Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1977 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 23

gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239 (modifiche ed

integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei

prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai sensi dell'art. 32

del t.u. delle leggi sanitarie), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1975 dal tribunale di Milano, nel

procedimento civile vertente tra la società UNIL-IT e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 364 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1976 dal Presidente del tribunale

di Roma, sul ricorso proposto dalla società ARIETE contro

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 312 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 237 del 31 agosto 1977.

Visti gli atti di costituzione della società UNIL- IT, della

società ARIETE e del Ministero delle finanze;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice

relatore Guido Astuti;

uditi l'avv.Ugo Ferrari per la società UNIL-IT, l'avv. Nicola

Catalano per la società ARIETE ed il sostituto avvocato generale dello

Stato Giorgio Zagari, per il Ministero delle finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile vertente tra la società

UNIL-IT e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, ed avente ad

oggetto la richiesta ripetizione, da parte della prima, di somme pagate

a titolo di tassa sanitaria in occasione della importazione in Italia

di prodotti lattiero-caseari da paesi comunitari, il tribunale di

Milano ha sollevato, di ufficio, questione di legittimità

costituzionale delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970,

n. 1239, in riferimento all'art. 11 Cost.

Le norme impugnate, infatti, introdurrebbero delle tasse di effetto

equivalente ai dazi doganali, come tali in contrasto (anche in

relazione ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia delle

Comunità Europee), con gli artt. 9, n. 1, 12, 13 e 95 del trattato di

Roma, nonché con l'art. 12 del regolamento comunitario 5 febbraio

1964, n. 13 e artt. 19 e 22 del successivo regolamento comunitario 27

giugno 1968, n. 804. Tale contrasto tra norme comunitarie e leggi

nazionali successive comporterebbe violazione dell'art. 11 Cost., su

cui riposa il fondamento di legittimità della legge di ratifica del

trattato di Roma, che implica, tra l'altro, piena e diretta efficacia

obbligatoria in tutti gli Stati membri delle norme comunitarie.

Identica questione, con riferimento alla legge 30 dicembre 1970, n.

1239, è stata sollevata, nel corso di un procedimento monitorio, dal

presidente del tribunale di Roma sul ricorso proposto dalla Soc. Ariete

contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Nel giudizio promosso dal tribunale di Milano si è costituito il

Ministero delle finanze, a mezzo dell'Avvocatura generate dello Stato,

affermando la infondatezza della questione proposta, per la

compatibilità tra normativa comunitaria e norme interne impugnate.

Si sono costituite in giudizio sia la soc. UNIL-IT, che la soc.

Ariete, affermando la fondatezza della questione proposta con

argomentazioni analoghe a quelle svolte nelle ordinanze emesse nei

rispettivi giudizi. Considerato in diritto :

1. - l'ordinanza del tribunale di Milano - emessa nel giudizio

promosso dalla società UNIL-IT contro l'Amministrazione delle finanze

dello Stato, per ripetizione delle somme pagate a diversi uffici

doganali negli anni 1969-1973 per "diritti di visita", all'atto della

importazione in Italia da altri paesi della Comunità economica europea

di partite di formaggi, burro e latte -, solleva di ufficio, in

riferimento all'art. 11 Cost., la questione di legittimità

costituzionale delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970,

n. 1239, contenenti modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti

per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini

dello Stato, prevista dall'art. 32 del t.u. delle leggi sanitarie,

approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Si osserva nell'ordinanza

che per espresse disposizioni dei regolamenti del Consiglio C.E.E. 5

febbraio 1964, n. 13 e 27 giugno 1968, n. 804, negli scambi

intracomunitari è vietata "la riscossione di qualsiasi dazio doganale

o tassa di effetto equivalente", e che la Corte di giustizia delle

Comunità europee, pronunciando in termini sull'interpretazione di tale

divieto, ha dichiarato che i diritti di visita sanitaria costituiscono

tassa di effetto equivalente a dazio doganale; pertanto, "di fronte

alle persistenti e convinte difese dell'Avvocatura di Stato nel

sostenere l'efficacia e quindi la piena operatività della legge

interna anche se contrastante con norme comunitarie preesistenti", e

"constatata la impossibilità di dirimere il conflitto tra le due

normative a mezzo degli ordinari canoni di interpretazione", il

tribunale, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte circa i

rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, denuncia la

illegittimità costituzionale delle due leggi sopra ricordate, per

contrasto con i principi sanciti dal trattato di Roma e con le

disposizioni dei regolamenti del Consiglio C.E.E., e conseguente

violazione indiretta dell'art. 11 della Costituzione.

