Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/05/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione

Liguria, riapprovata il 30 settembre 1997, recante "Norme per

l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva CEE n.

409/1979", della Regione Umbria, riapprovata il 17 novembre 1997,

recante "Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della

direttiva CEE n. 409/1979 concernente la conservazione degli uccelli

selvatici" e della Regione Veneto, riapprovata il 5 marzo 1998,

recante "Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della

direttiva CEE n. 409/1979", promossi con ricorsi del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificati il 21 ottobre 1997, il 5 dicembre

1997 e il 25 marzo 1998, depositati in cancelleria il 30 ottobre

1997, il 15 dicembre 1997 e il 31 marzo 1998, ed iscritti ai nn. 68 e

78 del registro ricorsi 1997 e n. 22 del registro ricorsi 1998.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Umbria e Veneto;

Udito nella udienza pubblica del 9 dicembre 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, per il ricorrente,

e gli avvocati Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e Ivone

Cacciavillani e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale

- lamentando la violazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992,

n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per

il prelievo venatorio), in relazione all'art. 9 della direttiva

79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici -

questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa

"Norme per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 9 della

direttiva CEE n. 409/1979" approvata dal Consiglio regionale della

Liguria nella seduta del 5 agosto 1997, rinviata dal Governo con atto

del 5 settembre 1997 e riapprovata dal Consiglio regionale ligure, a

maggioranza assoluta, nella seduta del 30 settembre 1997.

L'impugnata delibera - che ad avviso del ricorrente recepisce "non

del tutto fedelmente" le condizioni e le modalità prescritte

dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, il quale disciplina (le

diverse ipotesi nelle quali può esercitarsi) il potere degli Stati

membri di derogare alla disciplina di protezione della fauna di cui

ai precedenti artt. 5-8 - era stata oggetto di rinvio in quanto

eccedente la competenza regionale. In particolare, in sede di rinvio,

il Governo richiamava la giurisprudenza di questa Corte per ribadire

che l'elenco delle specie cacciabili costituisce norma fondamentale

di riforma economico-sociale e per concludere che la delibera

rinviata viola l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in

relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

Nel ricorso, il Presidente del Consiglio richiama innanzi tutto la

sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 1996 - citata nel

rinvio governativo - per sottolineare che "i divieti posti dalla

direttiva in tema di specie cacciabili sono suscettibili di modifica

solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi delle specie

medesime, riservato allo Stato dall'art. 18, terzo comma, della legge

n. 157 del 1992", considerato norma fondamentale di riforma

economico-sociale.

Il ricorrente osserva inoltre che la Regione non può ritenersi

legittimata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143

(Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia

di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione

centrale), richiamato dall'art. 1, comma 2, dell'impugnata delibera

legislativa, dato che - si afferma nell'atto introduttivo del

presente giudizio - tale decreto legislativo mantiene espressamente

(art. 2, comma 2) al Ministero per le politiche agricole le

competenze in tema di specie cacciabili.

Nel ricorso si aggiunge che l'introduzione nell'ordinamento interno

delle deroghe di cui all'art. 9 della menzionata direttiva non

costituisce attuazione obbligatoria della direttiva stessa, bensì

esercizio di una facoltà accordata allo Stato membro, e che tali

deroghe possono essere disposte solo per esigenze "connesse ad

interessi generali di indubbia pertinenza statale (navigazione

aerea, sicurezza pubblica, ricerca scientifica)".

2. - Nel presente giudizio non si è costituita la Regione Liguria.

3. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale

- per contrasto con l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, in

relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE - questione di

legittimità costituzionale della delibera legislativa "Disciplina

delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici" approvata dal

Consiglio regionale dell'Umbria nella seduta del 7 ottobre 1997,

rinviata dal Governo con atto del 23 ottobre 1997 e riapprovata dal

predetto Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del

17 novembre 1997.

I motivi del rinvio governativo muovono anche in questo caso dalla

giurisprudenza costituzionale che qualifica l'elenco delle specie

cacciabili norma fondamentale di riforma economico-sociale, ed il

ricorso riproduce sostanzialmente le argomentazioni - già illustrate

- svolte in sede di impugnazione della delibera legislativa del

Consiglio regionale ligure.

Anche in questo secondo e distinto ricorso, il Presidente del

Consiglio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del

1996 - citata nel rinvio governativo - ed osserva che la Regione non

può ritenersi legittimata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.

