Corte costituzionale

Sentenza n. 162/2000

Altra decisione · depositata il 31/05/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della

legge della regione Siciliana approvata il 7 novembre 1997, recante

"Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di

istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed

associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre

1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44", promosso con ricorso del

commissario dello Stato per la regione Siciliana, notificato il 15

novembre 1997, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto

al n. 75 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente

del Consiglio dei Ministri e gli avvocati Francesco Torre e Francesco

Castaldi per la regione Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 15 novembre 1997, depositato il

25 novembre 1997, il commissario dello Stato per la regione Siciliana

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione

dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, degli articoli 3 e 4

della legge approvata dalla assemblea regionale siciliana il 7

novembre 1997 (disegno di legge n. 514), recante "Misure urgenti in

materia di diritto allo studio universitario e di istruzione

pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed

associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre

1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44".

L'art. 3 della legge impugnata autorizza, per l'anno 1998, la

spesa complessiva di 3.100 milioni per la realizzazione, mediante una

convenzione con un dipartimento universitario, dell'atlante

linguistico della Sicilia e dell'archivio delle parlate siciliane,

nonché per la concessione di un contributo al centro studi

filologici e linguistici siciliani per il completamento del

vocabolario siciliano e dei lessici siciliani; e dispone che alla

relativa copertura si provveda mediante riduzione di un capitolo del

bilancio pluriennale della regione.

Secondo il ricorrente, la disposizione violerebbe l'art. 81,

quarto comma, della Costituzione, in quanto il capitolo alla cui

riduzione si fa riferimento sarebbe un capitolo cosiddetto "libero",

la cui consistenza verrebbe di anno in anno determinata con la legge

di bilancio secondo le disponibilità economiche e le esigenze

finanziarie; e l'obbligo di indicazione della copertura non potrebbe

ritenersi assolto mediante l'autorizzazione a ridurre uno

stanziamento relativo ad un esercizio futuro e di cui sia incerto

l'ammontare.

Inoltre la prevista riduzione non sarebbe correlata ad alcun

provvedimento generale di riordino degli uffici o alla

predisposizione di misure per il contenimento delle spese di

funzionamento degli stessi, il che indurrebbe a ritenere che la

disposizione in esame concreti un mero artificio contabile, elusivo

del precetto costituzionale.

Parimenti lesivo dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione

sarebbe l'art. 4 della legge impugnata, che dispone, a decorrere

dall'esercizio finanziario 1998, un aumento del contributo annuo a

favore dell'associazione istituto internazionale del papiro di

Siracusa, stabilendo che i maggiori oneri ricadenti negli esercizi

finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale

della regione, codice 2001. Secondo il ricorrente, non sarebbe

prevista idonea copertura della maggiore spesa per gli esercizi

futuri, successivi al 1999.

2. - Si è costituita la regione Siciliana, chiedendo che le

questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso

siano dichiarate non fondate: l'obbligo di copertura sarebbe stato

adeguatamente assolto, trattandosi di spese gravanti su esercizi

successivi a quello in corso.

3. - Con atti successivamente depositati, la difesa del

ricorrente e quella della regione resistente hanno comunicato che la

legge impugnata è stata promulgata dal presidente della regione, con

omissione però degli articoli 3 e 4 (legge 24 dicembre 1997, n. 47,

pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della regione Siciliana n. 73

del 30 dicembre 1997), e hanno concordemente chiesto che,

conseguentemente, sia dichiarata cessata la materia del contendere

nel presente giudizio. Considerato in diritto La legge regionale approvata dall'assemblea regionale siciliana

il 7 novembre 1997, recante "Misure urgenti in materia di diritto

allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in

favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle

leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44", è

stata impugnata dal commissario dello Stato presso la regione

Siciliana, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della

Costituzione, limitatamente agli articoli 3 e 4.

Poiché, dopo la proposizione del ricorso, la legge è stata

promulgata dal Presidente della regione con omissione dei due

articoli oggetto di censura, in tal modo precludendo definitivamente

la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi

contenute, la materia del contendere nel presente giudizio, in

conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da

ultimo, sentenze n. 467 del 1999 e n. 6 del 2000), deve ritenersi

cessata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Onida

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.

Il cancelliere: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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