La stessa questione viene sollevata di ufficio dal presidente del

tribunale di Roma, nel procedimento monitorio promosso dalla società

Ariete contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, per

ripetizione delle somme pagate, successivamente al 29 luglio 1968, per

"diritti di visita", all'atto della importazione in Italia dalla

Germania di quantitativi di latte e crema di latte freschi. Il giudice

a quo, ritenuto che i diritti di controllo sanitario delle merci

all'atto del passaggio della frontiera vanno considerati, giusta la

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità, tasse di

effetto equivalente ai dazi doganali, la cui percezione contrasta con

l'art. 13, n. 2 del trattato di Roma e più in particolare con gli

artt. 22, n. 1 e 37 del regolamento del Consiglio C.E.E. 27 giugno

1968, n. 804; che d'altra parte "il contrasto tra norma comunitaria

d'immediata applicazione e legge nazionale successiva dà luogo ad una

questione di costituzionalità della seconda, con riferimento all'art.

11 della Carta costituzionale", denuncia la illegittimità

dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, per la parte

concernente i prodotti di cui alle lettere F e G dell'allegata tabella.

2. - Avendo per oggetto la medesima questione, i giudizi possono

essere riuniti e definiti con unica sentenza.

In ordine al secondo giudizio deve controllarsi, in via

pregiudiziale, la legittimazione del presidente del tribunale a

sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di

procedimento monitorio, prima di emettere decreto ingiuntivo e ai fini

della pronuncia sulla relativa domanda.

Al riguardo, meritano piena conferma le considerazioni svolte dal

giudice a quo nell'ordinanza di rimessione: il presidente del

tribunale, organo competente a definire un procedimento di

giurisdizione contenziosa, che si differenzia da quello ordinario

soltanto perché il contraddittorio è posticipato, e chiamato a

pronunciare, su ricorso del creditore, decreto motivato di ingiunzione

di pagamento (artt. 633-641 c.p.c.), è indubbiamente legittimato a

sollevare questioni di legittimità delle leggi che deve applicare,

pregiudiziali alla sua decisione di merito. Ricorrono infatti entrambe

le condizioni di proponibilità del giudizio davanti a questa Corte,

richieste dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1

e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. - La questione è fondata. In conformità alle disposizioni

degli artt. 9 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità

economica europea, "fondata sopra una unione doganale che si estende al

complesso degli scambi di merci, e importa il divieto, fra gli Stati

membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di

qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una

tariffa doganale comune nei loro rapporti con paesi terzi", il

Consiglio della Comunità ha emanato, tra l'altro, i regolamenti 5

febbraio 1964, n. 13 e 14, relativi alla graduale attuazione di

un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e prodotti

lattiero-caseari, e, rispettivamente, nel settore delle carni bovine;

regolamenti abrogati (a decorrere dal 29 luglio 1968) e sostituiti dai

successivi regolamenti 27 giugno 1968, n. 804 e 805, relativi alla

organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e prodotti

lattiero-caseari, e, rispettivamente, nel settore delle carni bovine.

Tutti questi regolamenti recano la clausola finale: "Il presente

regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente

applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L'art. 12 di entrambi i regolamenti n. 13 e 14 del 1964 dichiara

"incompatibile" con l'applicazione delle disposizioni regolamentari

comunitarie "la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di

effetto equivalente", sia negli scambi tra gli Stati membri, tanto

all'importazione quanto all'esportazione, sia per le importazioni dai

paesi terzi. L'art. 22 dei successivi regolamenti n. 804 e 805 del 1968

conferma il "divieto" di riscossione di qualsiasi dazio doganale o

tassa di effetto equivalente negli scambi intracomunitari, divieto

tenuto fermo anche per gli scambi con paesi terzi dall'art. 19 del

regolamento n. 804 e dall'art. 20 del regolamento n. 805, "salvo

contrarie disposizioni del regolamento stesso o deroga decisa dal

Consiglio, su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui

all'art. 43, paragrafo 2, del trattato".

