Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1976 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 657/1974

citata

  • art. 8legge 5/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

quarto comma, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29

gennaio 1975, n. 5 (istituzione del Ministero per i beni culturali e

per l'ambiente), promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte

provinciali di Trento e di Bolzano, notificati il 15 marzo 1975,

depositati in cancelleria il 25 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del

registro ricorsi 1975.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per le Provincie di Trento e di

Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto notificato il 15 marzo 1975, il Presidente della

Provincia autonoma di Trento ricorre contro il Presidente del Consiglio

dei ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale

dell'art. 2, quarto comma, del decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657,

convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, per violazione degli

artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 dello Statuto della Regione Trentino-Alto

Adige.

Rileva che con le norme in parola era stato istituito il Ministero

per i beni culturali e l'ambiente, cui è demandato il compito di

provvedere "alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale

del Paese" nonché quello di promuovere la diffusione dell'arte e

della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e

all'estero.

Dopo aver ancora ricordato che al nuovo Ministero sono state

devolute tra le altre le attribuzioni già spettanti al Ministero della

pubblica istruzione per quanto riguarda le antichità e belle arti,

per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, la

Provincia lamenta che il quarto comma del predetto art. 2 ha, inoltre,

attribuito al nuovo Ministero il compito di promuovere, "ferme restando

le competenze regionali..., sentite le regioni e le provincie autonome

di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del

patrimonio storico ed artistico della Nazione nonché per la protezione

dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte

salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e

d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti".

Ed infatti, secondo l'art. 8 dello Statuto, la Provincia autonoma

di Trento dispone di competenza legislativa esclusiva in materia di

tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale e

di tutela del paesaggio, attribuzioni che ai sensi del successivo art.

16 vengono altresì riservate esclusivamente alla provincia nel campo

amministrativo. Inoltre col d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, in

attuazione della disciplina statutaria, è stato disposto espressamente

che "le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in

materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e

popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie

di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui allo art. 16 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670".

Ora, l'art. 2 impugnato avrebbe violato la piena potestà

legislativa e amministrativa della Provincia nelle materie di cui

trattasi, perché tale competenza ha carattere esclusivo e non

tollererebbe alcuna interferenza da parte degli organi dello Stato,

nemmeno sotto la forma della promozione. Inoltre lo stesso art. 2,

facendo salve solo le competenze delle Regioni, genera il dubbio della

pretermissione delle competenze provinciali, derivante peraltro forse

soltanto dalla cattiva formulazione della norma. In caso si dovesse

ritenere diversamente, ancora più grave sarebbe la violazione delle

norme statutarie da parte delle disposizioni denunciate.

2. - Identico ricorso è stato promosso dalla Provincia autonoma di

Bolzano con atto notificato il 15 marzo 1975.

In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi delle Provincie.

L'Avvocatura osserva in primo luogo che si potrebbe dubitare della

coincidenza tra le materie attribuite al Ministero di nuova istituzione

e quella di competenza esclusiva delle Provincie ricorrenti,

trattandosi in un caso di protezione dell'ambiente e nell'altro di

tutela del paesaggio, fermo restando in ogni caso che per quanto

riguarda la protezione del patrimonio storico ed artistico della

Nazione l'art. 109, primo comma, dello Statuto conserva alla Competenza

dello Stato "i beni di interesse nazionale" di cui all'art. 3, n. 3,

dello Statuto stesso.

Ma in ogni caso pare assorbente la circostanza che il legislatore

nazionale non ha inteso in alcun modo scalfire le attribuzioni delle

provincie, tenendo ferme le competenze sia regionali che provinciali.

Su quest'ultimo punto nessun dubbio avrebbe ragione di esistere,

perché, a parte la formulazione letterale dell'art. 2, l'art. 22 della

legge 1 marzo 1975, n. 44, cui il primo si riallaccia, dispone

testualmente: "Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno

competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio

storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché le

attribuzioni delle provincie autonome di Trento e Bolzano".