143, richiamato dall'art. 1 dell'impugnata delibera, dato che -

rileva anche in questo caso l'Avvocatura dello Stato - tale decreto

legislativo mantiene espressamente (art. 2, comma 2) al Ministero per

le politiche agricole le competenze in tema di specie cacciabili.

Nel ricorso, l'Avvocatura deduce che l'introduzione

nell'ordinamento interno delle deroghe di cui all'art. 9 della

menzionata direttiva non costituisce attuazione obbligatoria della

stessa, bensì esercizio di una facoltà accordata allo Stato membro,

e ribadisce che tali deroghe possono essere disposte solo per

esigenze "connesse ad interessi generali di indubbia pertinenza

statale".

Il ricorrente lamenta altresì "una totale carenza della delibera

impugnata", là dove questa omette di stabilire "le indispensabili

misure, anche procedurali, atte a garantire che le deroghe vengano

disposte dalle Province solo per soddisfare esigenze effettive

inerenti agli interessi generali tassativamente indicati dall'art. 9

della direttiva".

4. - Si è costituita la Regione Umbria per chiedere la reiezione

del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Regione osserva che le censure formulate dal Governo sarebbero

fondate se la normativa regionale impugnata riguardasse gli elenchi

delle specie cacciabili e la loro variazione. Senonché - deduce

l'ente territoriale resistente - la legge censurata si limiterebbe a

disciplinare l'esercizio, in sede regionale, di un potere di deroga

concreto e puntuale, "senza porre minimamente in discussione la

potestà di definire e variare in via generale gli elenchi delle

specie cacciabili in ambito nazionale". La legge n. 157 del 1992, in

altri termini, non precluderebbe alle regioni di disciplinare le

deroghe di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria per motivi di

salute e sicurezza pubblica, per evitare danni alle colture, per

consentire la cattura selettiva di uccelli in piccole quantità, e

così via, enumerando le varie ipotesi nelle quali è consentito

esercitare il potere di deroga di cui si tratta.

La difesa dell'ente territoriale resistente ritiene la competenza

regionale in tema di deroghe ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE

chiaramente desumibile, oltre che dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione, dalla normativa statale di attuazione dell'ordinamento

regionale, ed in particolare dall'art. 99 del d.P.R. n. 616 del 1977,

nonché, da ultimo, dall'art. 1 del decreto legislativo n. 143 del

1997, che conferisce alle regioni le funzioni amministrative in

materia di caccia prima esercitate dal soppresso Ministero delle

risorse agricole, alimentari e forestali, riservando - all'art. 2,

comma 2 - al Ministero per le politiche agricole (istituito dallo

stesso art. 2) compiti di disciplina generale e di coordinamento

nazionale esclusivamente in materia di specie cacciabili, ai sensi

dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992. La Regione

sottolinea altresì che un siffatto assetto delle competenze rispetto

alle deroghe di cui all'art. 9 della menzionata direttiva

comunitaria risultava già delineato dalle circolari del Ministero

dell'agricoltura del 29 gennaio 1993 e del 15 luglio 1994.

Secondo la difesa della Regione, peraltro, non può dirsi che la

legge n. 157 del 1992 - pur dichiarando espressamente, all'art. 1, di

recepire l'intera direttiva 79/409/CEE - abbia dato attuazione alla

direttiva comunitaria per quel che concerne il regime di deroga di

cui all'art. 9. In particolare, nulla avrebbe a che fare con tale

regime la disciplina introdotta dell'art. 18 della legge n. 157 del

1992, che si limiterebbe "a stabilire in via generale ed astratta,

con riferimento all'intero territorio nazionale, l'elenco delle

specie cacciabili e, altresì, a prevedere la possibilità di

rivedere tale elenco sempre in via generale ed astratta, con

d.P.C.M., per adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario,

ristabilendo quella che in proposito può ben definirsi la regola",

suscettibile di essere derogata, a norma dell'art. 9 della direttiva

- considerato disposizione precisa ed incondizionata, e pertanto

"autoapplicativa" - in ipotesi circoscritte nello spazio e nel tempo,

ciò che, ad avviso della resistente, troverebbe conferma nella

giurisprudenza comunitaria e amministrativa richiamata nell'atto di

costituzione.