4. - L'interpretazione dei regolamenti dianzi ricordati, ha dato

luogo ad una puntuale giurisprudenza della Corte di giustizia delle

Comunità europee, davanti alla quale la nostra Amministrazione

finanziaria aveva sostenuto che l'articolo 36 del trattato di Roma

consentirebbe tali controlli "giustificati da motivi di tutela della

salute e della vita delle persone e degli animali", e che dovrebbe

quindi ritenersi conforme al trattato, e compatibile con le

disposizioni dei regolamenti n. 14/1964 e 805/1968 relativi al settore

delle carni bovine, la riscossione alla frontiera dei diritti fissi di

visita sanitaria, comprensivi anche delle eventuali operazioni

diagnostiche o ricerche di laboratorio.

Con una prima sentenza 14 dicembre 1972 (in causa 29/72, Marimex

contro Ministero finanze), la Corte di giustizia ha dichiarato che la

norma dell'art. 36, "che deroga al principio fondamentale

dell'abolizione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle

merci fra gli Stati membri, va interpretata restrittivamente, e non

può quindi essere intesa nel senso ch'essa autorizzi provvedimenti

diversi da quelli contemplati dagli artt. 30-34"; che d'altra parte il

divieto di applicare, nei rapporti fra Stati membri, dazi doganali e

tasse di effetto equivalente "si riferisce a qualsiasi onere riscosso

in occasione o in ragione dell'importazione, il quale, colpendo

specificamente le merci importate, e non invece le merci nazionali

similari, ne alteri il costo ed abbia quindi sulla libera circolazione

delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale". Per

questi motivi la Corte ha stabilito in diritto che "vanno considerati

tasse di effetto equivalente ai dazi doganali gli oneri pecuniari

riscossi, per ragioni di controllo sanitario, al momento del passaggio

della frontiera, qualora tali oneri siano determinati secondo propri

criteri di calcolo, non comparabili con i dati di quantificazione

dell'onere pecuniario gravante sulle analoghe merci nazionali".

Gli stessi principi sono stati confermati dalle successive sentenze

della Corte di giustizia 5 febbraio 1976 (in causa 87/75, Conceria

Bresciani contro Ministero finanze), e 15 dicembre 1976 (in causa

35/76, Simmenthal contro Ministero finanze), con le quali è stato

ulteriormente precisato che "un onere pecuniario imposto

unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua

struttura, e che colpisce le merci importate da un altro Stato membro

al passaggio della frontiera, costituisce una tassa di effetto

equivalente a un dazio doganale", essendo "irrilevante il fatto ch'esso

sia commisurato alla quantità delle merci importate e non al loro

valore", e che "sulla valutazione degli effetti prodotti dalla

riscossione di un tributo del genere sulla libera circolazione delle

merci non influisce neppure la circostanza ch'esso sia proporzionato

alle spese per il controllo sanitario", in quanto l'attività

amministrativa dello Stato diretta ad attuare tale controllo

nell'interesse generale non può essere considerata un servizio reso

individualmente all'importatore, e di conseguenza "le relative spese

devono essere poste a carico della collettività nazionale che, nel suo

complesso, fruisce dei vantaggi derivanti dalla libera circolazione

delle merci". È stato infine osservato che il Consiglio della

Comunità ha da tempo emanato direttive, imponendo agli Stati membri

l'obbligo di adeguare a quanto dalle stesse prescritto le disposizioni

nazionali in materia di polizia sanitaria, al fine di spostare i

relativi controlli verso gli Stati membri speditori e rendere superflua

la molteplicità dei controlli al confine, pur lasciando allo Stato

destinatario la possibilità di vigilare sull'effettiva esistenza delle

garanzie offerte dal sistema di controlli sanitari uniformi.

Questa giurisprudenza della Corte di giustizia è confermata da una

serie di sentenze relative ai controlli sanitari su altri prodotti

agricoli parimenti sottoposti al regime dei prelievi, anche se

importati da paesi associati o da paesi terzi, con le quali è stato

ripetutamente enunciato il principio che "la nozione di tassa d'effetto

equivalente ai dazi doganali all'importazione nella Comunità comprende

qualsiasi tassa riscossa all'atto o a causa dell'importazione e che,

colpendo specificamente una merce importata a differenza dalla merce

comunitaria analoga, ha sulla libera circolazione delle merci la stessa

incidenza restrittiva di un dazio doganale" (sentenza 9 luglio 1975, in

causa n. 21/75).

