio avanti a questa

Corte. Rileva che era stata essa Mirabella a chiedere in data 22 giugno

1959 all'Ufficio tecnico erariale una verificazione straordinaria

limitatamente alle particelle nn. 15, 20, 14, 27, del foglio 29 della

sua proprietà rustica, le quali erano accatasta te come vigneto di

prima classe, con imponibile totale di L. 86.816,13; e che tale Ufficio

eseguì la verificazione e; con nota n. 24 del 15 marzo 1950,. vario'

quelle particelle registrandole nella seconda classe e riducondotte

l'imponibile totale a L. 61.685,14, fissando la decorrenza della

variazione al 1 gennaio 1949;" e che in conseguenza di tale variazione

in diminuzione, l'imponibile totale della sua proprietà risultava di

L. 101.050,41 e, al netto delle superfici boschive, di L.96.332,33; e

che quindi detta sua proprietà non era soggetta a scorporo. In

riguardo al fatto che con la stessa nota n. 24 del 15 marzo 1950

l'Ufficio tecnico erariale aveva eseguito contemporaneamente la

variazione in aumento di altre cinque particelle che aveva verificato

nella medesima occasione, e cioè le particelle 5 - 6 - 19 - 22 e 57

dello stesso foglio, e che in base a questa seconda variazione

l'imponibile totale della proprietà ascendeva a L. 118.117,22 e, al

netto dei boschi, a lire 113.399,80 - per il che secondo' l'Ente di

riforma si poteva procedere a scorporo -; la difesa della Mirabella

osserva che della suddetta variazione in aumento non si doveva tenere

conto, giacché essa variazione aveva efficacia dal 1 gennaio 1950,

cioè dopo la data del 15 novembre 1949 segnata come data ultima

invalicabile dell'art. 4 della legge stralcio.

La consistenza della proprietà Mirabella alla data del 15 novembre

1949, sarebbe quindi quella derivante dalla variazione in diminuzione

suaccennata; per il che costituzionalmente illegittimi sono i due

decreti di espropriazione che hanno tenuto conto anche della variazione

in aumento decorrente dal 1 gennaio 1950.

L'Ente di riforma, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, si

è costituito nel presente giudizio depositando in data 29 giugno 1959

le sue deduzioni alle quali ha fatto seguire una memoria del 20 gennaio

1960. L'Avvocatura dello Stato sostiene che l'art. 4 della legge n. 84

ha fissato il principio che "non la reale situazione di fatto alla data

in parola (15 novembre 1949) doveva porsi a base dei calcoli per

determinare la quota di scorporo, sibbene la proprietà terriera

privata come risultava stabilizzata attraverso le risultanze catastali

di tale data". Nelle zone del tipo di quella di cui si discute, l'art.

6 della legge non ammette alcun ricorso, per la determinazione della

qualità e classe dei terreni ai fini di stabilire la quota di

scorporo, contro le risultanze del catasto; cosicché le eventuali

variazioni previste dal regolamento approvato con D.L. 8 dicembre 1948,

n. 2153, andrebbero considerate soltanto se già acquisite agli atti

catastali alla data del 15 novembre 1949.

Ritenendo che le variazioni di reddito, sia in diminuzione che in

aumento, si riferivano ad una situazione di fatto anteriore al 15

novembre 1949, l'Avvocatura dello Stato fa presente che la quota di

proprietà soggetta ad espropriazione venne determinata in base al

reddito che risultava dopo entrambe le variazioni. E poiché essa

quota, così calcolata, era inferiore a quella che si sarebbe ricavata

senza tener conto delle variazioni suddette, assume che la domanda

della Mirabella avrebbe dovuto essere respinta "in limine" dal

Tribunale di Taranto per carenza di interesse. L'Avvocatura dello Stato

rileva poi che la diversità di date fissata dall'Ufficio tecnico

erariale in riferimento alle variazioni in diminuzione ed in aumento

non interessa la situazione obiettiva della estensione, classe e

qualità delle singole particelle, ma ha fini meramente fiscali, in

quanto attiene all'applicazione di una norma tributaria. Le variazioni

concernerebbero esclusivamente il profilo di accertamento tributario

che è proprio del catasto, e non la consistenza dei terreni.

Infine, sostiene l'Avvocatura dello Stato, anche se l'Ente di

riforma avesse dovuto riferirsi non ai dati catastali del 15 novembre

1949, ma alla reale situazione di fatto della proprietà Mirabella, le

conseguenze giuridiche non muterebbero; perché, considerato che la

variazione in aumento corrisponde ad una trasformazione di cultura di

molti ettari di bosco in vigneto, sarebbe assurdo supporre che tale

trasformazione si sia potuta operare nel brevissimo spazio di tempo tra

il 15 novembre 1949, data fissata dalla legge per il computo della

consistenza ai fini dello scorporo, e il 1 gennaio 1950, data della

decorrenza della variazione catastale fissata dall'Ufficio tecnico

erariale. Conclude, pertanto, che la questione di legittimità

costituzionale dei due decreti presidenziali in esame sia dichiarata

infondata. Considerato in diritto :

La soluzione della questione della legittimità costituzionale dei

due decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n.

2308, e del 27 dicembre 1952, n. 3480, con i quali venne disposto

l'esproprio di ettari 45.24,02 facenti parte della proprietà terriera

della signora Mirabella Maria Consiglia, dipende dal valore che deve

attribuirsi al provvedimento con cui l'Ufficio tecnico erariale

dispose, con nota n. 24 del 15 marzo 1950, riguardo ai redditi dei

terreni della signora Mirabella, delle variazioni in diminuzione da

valere dal 1 gennaio 1949 e delle variazioni in aumento da valere dal 1

gennaio del 1950.

