Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente

minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali

alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1992 dal Pretore

di Enna nel procedimento penale a carico di Tamburrini Domenico ed

altri, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Tamburrini Domenico ed altro e

di Sorci Carlo, nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Michele Giorgianni per Tamburrini Domenico ed altro e

l'avv. Francesco Castaldi per la Regione Sicilia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Enna, nel corso del procedimento penale a carico

di Tamburrini Domenico ed altri, imputati dei reati di cui all'art.

21 della legge n. 319 del 1976, per avere riversato nel fiume Morello

solidi sedimentabili, cloruri e solfati, senza autorizzazione ed in

misura macroscopicamente superiore ai valori massimi stabiliti dalla

tabella A all. alla citata legge n. 319 del 1976, con ordinanza del

14 marzo 1992 (R.O. n. 490 del 1992) ha sollevato, in riferimento

agli artt. 117 e 25 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge regionale della Sicilia del 1°

febbraio 1991, n. 8.

Ha osservato che detta legge, dopo avere, all'art. 2, primo comma,

autorizzato l'Assessorato Regionale per l'Industria a realizzare,

tramite gli uffici del genio civile competenti per territorio, ovvero

i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le infrastrutture

occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative

agli impianti idrici fognari e di smaltimento dei rifiuti, all'art. 3

sancisce, che per gli insediamenti produttivi di cui al citato art.

2, primo comma, in atto esistenti, nonché per gli impianti di

potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale, il termine

di adeguamento previsto dall'art. 33 della legge regionale n. 27 del

1986 si intende prorogato sino all'attivazione delle opere di cui

allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992.

Il giudice remittente ritiene che tale disposizione non rientri

nelle competenze legislative riservate alle Regioni dall'art. 117

della Costituzione perché contrasta con l'art. 2 della legge n. 650

del 1979, che detta una disciplina uniforme per tutto il territorio

nazionale per l'adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari

fissati dalla legge dello Stato, e fissa per l'attuazione dei

prescritti programmi il termine massimo del 1° settembre 1981. Esso,

peraltro, è stato già prorogato una prima volta dall'art. 33 della

legge regionale n. 27 del 1986. Inoltre, la legge regionale

interferirebbe in materia sanzionata penalmente e, quindi, riservata

allo Stato.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

regionale della Sicilia, che ha concluso per la inammissibilità o la

infondatezza della questione.

Sotto il primo profilo, ha eccepito la manifesta irrilevanza della

questione perché nel giudizio a quo andrebbe comunque applicata la

disposizione impugnata, siccome più favorevole all'imputato.

Nel merito, ha rilevato che il legislatore regionale ha prorogato

il termine di adeguamento degli scarichi alla disciplina prevista

dalla legge n. 319 del 1976 in via eccezionale solo per il settore

dei sali alcalini, nell'intento di agevolare la soluzione della grave

crisi della loro produzione localizzata esclusivamente nel territorio

siciliano.

Non sussisterebbe violazione né dell'art. 117 della Costituzione,

poiché i limiti alla competenza legislativa della Regione Sicilia

non sono fissati da tale disposizione costituzionale, ma dal proprio

statuto (artt. 14 e 17), né dell'art. 25 della Costituzione, perché

le leggi regionali possono concorrere a precisare i presupposti di

applicazione di norme penali statali e ad attuare le stesse norme

(sent. n. 487 del 1989).

3. - Si sono costituiti Tamburrini Domenico, Gambazza Renato e

Sorci Carlo, imputati nel giudizio a quo.

A loro parere, la questione sollevata sarebbe irrilevante perché

il Pretore, avendo enunciato un giudizio di merito relativo alla non

applicabilità alla fattispecie sottoposta al suo esame dell'art. 4,

lett. e), della legge n. 319 del 1976, che escludeva la loro

responsabilità penale, avrebbe dovuto procedere alla fase di

decisione del processo. Ed, inoltre, perché gli imputati avrebbero

osservato un dettato normativo solo successivamente sospettato di

incostituzionalità.

Nel merito la questione sarebbe infondata in quanto la Regione

avrebbe legiferato nell'ambito della normativa di attuazione e non

avrebbe inciso sul precetto penale, muovendosi esclusivamente nel

quadro dei presupposti della fattispecie di reato, senza toccare

l'elemento materiale o quello psicologico del reato, né

l'antigiuridicità della condotta. Considerato in diritto La Corte è chiamata a verificare se l'art. 3 della legge della

Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, il quale proroga il termine

già fissato dall'art. 2 della legge n. 650 del 1979 al 1° settembre

1981 e dall'art. 33 della legge regionale n. 27 del 1986 al 17 maggio

1988, sino all'attuazione delle opere ivi previste e comunque fino al

31 dicembre 1992, violi gli artt. 117 e 25 della Costituzione,

perché la disciplina apprestata riguarda materia che non rientra

nella competenza regionale ma è riservata alla competenza statale,

siccome penalmente sanzionata.

2. - Si esamina per prima l'eccezione di inammissibilità,

sollevata dalle difese delle parti private e della Regione.

Esse hanno osservato che la questione sollevata non è rilevante

perché il giudice remittente dovrebbe applicare la norma impugnata

in quanto più favorevole all'imputato, anche nel caso di

declaratoria di illegittimità costituzionale.

L'eccezione non è fondata.

