Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/04/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Pretore di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Giovanni Boldi ed I.N.P.S., iscritta

al n. 702 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno

1991;

2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Pretore di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Wanda Salvatori ed I.N.P.S.,

iscritta al n. 703 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, entrambi titolari di

pensioni di riversibilità a carico del Fondo speciale per i

coltivatori diretti, mezzadri e coloni, avevano richiesto

l'integrazione al minimo di tale trattamento, ad essi negata

dall'I.N.P.S. per essere anche beneficiari, rispettivamente, di una

pensione di vecchiaia ordinaria erogata dal Fondo speciale degli

artigiani e di analogo trattamento a carico del Fondo di previdenza

per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Il Pretore di Lucca, con due ordinanze, entrambe emesse il 24

ottobre 1991, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui

non consente la detta integrazione nelle descritte ipotesi di cumulo.

A queste ultime, osserva infatti il giudice a quo, non è

possibile estendere altre decisioni di questa Corte, declaratorie

dell'illegittimità della norma con riguardo però soltanto a

specifiche fattispecie di contitolarità. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo prospetta l'illegittimità dell'art. 1,

secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei

trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia

di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con

riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazione al

minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per

coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo,

rispettivamente, con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale

degli artigiani e di analogo trattamento corrisposto dal Fondo di

previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente,

sono entrambe fondate.

La norma impugnata è stata già più volte dichiarata, sotto

altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude

- sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione

dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più

trattamenti (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 184 e 1144 del

1988 e 102 del 1982).

In particolare, con le sentenze nn. 373 e 488 del 1989, seppure in

fattispecie di cumulo diverse, è stata dichiarata l'illegittimità

della norma con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale".

Anche nei casi de quibus va perciò eliminata la residua area di

operatività della norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella

parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e

coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo

speciale per gli artigiani;

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta

nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo

trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione erogata

dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi

di telefonia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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