5. - Richiamandosi alla interpretazione data dalla Corte di

giustizia alle disposizioni del trattato di Roma e dei regolamenti

comunitari n. 14/1964 e 805/1968, relativi al settore delle carni

bovine, le ordinanze di rimessione hanno constatato che non può

sussistere dubbio sulla interpretazione delle identiche disposizioni

dei regolamenti n. 13/1964 e 804/1968, relativi al settore del latte e

dei prodotti lattiero-caseari; e d'altra parte, interpretando

autonomamente la normativa vigente in Italia circa la percezione dei

diritti di visita sanitaria alla frontiera, in base alle tabelle

allegate alle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239,

hanno concordemente ritenuto che tale normativa confligga in modo

palese con le ricordate disposizioni comunitarie, emanate in materia di

competenza degli organi della Comunità con piena ed immediata

efficacia obbligatoria, e dia quindi luogo a questione di legittimità

costituzionale delle leggi interne.

In questa sede, l'Avvocatura dello Stato ha contestato la

sussistenza del denunciato vizio di incostituzionalità, sotto un

duplice profilo. È stato anzitutto sostenuto che la Corte di giustizia

delle Comunità avrebbe recentemente modificato la propria

giurisprudenza circa il divieto di riscossione dei diritti di controllo

sanitario, secondo quanto risulterebbe da due sentenze del 25 gennaio

1977 (in causa n. 46/76) e del 12 luglio 1977 (in causa n. 89/76),

prodotte in udienza. Ma l'esame di queste decisioni non legittima

l'assunto dell'Avvocatura sulla asserita evoluzione giurisprudenziale.

Infatti, con la prima sentenza la Corte ha deciso che soltanto "gli

oneri pecuniari riscossi in ragione di controlli sanitari imposti da

una norma comunitaria, (direttiva del Consiglio C.E.E. 26 giugno 1964,

n. 432), aventi carattere uniforme e da effettuarsi obbligatoriamente,

prima della spedizione, nello Stato membro esportatore, non

costituiscono tasse di effetto equivalente a dazi doganali

all'esportazione, purché il loro importo non ecceda il costo effettivo

del controllo"; mentre invece, "qualsiasi ulteriore controllo imposto

unilateralmente da uno Stato membro sia di propria iniziativa, sia per

soddisfare esigenze, ormai ingiustificate, di un altro Stato membro,

costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione

quantitativa, e qualsiasi onere pecuniario riscosso in ragione di

siffatto controllo è, per tale motivo, incompatibile con il diritto

comunitario".

Con la seconda sentenza - emanata in giudizio promosso dalla

Commissione delle Comunità contro il regno dei Paesi Bassi a norma

dell'art. 169 del trattato C.E.E. per violazione degli obblighi

comunitari, dipendente dalla riscossione di diritti per ispezione

fitosanitaria delle piante e di prodotti d'origine vegetale esportati

in altri Stati membri -, la Corte ha ritenuto che detti diritti,

connessi al rilascio dei certificati fitosanitari richiesti dalla

convenzione internazionale per la protezione delle piante firmata a

Roma il 6 dicembre 1951, non costituiscono misura unilateralmente

imposta dal regno dei Paesi Bassi, trattandosi di "controlli

organizzati su basi identiche in tutti gli Stati membri, in quanto

partecipanti alla convenzione", talché i diritti medesimi "non si

possono considerare tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, se il

loro importo non supera il costo effettivo delle operazioni in

occasione delle quali essi vengono percepiti". Anche questa decisione

non può dunque ritenersi indicativa di un nuovo orientamento

giurisprudenziale della Corte di giustizia, in quanto si riferisce ad

un particolare tipo di controllo sanitario uniforme, istituito in base

ad una convenzione internazionale, la cui efficacia fatta salva

dall'espressa disposizione dell'art. 234 del trattato di Roma.

6. - L'Avvocatura dello Stato ha inoltre fatto richiamo ad una

direttiva del Consiglio C.E.E. 12 dicembre 1972, n. 462, sulla cui

interpretazione pende davanti alla Corte di giustizia delle Comunità

un giudizio promosso dal pretore di Alessandria, a norma dell'art. 177

del trattato di Roma, nel fine di stabilire se in base a detta

direttiva possa o non ritenersi legittima la riscossione da parte della

nostra Amministrazione finanziaria "di somme corrispondenti al costo

effettivo dei controlli sanitari eseguiti su prodotti importati da

paesi terzi"; ed ha pertanto osservato Cloe in tale ipotesi il

contrasto con le norme comunitarie "riguarderebbe solo le importazioni

intracomunitarie e non quelle provenienti da paesi terzi".