Anche, quindi, a dubitare della perfetta aderenza all'Ordinamento

delle rivendicazioni della Provincia ricorrente nelle materie in

questione - in quanto il d.P.R. n. 690 del 1973, citato nel ricorso fa

espressamente salve le competenze dello Stato per i beni del patrimonio

storico-artistico di interesse nazionale e che una funzione

promozionale dello Stato, anche nei confronti di una competenza

autonoma di grado "primario", non potrebbe aprioristicamente essere

esclusa - apparirebbe ben chiaro come le doglianze mosse contro la

norma impugnata non hanno ragione di essere una volta che gli

interventi statali previsti da tale norma, integrata o meglio

interpretata dall'art. 22 citato più sopra, avverranno nel più

assoluto e rigido rispetto sia delle competenze regionali, sia delle

competenze provinciali. Considerato in diritto :

1. - I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un 'unica

sentenza, stante che propongono, con formulazione letterale identica,

identiche questioni di legittimità costituzionale.

2. - Entrambi i ricorsi prospettano, in forma parzialmente

ipotetica, il dubbio che l'art. 2, quarto comma del d.l. 14 dicembre

1974, n. 657, convertito nelle legge 29 gennaio 1975, n. 5, violi gli

artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 dello Statuto della Regione Trentino-Alto

Adige, in quanto attribuisce al Ministero per i beni culturali e

l'ambiente la facoltà di promuovere "ferme restando le competenze

regionali" e " sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e

Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio

storico ed artistico della Nazione, nonché per la protezione

dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali". Tale

disposizione lederebbe la piena potestà legislativa e amministrativa

della provincia nelle materie predette, dato che in ordine a queste la

competenza delle due provincie avrebbe carattere esclusivo e non

toccherebbe alcuna interferenza degli organi dello Stato, nemmeno sotto

la forma della promozione. Aggiungono ancora che lo stesso art. 2,

facendo espressamente salve le competenze delle Regioni, abbia

volutamente pretermesso quelle delle provincie con ulteriore violazione

delle norme statutarie.

3. - Il dubbio così prospettato non ha alcuna ragione di

sussistere e pertanto entrambi i ricorsi si appalesano non fondati.

Va anzitutto osservato che con la legge n. 5 del 1975 il

legislatore non ha inteso assegnare al nuovo Ministero nella materia

contestata con riguardo alle zone archeologiche e naturali,

attribuzioni invasive o anche solo limitative delle competenze

costituzionalmente garantite delle ricorrenti provincie. Ciò risulta

dalla salvezza espressamente dichiarata nella norma impugnata delle

competenze regionali nelle quali necessariamente si comprendono anche

quelle provinciali, tanto è vero che la legge fa espressamente obbligo

al Ministero, per promuovere iniziative necessarie per la protezione

del patrimonio storico ed artistico della Nazione e per la protezione

dell'ambiente con riguardo alle zone archeologiche e naturali, di

sentire previamente non solo le regioni, ma anche le provincie autonome

di Trento e Bolzano. Ciò è inoltre inequivocabilmente confermato

dalla precisa dizione della disposizione finale al titolo III della

legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio

archeologico, artistico e storico nazionale), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1975, cioè anteriormente alla notifica

dei due ricorsi in epigrafe. Tale disposizione recita infatti: "Sono

fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria

in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico

e popolare e di tutela del paesaggio, nonché le attribuzioni delle

provincie autonome di Trento e Bolzano". La stessa sua collocazione

nel testo della legge in apposito titolo (III) sotto la denominazione

"disposizione finale" senza numerazione progressiva rispetto agli

articoli che compongono la legge medesima sottolinea il carattere

generale della disposizione e la volontà del legislatore che sia

applicabile a tutte le norme concernenti l'attività del nuovo

Ministero nel campo specificatamente indicato, nel senso che non invada

quello riservato alle regioni e alle due provincie autonome.

Risulta pertanto evidente che la norma impugnata espressamente

condiziona le previste attività statuali al rispetto delle competenze

regionali e di quelle delle provincie di Trento e Bolzano.

È del resto sempre salva, in caso di violazione della

disposizione, la facoltà delle due provincie di sollevare conflitti di

attribuzione innanzi alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, quarto comma, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657,

convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Istituzione del Ministero

per i beni culturali e per l'ambiente), per violazione degli artt. 8,

nn. 3 e 6, e 16 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, sollevata dalle Provincie di Trento e di

Bolzano con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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