La Regione, insistendo nel rimarcare che la deroga in questione

"resta ben distinta dalla definizione delle specie cacciabili e dalla

variazione dei relativi elenchi", aggiunge che riconoscere la

potestà di deroga ex art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE allo Stato

contrasta non solo con il "diritto positivo", che riserva allo Stato

soltanto l'individuazione in via generale delle specie cacciabili, ma

anche con le stesse finalità dell'istituto, come delineato dalla

direttiva comunitaria e precisato dalla giurisprudenza della Corte di

giustizia, trattandosi "con ogni evidenza ... di accertamenti da

compiere e di una potestà da esercitare per ambiti definiti nel

tempo, nello spazio e nelle modalità".

La difesa della Regione richiama infine la giurisprudenza di questa

Corte che, in materia di caccia, "ha avuto modo di riconoscere la

potestà delle Regioni di adottare, nel rispetto del principio di

leale collaborazione, i provvedimenti più adeguati rispetto alle

varie realtà locali", e nega altresì che, a sostegno della tesi del

ricorrente, si possa fare appello alla sentenza n. 272 del 1996,

nella quale questa Corte "non esclude affatto" - secondo la lettura

propostane, anche alla luce di una successiva decisione del TAR

dell'Umbria - "la legittimazione delle Regioni a esercitare la

potestà di deroga ex art. 9 della direttiva", sebbene confermi la

precedente giurisprudenza costituzionale, con riferimento alla

competenza statale in materia di individuazione delle specie

cacciabili.

Quanto al rilievo governativo concernente l'omessa previsione di

misure, anche di natura procedurale, atte a garantire che le deroghe

siano disposte solo per soddisfare gli interessi indicati dall'art.

9 della direttiva, si tratterebbe di una censura - deduce la Regione

- "del tutto apodittica e indimostrata".

5. - In prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha depositato

una memoria illustrativa per dedurre l'inammissibilità del ricorso

proposto dal Presidente del Consiglio e per svolgere ulteriormente

argomenti a sostegno dell'infondatezza dello stesso già dedotti con

l'atto di costituzione.

Sotto il primo profilo, la Regione rileva, con riguardo

all'asserita eccedenza dalla competenza regionale, "l'assoluta

genericità sia dell'atto di rinvio sia del ricorso tramite i quali

il Governo si è limitato, in pratica, ad asserire la violazione

delle competenze e il carattere di norma fondamentale di riforma

economico-sociale dell'art. 18 della legge n. 157, senza specificare

in alcun modo con quali statuizioni, dove e come, la legge regionale

impugnata avrebbe violato la Costituzione e i principi legislativi"

indicati nel ricorso. Con riguardo alla censura concernente l'omessa

previsione di misure atte a garantire che le deroghe siano disposte

solo per soddisfare gli interessi indicati dall'art. 9 della

direttiva, nella memoria se ne deduce l'inammissibilità perché,

oltre che "apoditticamente enunciato", tale motivo di ricorso non

troverebbe alcuna corrispondenza nell'atto di rinvio.

Agli argomenti, già illustrati, proposti per argomentare

l'infondatezza della questione prospettata dal ricorrente, la Regione

- che insiste nel richiamare le già citate circolari ministeriali -

aggiunge un richiamo al principio di sussidiarietà - sancito dalla

legge 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 4, comma 3, lettera a) "da

ritenere senz'altro insito nella Costituzione, quanto meno con

riguardo alle materie elencate nell'articolo 117" - in virtù del

quale, "a livello centrale debbono e possono esercitarsi soltanto le

funzioni non esercitabili a livello regionale e locale". A questo

riguardo, la difesa della Regione afferma che riservare allo Stato il

potere - non già di stabilire in via generale ed astratta le specie

cacciabili e di variarne l'elenco (ex art. 18 della legge n. 157 del

1992) - bensì di derogare puntualmente, per i motivi indicati

dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, ai divieti stabiliti in via

generale, sottraendolo alle regioni, "sarebbe espressione di puro e

semplice centralismo, senza alcuna base nella Costituzione e nelle

leggi attualmente vigenti".

6. - In prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha depositato

una ulteriore memoria ad integrazione di quanto già dedotto con

l'atto di costituzione.

