Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1957

Altra decisione · depositata il 26/01/1957 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della

Corte costituzionale il 12 successivo ed iscritto al n. 48 del Reg.

ric. 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto

del Presidente della Regione siciliana 19 aprile 1955, n. 170 - A, che

accoglieva il ricorso straordinario proposto dalla Società Mondello

Immobiliare Italo - Belga, in materia di sospensione degli atti

esecutivi per riscossione di imposta di ricchezza mobile.

Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi

per il ricorrente e l'avv. Giuseppe Guarino per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 20 marzo 1956 e depositato nella

cancelleria della Corte il 21 marzo, il Presidente del Consiglio dei

Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione fra lo Stato e la

Regione siciliana, in relazione al decreto del Presidente della Regione

19 aprile 1955, n. 170 - A, che accoglieva "il ricorso straordinario

proposto dalla Società Mondello Immobiliare Italo - Belga in materia

di imposta di ricchezza mobile"; decreto registrato alla Corte dei

conti il 27 maggio 1955.

Il ricorso conclude perché la Corte dichiari in ipotesi che ogni

attribuzione in materia di tributi erariali spetta allo Stato e in tesi

che spetta allo Stato la decisione dei ricorsi straordinari in materia

di R. M., conseguentemente annullando l'impugnato provvedimento, con

ogni ulteriore conseguenziale pronunzia.

Quali motivi del ricorso si deducono la violazione degli artt. 14,

15, 17, 20 e 23 dello Statuto speciale per la Regione siciliana,

approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e

l'affermazione che alla Regione non può riconoscersi in materia

tributaria né una potestà amministrativa propria, né una potestà

amministrativa delegata.

La Regione si è costituita depositando il 9 aprile 1956 in

cancelleria le proprie deduzioni, nelle quali ha concluso perché la

Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso, o quanto meno lo

respinga, dichiarando la competenza della Regione nella materia.

Essa sostiene che il ricorso è irricevibile per mancata

notificazione al soggetto direttamente interessato, è infondato in

merito perché:

1) il provvedimento regionale impugnato rientra non nella materia

tributaria, ma in quella dei ricorsi amministrativi in generale;

2) non esiste alcuna norma che deroghi alla competenza della

Sicilia in tema di contenzioso amministrativo in materia tributaria: in

questa materia la Regione dispone di una competenza legislativa

primaria ed esclusiva, salvi alcuni limiti testuali, e ne discende

anche la competenza amministrativa;

3) questa competenza amministrativa spetterebbe del resto alla

Regione, anche se la sua competenza legislativa in materia tributaria

avesse carattere concorrente e secondario.

Se poi si ritenesse che l'attività svolta abbia natura statale

delegata, il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile, perché

il conflitto di attribuzione non sorge se i due organi hanno natura

parimenti statale. E alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire ove

si ravvisassero nell'atto impugnato vizi di violazione di legge,

anziché di incompetenza.

A queste deduzioni ha replicato la difesa dello Stato, con memoria

depositata il 18 ottobre 1956, contestando anzitutto che nel conflitto,

di carattere costituzionale, fra lo Stato e le Regioni possa farsi

posto a parti private, che non sono neppure legittimate ad intervenire

volontariamente. Per quanto riguarda il merito essa si riporta al

contenuto delle memorie depositate in altre cause analoghe discusse

davanti alla Corte, e riafferma:

1) che dovrebbe in ogni caso negarsi agli organi amministrativi

della Regione ogni potestà sul contenzioso tributario, in sede

amministrativa e giurisdizionale;

2) che è inammissibile che organi regionali decidano ricorsi

gerarchici impropri avverso provvedimenti degli Intendenti di finanza,

che sono e restano organi statali;

3) che ancor più inammissibile è la decisione di ricorsi

amministrativi non previsti dalle leggi nazionali e neppure da leggi

regionali, e, per di più, riformando atti di accertamento divenuti

inoppugnabili per mancata tempestiva opposizione;