In particolare si tratta di stabilire se tali variazioni catastali

siano, e fino a che punto, da considerare per stabilire, in base

all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la consistenza dei

terreni della Mirabella alla data del 15 novembre 1949.

Sui dati di fatto riferentisi agli accertamenti in diminuzione ed

in aumento eseguiti con l'unico provvedimento del 15 marzo 1950

dall'Ufficio tecnico erariale, alla relativa diversa data della loro

entrata in vigore ed agli altri dati tecnici correlativi, non vi e

alcuna questione tra le parti; le quali invece discordano per quanto

riguarda l'applicazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, numero

841, e cioè in ordine al problema su quali basi debba fondarsi il

calcolo del reddito della proprietà Mirabella ai fini di stabilire se

e quanta parte di essa sia suscettibile di esproprio ai sensi del

suddetto art. 4.

L'Avvocatura generale dello Stato sostiene pregiudizialmente, pur

senza formulare espressamente alcuna eccezione di inammissibilità, la

carenza di interesse della signora Mirabella a sollevare la questione

di legittimità costituzionale dei due decreti presidenziali perché

l'espropriazione avrebbe dovuto farsi sui dati catastali preesistenti

alle variazioni disposte col provvedimento dell'Ufficio tecnico

erariale del 15 marzo 1950, talché la Mirabella avrebbe dovuto subire

un esproprio superiore a quello che effettivamente ha subito in base al

computo dei dati catastali disposti con le variazioni suddette.

Ma, a prescindere dal rilievo che l'esame dell'interesse ad agire

rientrava nella competenza del Tribunale di Taranto, che in effetti lo

ha compiuto, è da osservare che la questione di legittimità

costituzionale dei due decreti di esproprio va decisa con riferimento

ai dati che i decreti stessi hanno concretamente tenuti presenti, e

cioè i dati risultanti dalle variazioni in diminuzione ed in aumento

eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale con l'unico provvedimento del 15

marzo 1950.

L'Avvocatura generale dello Stato sostiene subordinatamente,

passando al merito della questione, che per accertare la consistenza

terriera della Mirabella a termine dell'art. 4 della legge 21 ottobre

1950, n. 841, bisognava (come fu fatto nel piano e nei due decreti di

esproprio) porre a base dei calcoli entrambe le variazioni, sia in

diminuzione sia in aumento, che erano state disposte con l'unico

provvedimento del 15 marzo 1950 e che riguardavano modificazioni

culturali evidentemente preesistenti alla data del 15 novembre 1949

fissata dal legislatore con l'art. 4 della legge n. 841 come termine

di riferimento per la determinazione della consistenza catastale dei

terreni assoggettabili ad esproprio.

Ma anche questa tesi appare alla Corte infondata.

L'art. 4 della legge n. 841 dispone che nei territori considerati

dalla legge, la proprietà terriera deve essere presa in esame "nella

sua consistenza al 15 novembre 1949".

Orbene, le variazioni in aumento del reddito riguardanti diverse

particelle dei terreni della Mirabella furono disposte dall'Ufficio

tecnico erariale nel marzo 1950 e con efficienza dal lo gennaio dello

stesso anno, con efficacia cioè posteriore al 15 novembre 1949, data

che dall'art. 4 della legge n. 841 è fissata come data di riferimento

invalicabile agli effetti della determinazione della consistenza dei

terreni soggetti ad esproprio.

Le variazioni in aumento suddette non potevano quindi essere prese

in considerazione per stabilire quale fosse stata la consistenza dei

terreni della Mirabella alla data del 15 novembre 1949.

Giustamente, invece, furono prese in considerazione le variazioni

in diminuzione, sia pur deliberate dall'Ufficio tecnico erariale con lo

stesso provvedimento del 15 marzo 1950, di altre particelle della

proprietà Mirabella, perché la decorrenza di queste variazioni in

diminuzione fu disposta con effetto dal 4 gennaio 1949, cioè prima

della data invalicabile del 15 novembre dello stesso anno fissata

dall'art. 4 della legge n. 841.

Né si dica che le variazioni in discussione hanno soltanto un

effetto fiscale, giacché esse sono in realtà determinanti ai fini del

classamento della proprietà terriera.

È opportuno aggiungere che le suddette variazioni in diminuzione

furono stabilite in seguito ad una istanza di verificazione

straordinaria dei dati catastali che la Mirabella aveva presentata

prima del 15 novembre 1949, e precisamente il 22 giugno 1949.

Né vale richiamare la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 6

della stessa legge n. 841, per sostenere che la Mirabella non avrebbe

potuto ricorrere contro i dati catastali, perché tale norma riguarda i

ricorsi contro i dati assunti dal piano di espropriazione e non le

domande di revisione previste in via generale dal diritto comune, quale

nel caso in esame l'istanza di revisione presentata dalla Mirabella il

22 giugno 1949, quando cioè non esisteva non solo alcun piano di

espropriazione, ma nemmeno la stessa legge di scorporo che porta la

data del 21 ottobre 1950.

In base alla norma dell'art. 4 della legge n. 841, il reddito

globale della proprietà terriera della Mirabella al 15 novembre 1949

andava determinato tenendo conto delle suddette variazioni in

diminuzione e non anche di quelle in aumento.

I due decreti presidenziali impugnati hanno preso a base per il

computo del reddito della proprietà della Mirabella anche quelle

variazioni in aumento, che, siccome si è detto avanti, non potevano

considerarsi come dati per il classamento della proprietà al 15

novembre 1949, e pertanto sono viziati di illegittimità costituzionale

per avere ecceduto dai limiti della delega, di cui all'art. 4 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente

della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1951,

n. 3480, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto hanno posto

a base del calcolo della proprietà le variazioni in aumento disposte

dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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