La difesa della Regione menziona innanzi tutto, nella memoria,

l'art. 69, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, che, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, nel

disporre un nuovo conferimento di funzioni amministrative alle

Regioni, indica, tra i "compiti di rilievo nazionale", per quanto

riguarda la materia venatoria, solo quelli relativi alle variazioni

dell'elenco delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La Regione Umbria allega inoltre tre mozioni approvate dal Senato

per impegnare il Governo a riconoscere la competenza, anche

legislativa, delle Regioni in materia di prelievo venatorio in

deroga, ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

7. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale

- in riferimento all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in

relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la

conservazione degli uccelli selvatici - questione di legittimità

costituzionale della delibera legislativa "Applicazione del regime di

deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979"

approvata dal Consiglio regionale della Regione Veneto nella seduta

del 5 novembre 1997, rinviata dal Governo con atto del 1 dicembre

1997 e riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta

nella seduta del 5 marzo 1998.

L'impugnata delibera autorizza la caccia ad una serie di specie

sottratte dalla direttiva comunitaria al prelievo venatorio, al fine

di evitare danni alle produzioni agricole, ed autorizza la Giunta

regionale a disporre ulteriori deroghe a norma dell'art. 9 della

stessa direttiva 79/409/CEE.

Ad avviso del ricorrente, che rinvia alla sentenza n. 272 del 1996

di questa Corte, già invocata negli altri due ricorsi, "i divieti

posti dalla direttiva in tema di specie cacciabili sono suscettibili

di modifica solo nei limiti del potere di variazione degli elenchi

delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art. 18, terzo

comma, della legge n. 157 del 1992".

Anche in questo caso il ricorrente osserva come non possa valere in

contrario la circostanza che la Regione - come si desume dalla

delibera impugnata - abbia ritenuto di essere legittimata dal decreto

legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dato che - si sottolinea nell'atto

introduttivo del presente giudizio - questo provvedimento mantiene

espressamente (art. 2, comma 2) al Ministero per le politiche

agricole le competenze in tema di specie cacciabili.

Nel ricorso si osserva infine che le deroghe previste dalla

direttiva "possono essere disposte solo per esigenze effettive

accertate caso per caso, con provvedimenti puntuali e non in via

generale ed astratta per atto normativo".

8. - Si è costituita la Regione Veneto per chiedere il rigetto del

ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Regione deduce innanzitutto che le variazioni dell'elenco delle

specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del

1992, che il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre "in

conformità alle vigenti direttive comunitarie ed alle convenzioni

internazionali", non sono assimilabili alle deroghe consentite dalla

direttiva 79/409/CEE. Le prime, osserva la Regione, "costituiscono lo

strumento ordinario di adeguamento degli elenchi nazionali alla

normativa comunitaria ed internazionale, e concorrono a definire il

novero delle specie di animali selvatici per le quali è - in via

normale - ammesso il prelievo venatorio nel territorio dello Stato;

le seconde, invece, sono provvedimenti di carattere eventuale ed

eccezionale attraverso i quali viene consentita la caccia (in

presenza di specifiche condizioni, in tempi e modi predeterminati) ad

uccelli che non risultano inseriti negli elenchi delle specie ammesse

al prelievo venatorio".

Ad avviso della Regione Veneto, poiché il potere previsto

dall'art. 9 della direttiva non viene disciplinato dalla legge n.

157 del 1992, "si deve ritenere che la potestà legislativa regionale

non incontri nella fonte nazionale, in tema di deroghe, alcun

principio vincolante, potendo essa determinarsi liberamente nel

rispetto dalla sola normativa comunitaria".

La spettanza alla Regione sia del potere di deroga sia della

competenza a disciplinare con legge tale potere troverebbe conferma,

osserva la resistente, nel decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,

che conserva al Ministero per le politiche agricole esclusivamente la

disciplina generale ed il coordinamento nazionale in tema di specie

cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio

1992, n. 157.

Anche la normativa comunitaria, aggiunge la Regione resistente,

ridimensionerebbe le attribuzioni statali. L'art. 4, comma 3, della

direttiva 79/409/CEE, assegna infatti alla Commissione le funzioni di

coordinamento e di controllo dell'attuazione della normativa in tema

di tutela delle specie selvatiche. In tale contesto normativo, si

legge nell'atto di costituzione, "non pare corretto sostenere che la

tutela dell'avifauna risponda in via principale ad un interesse

unitario dello Stato", al quale comunque rimane il potere di

indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 9, comma 5, della legge

n. 86 del 1989, confermato dall'art. 2 del già citato decreto

legislativo n. 143 del 1997, "laddove sia necessario assicurare, in

via amministrativa, il soddisfacimento di specifiche esigenze di

interesse generale".