4) è da escludere, poi, che la Regione siciliana abbia alcuna

potestà, legislativa o esecutiva, in materia di giurisdizione, e ciò

anche quando si tratti di giurisdizione speciale in materia tributaria. Considerato in diritto :

La eccezione di irricevibilità del ricorso, perché non

notificato nei termini al soggetto direttamente interessato nell'atto,

sollevata dalla Regione siciliana, non può essere accolta. Nei giudizi

concernenti conflitti di attribuzione tra Stato e Regione debbono

ritenersi legittimati ad agire e a contraddire soltanto gli enti, che

si affermano titolari della potestà, rispetto alla quale è sorto il

conflitto; e là dove non sarebbe ammessa neppure la partecipazione

volontaria, in via di intervento, del privato indirettamente

interessato, non può evidentemente considerarsi elemento necessario

per la ricevibilità del ricorso la notificazione di questo a chi non

è, né si afferma, titolare della potestà oggetto del conflitto di

attribuzione.

Nel merito, la Corte ritiene che la competenza del Presidente della

Regione a decidere ricorsi straordinari nei casi, come quello che ha

dato origine al presente giudizio, non possa essere contestata.

Come risulta dal testo del decreto 19 aprile 1955, n. 170 - A, del

Presidente della Regione, questi ha annullato un decreto

dell'Intendente di finanza di Palermo, col quale era stata negata la

sospensione degli atti esecutivi promossi dall'Esattore comunale di

Palermo nei confronti della Società ricorrente, per il recupero di una

imposta di ricchezza mobile dovuta da altre società e inerente alla

gestione di esercizi pubblici e di cinema in locali di proprietà della

ricorrente, considerata responsabile in solido con esse contribuenti,

quale presunta cessionaria di uno di tali esercizi.

Si tratta pertanto di un provvedimento, che attiene strettamente

alla materia della riscossione delle imposte, posto che tutto fa

ritenere che le espressioni usate nel decreto del Presidente della

Regione non abbiano altro scopo che quello di motivare la decisione

sulla sospensione.

La Corte ha già avuto occasione di precisare in altre sentenze

quali siano i limiti entro i quali, allo stato della legislazione, si

debbano ritenere contenuti i poteri legislativo ed amministrativo della

Regione siciliana in materia tributaria, per le fasi della imposizione,

dell'accertamento e della riscossione. Nella specie non è neppure

necessario richiamare tutti i principi affermati, trattandosi di un

caso, la cui appartenenza alla fase della riscossione risulta, come si

è rilevato, dal testo stesso del provvedimento.

D'altra parte, non è contestabile che il Presidente della Regione

siciliana è competente a decidere, sentite le Sezioni regionali del

Consiglio di Stato, o meglio, a seguito del decreto legislativo

presidenziale 6 maggio 1948, n. 654, sentito il Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana, i ricorsi amministrativi,

avanzati in linea straordinaria, contro atti amministrativi regionali,

perché così dispone testualmente l'ultimo comma dell'art. 23 dello

Statuto speciale per la Regione siciliana, approvato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. E, per i motivi già esposti,

gli atti amministrativi inerenti alla riscossione delle imposte nel

territorio della Sicilia, debbono. considerarsi atti amministrativi

regionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul conilitto di attribuzione fra lo Stato e la

Regione siciliana, sollevato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri, con ricorso del 20 mario 1956, in relazione al decreto del

Presidente della Regione 19 aprile 1955, n. 170 - A, che accoglieva il

ricorso straordinario proposto dalla Società Mondello Immobiliare

Italo - Belga, in materia di sospensione degli atti esecutivi per la

ricossione di imposte di ricchezza mobile:

respinge la eccezione di irricevibilità proposta dalla difesa

della Regione;

dichiara la competenza del Presidente della Regione a decidere i

ricorsi straordinari riguardanti la sospensione degli atti esecutivi

per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 72 del

T.U. approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari