Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1976

Altra decisione · depositata il 07/07/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Lazio, notificato l'8 marzo 1975, depositato in cancelleria il 18

successivo ed iscritto al n. 10 del registro 1975, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del provvedimento 20 dicembre 1974 della

Commissione di controllo sugli atti della Regione, che ha annullato la

delibera della Giunta 26 novembre 1974, n. 4877, sul mantenimento in

servizio di 22 dipendenti delle società "Stefer" e "Ferrovie Roma

Nord".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Lazio, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con delibere nn. 767, 896 e 1356 (rispettivamente del 13 e 23

giugno e del 26 settembre 1973), la Giunta della Regione Lazio assumeva

in servizio, in posizione di comando, 22 (ex) dipendenti delle società

"Stefer" e "Ferrovie Roma Nord".

Dette delibere venivano annullate dalla Commissione di controllo,

in base alla motivazione che il comando non poteva nella specie aver

luogo (ed era in violazione della disposizione VIII della

Costituzione), in quanto le aziende di provenienza degli interessati

non avevano natura pubblica, sibbene privata.

La Regione emanava, allora, la legge 18 marzo 1974, n. 19, con cui

disponeva il mantenimento in servizio (fino all'inquadramento in ruolo)

dei dipendenti delle società predette, i quali fossero "comunque in

servizio presso la Regione alla data del 30 giugno 1973"; a tale legge

facendo, quindi, seguire delibera applicativa 7 maggio 1974, n. 1275.

Anche tale provvedimento fu, però, annullato dalla Commissione di

controllo. La quale rilevava come la legge n. 19 citata "doveva

intendersi riferita solo a situazioni di personale conformi a legge,

non a situazioni di mero fatto".

La Regione faceva, a questo punto, seguire la legge 23 settembre

1974, n. 66, di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n.

19, nel senso che il "mantenimento in servizio" si riferiva proprio al

personale della società "Stefer" e " Roma Nord" di cui alla delibera

1974 n. 1275.

Il successivo provvedimento della Giunta 26 novembre 1974, n. 4877,

adottato in esecuzione della legge 1974 n. 66 citata, veniva, però,

anch'esso annullato dalla Commissione di controllo, sempre sul rilievo

della non riferibilità della legge al personale in questione (sia per

la intrinseca illegittimità della sua assunzione sia per il già

disposto annullamento dell'assunzione stessa).

2. - Avverso il provvedimento della Commissione di controllo da

ultimo ricordato (che reca la data del 20 dicembre 1974 ed il n.

53.30105), appunto, ricorre ora la Regione Lazio, sollevando conflitto

di attribuzione, per violazione degli artt. 125, 127, 117, 118 della

Costituzione.

Dopo aver, tra l'altro, sottolineato l'inerenza della legge (n. 66

del 1974 citata) da essa emanata a materia (ordinamento degli uffici)

di competenza regionale, si duole soprattutto la ricorrente che la

detta normativa - non impugnata dallo Stato nelle previste forme di cui

all'art. 127 Cost. - sia stata di fatto, poi, disapplicata dalla

Commissione di controllo, attraverso l'annullamento della delibera che

ed essa legge puntualmente si conformava.

3. - Resiste a tali rilievi l'Avvocatura di Stato (per il

costituito Presidente del Consiglio dei ministri) osservando, innanzi

tutto, in via di premessa, come le leggi regionali - se effettivamente

non possono (come la ricorrente fondatamente assume) essere

disapplicate da organi dello Stato - certamente possono, però, essere

interpretate.

E tale potere di interpretazione della legge, oltreché alla

autorità giudiziaria, compete anche alla Commissione di controllo

sugli atti della Regione, costituendo ciò la premessa maggiore del

sillogismo che sfocia nel deliberato di conformità o difformità

dell'atto controllato.

