Corte costituzionale

Sentenza n. 163/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/05/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto

di appello del 6 aprile 1991, proposto dal pubblico ministero presso

il tribunale di Belluno, avverso la sentenza del giudice per le

indagini preliminari presso il medesimo tribunale, emessa in data

26 marzo 1991, relativa alla assoluzione del consigliere regionale

Ettore Beggiato, promosso con ricorso della regione Veneto,

notificato il 17 aprile 2000, depositato in cancelleria il 26

successivo ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la regione

Veneto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso per regolamento di competenza notificato il

17 aprile 2000 e depositato il 26 aprile 2000, la regione Veneto ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

relazione all'atto di appello proposto il 6 aprile 1991 dal pubblico

ministero presso il tribunale di Belluno avverso la sentenza

pronunciata il 26 marzo 1991 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Belluno, con la quale il consigliere regionale

Ettore Beggiato era stato assolto dalla imputazione di calunnia.

Premessi brevi cenni sulla vicenda processuale - della quale la

ricorrente soltanto "ora" sarebbe venuta a conoscenza - e una diffusa

analisi delle prerogative sancite dall'art. 122, quarto comma, della

Costituzione, la regione ricorrente ha in particolare sottolineato

come nell'alveo della protezione costituzionale debba essere iscritta

anche la funzione di indirizzo politico e di controllo che i

consiglieri regionali sono chiamati a svolgere: funzione rispetto

alla quale l'immunità vale a coprire non soltanto le opinioni

espresse attraverso atti tipici, ma anche - alla luce della

giurisprudenza costituzionale richiamata nell'atto del ricorso

mediante dichiarazioni che presentino un preciso nesso funzionale

rispetto alla attività consiliare. Una volta escluso, dunque, che

l'immunità sia destinata ad operare soltanto nella sede consiliare

ed in occasione dei lavori dell'organo assembleare, ne deriva -

sostiene la regione ricorrente - che l'art. 122, quarto comma, Cost.,

"deve trovare applicazione quando le manifestazioni del pensiero

siano oggettivamente correlabili alla posizione istituzionale del

consigliere stesso", sicché quest'ultimo "deve poter esprimere, in

ragione del suo status e dei compiti che gli sono assegnati

dall'ordinamento, le valutazioni di ordine politico sia particolare

sia generale incidenti sulla concreta struttura e sul funzionamento

dell'ente di cui fa parte". Conclude la ricorrente che

l'esposto-denuncia presentato il 29 novembre 1990 dal consigliere

regionale Ettore Beggiato e posto all'origine del procedimento

penale, riguarda "eventi di rilievo regionale", interessando gli

stessi la regione come ente a fini generali e come titolare "di

competenze specifiche inerenti l'esercizio di funzioni relative agli

immigrati".

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto. A parere

dell'Avvocatura, infatti, nel ricorso non risulterebbero dedotti gli

estremi degli atti riconducibili alla "funzione consiliare tipica"

che sarebbero stati oggetto del procedimento penale per il reato di

calunnia, né altri elementi idonei a dimostrare la sussistenza del

nesso funzionale, assunto dalla giurisprudenza di questa Corte quale

presupposto per la insindacabilità ex art. 68 Cost.

3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la

regione ricorrente ha ribadito le proprie tesi, contestando la

fondatezza degli argomenti addotti dalla Avvocatura erariale. Considerato in diritto

1. - La regione ricorrente pone a fondamento del conflitto di

attribuzione sollevato nei confronti dello Stato l'atto di appello, a

suo tempo proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di

Belluno, avverso la sentenza pronunciata il 26 marzo 1991, con la

quale il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo

tribunale aveva assolto per insussistenza del fatto, a norma degli

artt. 438 e segg. e 529 e segg. cod.proc.pen., il consigliere

regionale Ettore Beggiato dalla imputazione di calunnia ascrittagli.

A parere della regione, l'impugnazione proposta dal pubblico

ministero vulnererebbe la prerogativa sancita dall'art. 122, quarto

comma, della Costituzione e, di riflesso, gli artt. 121 e 123 della

medesima Carta, posti a presidio della disciplina della

organizzazione e delle funzioni dei supremi organi regionali.

2. - Il ricorso è inammissibile per palese carenza dei relativi

presupposti oggettivi.

L'atto di appello - che la regione Veneto assume essere nella

specie invasivo e compromissorio della peculiare garanzia prevista

dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, per l'esercizio

della funzione di consigliere regionale - è privo di qualsiasi

portata "esterna" rispetto allo specifico alveo processuale in cui si

iscrive; esso esprime soltanto l'esercizio del diritto di reclamo che

l'ordinamento assicura, "nel" e "per" il processo, a tutte le parti,

pubbliche o private che siano. L'impugnazione, infatti, qualunque sia

il soggetto legittimato a proporla, ha come termine oggettivo di

riferimento, non la posizione delle parti in quanto tali, ma

unicamente la statuizione giurisdizionale avverso la quale si

reclama. Sicché, è la statuizione in sé - e non certo l'atto di

gravame - ad essere se mai potenzialmente suscettibile di assumere

quella rilevanza esterna al processo, idonea a perturbare la sfera

delle attribuzioni costituzionalmente riservate ad enti o poteri

dello Stato.

D'altra parte, neppure è senza significato la circostanza che

questa Corte - mentre ha ritenuto il pubblico ministero legittimato a

sollevare conflitto di attribuzione quale "potere", allorché venga

in discorso l'indipendenza nell'espletamento delle proprie

attribuzioni finalizzate all'obbligatorio esercizio della azione

penale (da ultimo, ordinanza n. 521 del 2000) - ha escluso che "il

potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza

di primo grado" possa ritenersi "riconducibile all'obbligo di

esercitare l'azione penale" (sentenza n. 280 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla regione

Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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