Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico

della legge 7 novembre 1957, n. 1051 (determinazione degli onorari, dei

diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per

prestazioni giudiziali in materia civile), promosso con ordinanza

emessa il 17 marzo 1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile

vertente tra Giraldi Vittorio e Fraziano Rocco, iscritta al n. 181 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Giraldi Vittorio ebbe a convenire in giudizio davanti al pretore di

Roma Fraziano Rocco al fine di ottenere il pagamento di una somma

dovutagli per prestazioni professionali.

Il Fraziano, anziché costituirsi, rimaneva contumace, ma

soddisfaceva direttamente il creditore, determinando così,

sostanzialmente, la cessazione della materia del contendere.

Senonché, il difensore del Giraldi continuava la causa al fine di

ottenere il pagamento delle spese, che il convenuto si rifiutava di

corrispondere, adducendo di non potersi ritenere obbligato ad una

prestazione da lui non richiesta.

Il pretore, dovendo decidere soltanto sulle spese processuali, con

ordinanza 17 marzo 1970, ha sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 novembre

1957, n. 1051, perché ritiene che le somme dovute dal cliente al suo

difensore per onorari e diritti siano da qualificare fra le

"prestazioni patrimoniali imposte"; e che la norma - la quale si limita

a stabilire che i criteri per la determinazione degli onorari, dei

diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori

per prestazioni giudiziali in materia civile sono fissati dal Consiglio

nazionale forense - violi il principio della riserva di legge sancito

dall'art. 23 della Costituzione.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti. È

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione

venga dichiarata infondata. Considerato in diritto :

La questione è infondata.

L'obbligo del pagamento degli onorari e dei diritti spettanti agli

avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali non ha la natura

di quelle prestazioni patrimoniali che - secondo l'art. 23 della

Costituzione - possono essere imposte soltanto in base alla legge.

La questione è stata già sostanzialmente decisa in tali sensi

dalla sentenza di questa Corte n. 20 del 1960, la quale afferma che "la

materia delle prestazioni forensi non è di quelle che debbono essere

disciplinate necessariamente per legge o per delega di funzioni

legislative" e spiega altresì che "i criteri per la fissazione dei

compensi e le relative tariffe hanno tale natura che è opportuno

rivederli periodicamente; di qui la convenienza di affidarne

l'aggiornamento ad un organo tecnico che sia in grado di prendere

tempestive decisioni".

L'ordinanza di rimessione fa derivare i caratteri di prestazione

imposta di autorità dalla obbligatorietà della assistenza del

difensore, ma non considera che questa e la corresponsione del relativo

onorario esulano dalla materia regolata dall'art. 23 della

Costituzione. Infatti, l'assistenza del difensore è fondata

sull'esigenza inderogabile nel procedimento giudiziario della

collaborazione del difensore quale organo capace di prospettare

tecnicamente ragioni di fatto e giuridiche; il che non è nella

possibilità della parte. Il compenso è un elemento del contratto

privatistico di prestazione d'opera intellettuale corrente fra

l'interessato ed il legale, disciplinato dagli artt. 2230 e seguenti

del codice civile. E poiché l'opera del difensore è svolta

nell'interesse della parte, l'obbligo del pagamento degli onorari

rimane estraneo al precetto costituzionale avente per oggetto quelle

prestazioni, che vengono imposte da enti pubblici o privati per

finalità di preminente interesse generale.

Per quanto riguarda poi gli onorari spettanti al difensore della

parte avversa, va rilevato che il soccombente è tenuto a

corrisponderli per effetto della sentenza in virtù del principio

generale per cui la parte a favore della quale viene attuata la legge,

non dovendo soffrire una diminuzione patrimoniale, ha diritto al

rimborso di tutte le spese fatte nel procedimento. Ed allorquando la

prestazione è imposta da una sentenza di condanna - la quale, con le

garanzie offerte dal procedimento, contiene sempre un comando di

adempiere un obbligo - si verte in una ipotesi di fatto che è fuori

della previsione dell'art. 23 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051

(determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti

agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia

civile), sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione

dall'ordinanza 17 marzo 1970 del pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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