L'obiezione non può essere accolta per i seguenti motivi:

a) a norma dell'art. 189, terzo comma, del trattato di Roma le

direttive, a differenza dai regolamenti comunitari, non hanno, di

regola, efficacia normativa diretta, in quanto si rivolgono

generalmente agli Stati, ai quali richiedono l'adozione, entro certi

termini, di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi,

per il conseguimento di determinati obbiettivi comuni.

Esse non possono, pertanto, giustificare, né sanare con effetto

retroattivo eventuali norme di diritto interno preesistenti,

incompatibili con i regolamenti comunitari. Nella specie, la direttiva

n. 462 del 1972 stabilisce al riguardo che gli Stati membri sono tenuti

ad attuarne le diverse disposizioni in più tempi, per il 1 ottobre

1973, per il 1 gennaio 1976, e per il 1 gennaio 1977 (art. 32).

b) La direttiva 12 dicembre 1972, n. 462, "relativa a problemi

sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle

specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi

terzi", prevede una minuziosa disciplina di autorizzazioni e divieti di

importazione da parte degli Stati membri, sulla base di certificati di

sanità rilasciati da veterinari ufficiali dei paesi terzi speditori

(artt. 11 e 22), e di ulteriori controlli sanitari degli animali e

delle carni al loro ingresso nel territorio della Comunità (artt. 12 e

23-24). A parte l'ovvio rilievo che trattasi d'un regime speciale,

comunque non applicabile alle importazioni di latte o prodotti

lattiero-caseari, non occorre sottolineare la differenza tra il regime

di controlli previsto da questa direttiva (e quello previsto, con

disposizioni diverse, dalla parallela direttiva 12 dicembre 1972, n.

461, "relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi

intracomunitari di carni fresche"), e il sistema dei diritti fissi di

visita imposti dalla legge italiana in misura corrispondente al numero

dei capi o al quantitativo dei prodotti, e non limitati soltanto al

rimborso delle spese effettive di controllo; diritti che sono inoltre

richiesti, per una parte delle voci tariffarie - tra cui proprio il

latte e i prodotti derivati - soltanto per l'importazione, e non invece

per l'esportazione.

Come gli altri Stati membri, anche l'Italia potrà ovviamente

emanare provvedimenti di attuazione delle due direttive del 1972,

uniformandosi a quanto dalle medesime prescritto. Del resto, già il

regolamento n. 805/1968 prevedeva per le importazioni di carni

l'eventualità della applicazione di misure di carattere sanitario, da

adottarsi però mediante deliberazioni comunitarie, secondo la

procedura di cui all'art. 43, n. 2 del trattato di Roma.

7. - L'inconsistenza delle eccezioni sollevate dall'Avvocatura

dello Stato è dimostrata dalle disposizioni della recentissima legge

14 novembre 1977, n. 889 (G. U. 12 dicembre 1977, n. 337), con le quali

i diritti fissi di visita sanitaria di cui alla tabella annessa alla

legge n. 1239 del 1970 sono stati soppressi e dichiarati "non dovuti

sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli,

nonché sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in

importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli

Stati membri della Comunità economica europea, ovvero dei Paesi

associati" (art. 1); e sono state al tempo stesso "abrogate tutte le

disposizioni che esentano i prodotti sopra indicati dal pagamento dei

diritti di visita sanitaria all'interno del territorio nazionale" (art.

2). Giova qui ricordare che il legislatore nazionale ha non solo

abrogato le norme contrastanti con il diritto comunitario, ma altresì

istituito fondi per il "finanziamento dei regolamenti comunitari

direttamente applicabili nell'ordinamento interno" (legge 3 ottobre

1977, n. 863); e d'altra parte ha impegnato anche le Regioni

"all'applicazione dei regolamenti della C.E.E. nonché all'attuazione

delle sue direttive", sotto il controllo e potere d'intervento

sostitutivo del Governo nel caso di inadempimento agli obblighi

comunitari (legge 22 luglio 1975, n. 382 e d.P.R. 24 luglio 1977, n.

616).

8. - La pubblicazione della citata legge 14 novembre 1977, n. 889,

le cui disposizioni valgono solo per l'avvenire, ovviamente non esonera

questa Corte dal pronunciarsi sulla questione di costituzionalità

sollevata dalle ordinanze di rimessione, rilevante ai fini delle

decisioni dei giudici di merito sui rapporti pregressi.