9. - In prossimità dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato

una memoria per sviluppare ulteriormente argomenti già addotti in

sede di costituzione, a sostegno della richiesta di reiezione del

ricorso proposto dal Presidente del Consiglio.

Per escludere la riconducibilità del potere di deroga all'art.

18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, la Regione richiama la

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che

ammette l'esercizio del potere di deroga allo scopo di soddisfare

esigenze particolari in aree, per lo più, territorialmente

circoscritte. Nella memoria, la difesa della Regione ribadisce che i

provvedimenti di variazione degli elenchi delle specie cacciabili

"hanno necessariamente un ambito di operatività nazionale" e "non

apportano circoscritte eccezioni ai divieti in materia di esercizio

venatorio, ma introducono un nuovo e diverso regime "generale"

della caccia, poiché la modifica degli elenchi delle specie

cacciabili si traduce inevitabilmente in una modificazione dello

stesso oggetto della protezione "ordinaria" che lo Stato riserva al

patrimonio faunistico".

La Regione resistente aggiunge infine che il decreto legislativo n.

143 del 1997 ed il d.P.C.M. 27 settembre 1997 - già citati nell'atto

di costituzione - attesterebbero in modo univoco la spettanza alle

regioni delle funzioni amministrative in tema di deroghe a norma

dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE. Considerato in diritto

1. - Con tre distinti ricorsi del Presidente del Consiglio dei

Ministri, il Governo ha sollevato in via principale questione di

legittimità costituzionale di altrettante delibere legislative

regionali. I dubbi di costituzionalità investono la legge della

Regione Liguria recante "Norme per l'applicazione delle deroghe

previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979", riapprovata

il 30 settembre 1997; la legge della Regione Umbria recante

"Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva CEE n.

409/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici",

riapprovata il 17 novembre 1997; la legge della Regione Veneto

recante "Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della

direttiva CEE n. 409/1979", riapprovata il 5 marzo 1998.

Le questioni di legittimità costituzionale delle tre delibere

legislative, riapprovate, a séguito di rinvio governativo, dai

consigli regionali a maggioranza assoluta nell'identico testo

rinviato, vengono sollevate per contrasto con l'art. 117 della

Costituzione, in riferimento all'art. 18 della legge 11 febbraio

1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma

e per il prelievo venatorio), in relazione all'art. 9 della direttiva

79/409/CEE, giacché le disposizioni assunte a parametro

riserverebbero allo Stato la disciplina del potere di deroga previsto

dall'art. 9 della direttiva, come si desumerebbe anche dalla sentenza

della Corte costituzionale n. 272 del 1996, secondo la quale "i

divieti posti dalla direttiva in tema di specie cacciabili sono

suscettibili di modifica solo nei limiti del potere di variazione

degli elenchi delle specie medesime, riservato allo Stato dall'art.

18, terzo comma, della legge n. 157 del 1992".

Ciò troverebbe conferma nel decreto legislativo 4 giugno 1997, n.

143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in

materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione

dell'Amministrazione centrale), che all'art. 1 trasferisce alle

Regioni le funzioni amministrative in materia di caccia prima

esercitate dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari

e forestali, ma - all'art. 2, comma 2 - riserva al Ministero per le

politiche agricole (istituito dallo stesso art. 2) i compiti di

disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di specie

cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del

1992. Ad avviso del ricorrente, inoltre, le deroghe di cui si tratta

possono essere disposte solo per esigenze "connesse ad interessi

generali di indubbia pertinenza statale (navigazione aerea, sicurezza

pubblica, ricerca scientifica)".

Una ulteriore doglianza (prospettata nei confronti della delibera

legislativa della Regione Umbria con il ricorso n. 78 del 1997)

riguarda l'omessa previsione, da parte del legislatore regionale, di

"indispensabili misure, anche procedurali, atte a garantire che le

deroghe vengano disposte dalle Province solo per soddisfare esigenze

effettive inerenti agli interessi generali tassativamente indicati

dall'art. 9 della direttiva".

2. - I ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno

tutti ad oggetto delibere legislative regionali in tema di deroghe ex

art. 9 della direttiva 79/409/CEE, e prospettano censure in gran

parte comuni. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e

decisi con unica sentenza.

3. - Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal

Governo con i ricorsi in epigrafe sono fondate.

4. - Le delibere legislative impugnate contengono discipline in

larga misura omogenee: la legge della Regione Liguria recante "Norme

per l'applicazione delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva

CEE n. 409/1979", riapprovata il 30 settembre 1997, disciplina nel

territorio della Regione il prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9

della direttiva, riproducendo integralmente il contenuto normativo

dello stesso art. 9, e prevedendo, ai fini dell'adozione del

provvedimento di deroga, il previo parere dell'Istituto nazionale per

la fauna selvatica, competente, fra l'altro, a stabilire il numero

complessivo dei capi prelevabili per le singole specie (art. 3, I);

la legge della Regione Umbria recante "Disciplina delle deroghe

previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979 concernente la

conservazione degli uccelli selvatici", riapprovata il 17 novembre

1997, disciplina il prelievo in deroga in parte riproducendo in parte

richiamando le disposizioni della direttiva, ed affidando alle

Province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,

"l'approvazione del provvedimento di deroga"; la legge della Regione

Veneto recante "Applicazione del regime di deroga previsto dall'art.

9 della direttiva CEE n. 409/1979", riapprovata il 5 marzo 1998,

stabilisce che, "al fine di prevenire e contenere i danni alle

produzioni agricole", è consentito un limitato (non più di

venticinque capi al giorno, da parte di ciascun cacciatore) prelievo

in deroga di talune specie di uccelli (art. 1). La stessa delibera

legislativa prevede che "la Giunta regionale - previo parere delle

Province, o su richiesta delle medesime - può autorizzare,

disciplinandole, ulteriori deroghe ai sensi dell'art. 9 della

direttiva 79/409/CEE" (art. 1, comma 2).

5. - La giurisprudenza di questa Corte ha in più di un'occasione

chiarito che la competenza statale in tema di specie cacciabili non

si esaurisce nella individuazione di tali specie e nel potere di

variazione dei relativi elenchi, a norma dell'art. 18, comma 3, della

legge n. 157 del 1992.

Nel ribadire il carattere di norma fondamentale di riforma

economico-sociale proprio delle disposizioni legislative statali che

individuano le specie cacciabili, riconosciuto da una costante

giurisprudenza (sentenze nn. 272 del 1996, 35 del 1995, 577 del 1990,

1002 del 1988), questa Corte ha ancora di recente precisato che tale

carattere compete anche alle "norme strettamente connesse con quelle

che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio" (sentenza n.

323 del 1998).

Sussiste infatti un interesse unitario, non frazionabile, alla

uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di

salvaguardia della fauna selvatica: dall'individuazione delle specie

cacciabili alla variazione dei relativi elenchi; dalla disciplina

delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure

indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione

delle specie selvatiche, alla delimitazione dei periodi venatori,

alla disciplina delle deroghe, ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE,

al generale regime di protezione.

Un'interpretazione della direttiva 79/409/CEE nell'esclusiva

prospettiva di un'eccezionale autorizzazione di attività venatorie

altrimenti vietate sarebbe tuttavia parziale e fuorviante.

L'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione

degli uccelli selvatici, prevede che gli Stati membri - "sempre che

non vi siano altre soluzioni soddisfacenti" - possono derogare alle

misure di protezione disposte dalla medesima direttiva per le

seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza

pubblica; nell'interesse della sicurezza aerea; per prevenire gravi

danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca

e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché

per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in

condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la

detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in

piccole quantità.

Si tratta di un potere di deroga esercitabile in via eccezionale

per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto, più in

generale, l'abbattimento o la cattura di uccelli selvatici

appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima, alle

condizioni ed ai fini di interesse generale indicati dall'art. 9.1, e

secondo le procedure e le modalità di cui al punto 2 dello stesso

art. 9.

Gli interessi a garanzia dei quali l'art. 9 consente di adottare i

provvedimenti di deroga - alcuni dei quali di indubbia pertinenza

statale: sicurezza aerea, sicurezza pubblica - possono essere

soddisfatti anche attraverso misure diverse dall'eccezionale

autorizzazione al prelievo venatorio di specie altrimenti protette.

In materia di protezione della fauna selvatica, d'altro canto,

l'ordinamento prevede un ruolo non marginale delle Regioni che

ulteriormente dimostra l'erroneità di un totale esaurimento della

tematica di cui si tratta nella prospettiva venatoria.