Come più volte affermato da questa Corte (sentt. nn. 148 del

1983; 826 del 1988; 124 del 1990), le pronunce concernenti la

legittimità delle norme penali di favore o comunque più favorevoli

all'imputato possono influire sul conseguente esercizio della

funzione giurisdizionale. Invero, l'eventuale accoglimento

dell'impugnativa viene ad incidere sulle formule di proscioglimento o

quanto meno sul dispositivo della sentenza penale.

La pronuncia della Corte potrebbe riflettersi sullo schema

argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la ratio decidendi. In tal caso ne risulterebbe alterato il fondamento

normativo. L'eventuale sentenza interpretativa di rigetto che la

Corte può emettere oltre le sentenze di accoglimento o di rigetto,

influirebbe certamente sugli esiti del giudizio penale. Il che può

avvenire nella specie in quanto la norma impugnata non è stata

finora oggetto di interpretazione da parte del giudice ordinario.

3. - Nel merito la questione non è fondata per quanto si dirà.

L'art. 13 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi da

insediamenti produttivi che recapitano in corsi di acqua o in

pubbliche fognature, ha prescritto opere dirette ad evitare

inquinamenti, da effettuarsi entro tre anni dalla sua entrata in

vigore (15 giugno 1976), sia a carico dei titolari degli insediamenti

che della Regione, dei Comuni o dei consorzi tra enti pubblici o tra

privati ed enti pubblici. Sono stati fissati anche dei termini

particolari: 31 dicembre 1981 per quelli che recapitano in corso di

acqua e 31 dicembre 1980 per quelli che recapitano in pubbliche

fognature.

Successivamente si è disposto (art. 2 della legge n. 650 del

1979) che i titolari di insediamenti produttivi esistenti alla data

di entrata in vigore della precedente legge n. 319 del 1976, che non

avessero provveduto ad adeguare gli scarichi ai limiti prescritti,

entro due mesi dall'entrata in vigore della citata norma, dovevano

presentare, un programma dettagliato di cui le Regioni erano

obbligate ad autorizzare l'attuazione entro tre mesi dalla

presentazione, dettando particolari prescrizioni in ordine all'inizio

dei lavori e del funzionamento dell'impianto di depurazione, nonché

allo smaltimento dei fanghi e al risparmio energetico.

L'attuazione dei detti programmi doveva avvenire entro il 1°

settembre 1981. Ma, siccome la loro esecuzione era collegata ad opere

che dovevano effettuare le Regioni, i Comuni o i consorzi, a seconda

delle situazioni locali (art. 4 e 13 della legge n. 319 del 1976),

detto termine non poteva che avere natura ordinatoria e, quindi,

poteva subire proroghe, come è avvenuto.

4. - La Regione Sicilia, la quale ha competenza esclusiva in

materia di lavori pubblici di interesse regionale e di acque

pubbliche nonché di igiene e sanità entro i limiti dei principi e

degli interessi generali cui si informa la legislazione statale (art.

14, lett. g ed i, e art. 17, lett. b ed i, dello Statuto), ha emanato

varie leggi. Per quello che interessa, ha previsto un piano generale

per la tutela dell'ambiente e una disciplina particolare degli

scarichi anche da insediamenti produttivi (artt. 5, 13, 14 e 15 della

legge regionale n. 39 del 1977 e relative modificazioni approvate con

la legge n. 78 del 1980).

E specificamente, con la legge n. 181 del 29 dicembre 1981, ha

disposto la proroga dei termini di cui agli artt. 2, 15 e 16 della

legge n. 650 del 1979, al 31 dicembre 1983, in attesa di provvedere

con una apposita legge regionale.

Detta legge non risulta essere stata impugnata.

5. - La stessa Regione ha apprestato una disciplina particolare

per alcune industrie di carattere esclusivamente locale, tra cui

quella dei sali di potassio.

Con l'art. 33 della legge n. 27 del 1986, gli scarichi delle acque

di eduzione delle dette industrie che non recapitano in pubbliche

fognature sono stati assoggettati alla stessa disciplina degli

scarichi provenienti da insediamenti produttivi e si è fissato, come

termine per il loro adeguamento, quello di due anni dall'entrata in

vigore della legge (17 maggio 1986).

Detto termine, con la successiva legge regionale n. 8 del 1991

(artt. 3), è stato prorogato fino all'attuazione delle opere che si

sono rese necessarie o, comunque, fino al 31 dicembre 1992.

È dovuta intervenire la Regione, tramite l'Ente minerario per la

ricerca, la coltivazione dei sali alcalini semplici, complessi ed

associati, ed in particolare si è demandato all'Assessore regionale

per l'industria, tramite gli uffici del genio civile competente per

territorio ovvero tramite i consorzi per le aree di sviluppo

industriale, la realizzazione delle infrastrutture relative agli

impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti.

I suddetti interventi sono diretti ad incentivare la produzione e

a far superare la crisi in cui versano le dette industrie,

prettamente locali, ma di importanza nazionale.

6. - Va, infine, rilevato che erroneamente il giudice remittente

ha posto come parametro di riferimento l'art. 117 della Costituzione,

in quanto, trattandosi di Regione a statuto speciale, dovevano essere

indicate le norme dello Statuto speciale che si assumevano violate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione

Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario

siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini),

in riferimento agli artt. 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Enna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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