Preso atto delle motivazioni che giustificano, in conformità ai

principi e fini fondamentali dell'ordinamento comunitario, la

interpretazione data dalla Corte di giustizia delle Comunità,

nell'ambito della propria competenza esclusiva sancita dall'art. 177

del trattato di Roma, alle disposizioni dell'art. 12 del regolamento n.

14/1964 e degli artt. 20, n. 2 e 22 del regolamento n. 805/1968

(interpretazione che deve riconoscersi sicuramente estensibile alle

identiche disposizioni dell'art. 12 del regolamento n. 13/1964 e degli

artt. 19, n. 2 e 22 del regolamento n. 804/1968), questa Corte ritiene

di aderire, anche in base alle considerazioni già esposte, alla

interpretazione data dalle ordinanze di rimessione alle denunciate

norme legislative italiane sulla imposizione dei diritti di visita

sanitaria, le quali rivelano, con chiara evidenza, per il loro

contenuto obbiettivo e per le caratteristiche e modalità di

applicazione di quei diritti fissi, il palese ed incontestabile

contrasto con il tassativo divieto di riscossione di qualsiasi tassa di

effetto equivalente a dazio doganale, disposto dai regolamenti

comunitari sopraindicati.

È forse superfluo avvertire che non viene qui in discussione il

potere dei singoli Stati di attuare provvedimenti di controllo

sanitario per ragioni di tutela della pubblica salute; ma questo

potere, per gli Stati membri della Comunità economica europea, deve

essere esercitato in forme che non confliggano con i principi

dell'unione doganale e non costituiscano ostacolo alla libera

circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

Ciò posto, non occorre ricordare qui i principi già enunciati da

questa Corte circa il regime dei rapporti tra ordinamento comunitario e

ordinamento interno, e in specie circa la piena efficacia obbligatoria

e diretta applicabilità dei regolamenti comunitari, i quali prevalgono

sulle norme incompatibili con essi, previgenti nei diversi Stati

membri, e debbono - sempreché abbiano completezza di contenuto

dispositivo - entrare contemporaneamente in vigore in tutti gli Stati,

come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i

loro cittadini in quanto soggetti delle Comunità, ricevendo ovunque

applicazione uguale ed uniforme nei confronti della generalità dei

destinatari (cfr. le sentenze n. 183/1973; n. 232/1975; n. 205/1976).

In conformità a questi principi, che la Corte conferma, si deve

riconoscere che le citate disposizioni dei regolamenti del Consiglio

C.E.E. 5 febbraio 1964, n. 13 e 14, e 27 giugno 1968, n. 804 e 805,

hanno rispettivamente determinato l'implicita abrogazione delle

anteriori disposizioni, con esse incompatibili e confliggenti,

dell'art. 32, quarto comma, del t.u. delle leggi sanitarie approvato

con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, e della annessa tabella, come

modificata con d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre

1947, n. 1099, nonché della legge 23 gennaio 1968, n. 30, che saranno

pertanto disapplicate dal giudice a quo, senza che qui occorra

dichiararne l'illegittimità costituzionale. Deve invece pronunciarsi,

in base ai principi enunciati nella sentenza n. 232 del 1975, la

incostituzionalità, in riferimento all'art. 11 Cost., della

successiva legge 30 dicembre 1970, n. 1239, emanata in contrasto con le

disposizioni degli artt. 19, n. 2 e 22 del regolamento n. 804/1968,

nonché con i principi sanciti dagli articoli 9, 12, 13 e 95 del

trattato di Roma, limitatamente alla parte in cui è prevista

l'applicazione dei diritti di visita sanitaria per le importazioni o

esportazioni disciplinate da detto regolamento del Consiglio C.E.E.

La pronuncia di questa Corte, in relazione a quanto sopra

constatato e ritenuto sulla identità delle due normative comunitarie,

non può non estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, anche alla parte della stessa legge n. 1239 del 1970, in

cui è prevista l'applicazione dei diritti di visita sanitaria per le

importazioni o esportazioni disciplinate dal regolamento n. 805/1968

del Consiglio C.E.E.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e della annessa tabella dei diritti per

la visita sanitaria ai confini dello Stato del bestiame, delle carni,

dei prodotti e avanzi animali: a) nella parte in cui prevede

l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si

riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 804 del Consiglio della

Comunità economica europea; b) nella parte in cui prevede

l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si

riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 805;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1968, n. 30,

sollevata dal tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe,

in riferimento all'art. 11 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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