Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1963

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1963 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, promosso con

ordinanza emessa il 23 giugno 1962 dalla Commissione distrettuale per

le imposte dirette di Reggio Calabria su ricorso di Costantino Natale e

Antonino contro l'Ufficio delle imposte dirette di Reggio Calabria,

iscritta al n. 60 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963 e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 27 aprile 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento di contenzioso tributario vertente tra

i signori Natale e Antonino Costantino e l'Ufficio delle imposte

dirette di Reggio Calabria, la Commissione distrettuale per le imposte

dirette di quella città, con ordinanza del 23 giugno 1962, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2, osservando che,

mentre l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre

1948, n. 1482, e prorogato con la legge 29 luglio 1957, n. 634, prevede

l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile dei redditi degli

stabilimenti industriali nuovi o ampliati, trasformati o riattivati

nelle varie Provincie, comprese quelle della Sicilia, senza distinzione

circa la natura degli stabilimenti esentati, il denunziato decreto del

Presidente della Regione siciliana, nel determinare in concreto gli

stabilimenti ammessi al beneficio della esenzione, esclude quelli

relativi alla pastificazione, apportando così alla legge restrizioni

da questa non consentite. Il che sembra contrastare con l'art. 117

della Costituzione.

L'ordinanza è stata notificata il 17 gennaio 1963, comunicata il 4

marzo successivo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 30 marzo 1963, n. 87, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana del 27 aprile successivo, n. 19.

Nel giudizio davanti alla Corte la parte privata non si è

costituita. È intervenuto, invece, il Presidente della Regione

siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

la quale nell'atto di intervento depositato il 29 marzo 1963, e nelle

successive deduzioni, depositate il 10 ottobre successivo, ricordato

che la questione di legittimità costituzionale in via incidentale può

essere promossa soltanto in relazione a disposizioni di legge, statale

o regionale, o di atti aventi forza di legge, rileva che nella specie

la questione è inammissibile, avendo per oggetto le disposizioni di un

provvedimento amministrativo, qual'è appunto il decreto del Presidente

della Regione siciliana del 4 maggio 1954, n. 2.

La natura amministrativa del provvedimento, analogo ai successivi

decreti 10 aprile 1959, n. 6, e 8 giugno 1962, n. 1, sarebbe stata

anche implicitamente già riconosciuta dalla Corte costituzionale, la

quale, con la sentenza n. 39 del 9 giugno 1960, accogliendo il ricorso

per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri, annullò il ricordato decreto del Presidente della Regione

siciliana 10 aprile 1959, n. 6.

Ma anche a prescindere da tale rilievo, la questione sollevata in

riferimento all'art. 117 della Costituzione sarebbe infondata, perché

la citata disposizione sarebbe applicabile alle Regioni a statuto

ordinario e non a quelle a statuto speciale, per cui una sua eventuale

violazione da parte degli organi regionali siciliani sarebbe

costituzionalmente irrilevante. Considerato in diritto :

L'eccezione di inammissibilità è fondata.

Il denunziato decreto del Presidente della Regione siciliana 4

maggio 1954, n. 2, è un atto che non ha né forma né forza di legge.

L'Assemblea regionale non ha conferito alcuna delega di funzioni

legislative all'organo esecutivo: delega che, del resto, non sarebbe

stata legittima. La legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, ha

demandato al Presidente la determinazione delle categorie di

stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che potranno

beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Tale

determinazione non pone in essere un esercizio di potere legislativo.

E pertanto, poiché l'atto denunziato non riveste carattere

legislativo né nella sua forma né nella sua sostanza, esso è

sottratto al sindacato di questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2,

contenente l'elenco delle categorie di stabilimenti industriali ammessi

a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29, e 7

dicembre 1953, n. 61, in riferimento all'art. 134 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1963:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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