L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, prevede infatti

che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico,

per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione

biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la

tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al

controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate

alla caccia. La disposizione specifica che tale controllo,

esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante

l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto nazionale

della fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei

predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento

destinati ad essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle

amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì

avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano

i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio

venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali

munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Le deroghe al regime di protezione introdotto dalla direttiva

79/409/CEE configurano - come sottolineano anche le Regioni

resistenti - un potere eterogeneo rispetto alla competenza attribuita

al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di variazione

degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3,

della legge n. 157 del 1992. Quest'ultima disposizione prevede

l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

provvedimenti diretti a modificare in modo tendenzialmente stabile -

nei limiti imposti o consentiti dalla normativa internazionale e

comunitaria (da ultimo, v. la sentenza n. 277 del 1998) - gli elenchi

delle specie cacciabili. Si tratta di provvedimenti in linea di

principio destinati a spiegare efficacia su tutto il territorio

nazionale e volti piuttosto a restringere, anche "tenendo conto della

consistenza delle singole specie sul territorio", il novero delle

specie che alla stregua della normativa internazionale e comunitaria

possono essere ammesse al prelievo venatorio. Diversamente dalle

deroghe ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE, i decreti emanati a

norma dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 appaiono

inidonei a consentire in via eccezionale o derogatoria l'abbattimento

o la cattura delle specie protette dalla direttiva, alle condizioni e

per le finalità da quest'ultima indicate.

Nondimeno, non può essere condiviso l'assunto delle Regioni

resistenti, che basano la propria rivendicazione di competenza - a

disciplinare legislativamente il potere di deroga in questione, e ad

esercitarlo in via amministrativa - sulla non assimilabilità del

potere di deroga di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria al

potere di variazione degli elenchi delle specie cacciabili e sulla

natura solo formale del recepimento, da parte del legislatore statale

(con l'art. 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992), dell'art. 9

della direttiva 79/409/CEE, interpretato come autoapplicativo.

Occorre ancora ribadire che l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE

contiene una disciplina volta (più che a regolare l'attività

venatoria) a consentire deroghe al regime di protezione della fauna

selvatica previsto dalla medesima direttiva, per la salvaguardia di

interessi generali. L'esercizio di tale potere di deroga può

incidere sul nucleo minimo di protezione della fauna selvatica e non

può quindi prescindere da una previa disciplina di carattere

nazionale, secondo i principi costantemente accolti dalla

giurisprudenza di questa Corte.

La disciplina del potere di deroga - che secondo la Corte di

giustizia delle Comunità europee (sentenza 15 marzo 1990, causa

C-339/1987) deve tradursi in norme nazionali precise ("i criteri in

base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti

dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali

precise") - può, e non già deve, trattandosi di una facoltà,

trovare attuazione nel nostro ordinamento, come chiarisce anche la

sentenza di questa Corte, pronunciata in pari data, che ha definito i

conflitti nn. 56 e 61 del 1997 e nn. 2, 3 e 5 del 1998, attraverso

una normativa nazionale di recepimento - non rintracciabile nella

legge n. 157 del 1992 - idonea a garantire su tutto il territorio

nazionale un uniforme e adeguato livello di salvaguardia.

In questo senso deve interpretarsi anche l'art. 69, comma 1,

lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15

marzo 1997, n. 59), che annovera tra i compiti di rilievo nazionale

per la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera

c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 - accanto a quelli relativi alle

variazioni degli elenchi delle specie cacciabili - quelli attinenti

alla "tutela ... della fauna e della flora specificamente protette da

accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria".

Rimane assorbita ogni ulteriore censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della

Regione Liguria recante "Norme per l'applicazione delle deroghe

previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979", riapprovata, a

séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale della Liguria

il 30 settembre 1997;

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della

Regione Umbria recante "Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9

della direttiva CEE n. 409/1979 concernente la conservazione degli

uccelli selvatici", riapprovata, a séguito di rinvio governativo,

dal Consiglio regionale dell'Umbria il 17 novembre 1997;

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della

Regione Veneto recante "Applicazione del regime di deroga previsto

dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/1979", riapprovata, a

séguito di rinvio governativo, dal Consiglio regionale del Veneto il

5 marzo 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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