In concreto, nel caso di specie - sostiene l'Avvocatura la legge

della Regione Lazio 1974 n. 66 è stata (non già disapplicata, sibbene

soltanto) interpretata dalla Commissione di controllo; nel senso che

non poteva essa, in quanto legge "interpretativa", toccare situazioni

pregresse già esaurite, ed inoltre, quale legge "regionale", escludere

la preclusione, in particolare derivante dal "consolidamento del potere

di controllo". Considerato in diritto :

1. - La Regione Lazio solleva - come in narrativa detto - conflitto

di attribuzione nei confronti dello Stato, perché ritiene lesivo della

sua competenza costituzionalmente garantita il provvedimento della

Commissione di controllo, che ha annullato la delibera della Giunta

regionale concernente il "mantenimento in servizio" - in base a legge

della stessa Regione n. 66 del 1974 (interpretativa della precedente

legge n. 19 del 1974) - di ventidue ex dipendenti delle società

"Stefer" e "Roma Nord": assunti con precedenti delibere regionali, a

loro volta annullate in sede di controllo (per ravvisato contrasto con

la disposizione transitoria VIII della Costituzione, in ragione della

natura privata e non pubblica delle aziende di provenienza del detto

personale).

Lamenta la ricorrente che il provvedimento impugnato dell'organo

statuale si rivolga - prima ancora che contro la delibera della Giunta

- in realtà contro la stessa (ivi richiamata) legge regionale (1974 n.

66 cit.): che sarebbe stata disapplicata, con contestazione della sua

efficacia, sia quanto al potere di mantenere in servizio personale che

la Commissione aveva dichiarato essere stato assunto in maniera non

legittima, sia quanto alla possibilità di modificare,

retroattivamente, effetti di precedenti provvedimenti negativi della

stessa Commissione di controllo.

Da ciò, appunto, la prospettata lesione delle prerogative

regionali - sulla insindacabilità in via amministrativa di proprie

leggi (e sulla competenza a legiferare in materia di ordinamento degli

uffici) - che è posta in collegamento con i precetti costituzionali di

cui agli artt. 125 e 127, oltre che 117 e 118.

2. - Replica l'Avvocatura escludendo, invece, che la Commissione di

controllo abbia, nella specie, inteso (esulando dai suoi poteri)

"disapplicare la legge regionale o discutere la legittimità od il

merito di questa"; giacché, invero, essa si sarebbe limitata ad

"interpretare la legge interpretativa n. 66 del 1974 citata, come una

legge che non potesse, proprio per tale sua natura, toccare (con il

riferimento, appunto, al personale la cui assunzione era stata in

precedenza annullata) situazioni pregresse già consolidate".

3. - Tali essendo le ragioni ed i termini del contendere, in questa

sede, resta evidentemente estraneo al thema decidendum il quesito di

costituzionalità della legge regionale n. 66 del 1974 più volte

menzionata (sotto entrambi i cennati profili di violazione della

disposizione VIII della Costituzione e di contrasto con l'art. 125

Cost., che garantisce l'esercizio del potere statuale di controllo

sugli atti dell'ente territoriale).

La questione stessa, d'altra parte, neppure può essere sollevata

in via incidentale: non essendo strumentale alla soluzione del

conflitto.

Ed, infatti - una volta che non è (come detto) posta in

discussione (né avrebbe potuto fondatamente esserlo) la premessa della

inerenza del controllo statuale ex art. 125 della Costituzione ai soli

atti e non anche alle leggi della Regione (nei confronti delle quali

ultime è, invece, proponibile la impugnativa di legittimità prevista

e regolata dal successivo articolo 127 della Costituzione) - discende,

su un piano di logica conseguenzialità, l'ultroneità della indagine

in ordine alla legittimità della legge regionale, su cui il sindacato

della Commissione sia stato (in ipotesi) esteso; perché il fatto

stesso (ove accertato) di tale estensione del controllo amministrativo

statuale su atto normativo della Regione importerebbe - di per sé -

l'effettività della "invasione", da che dipende la soluzione del

conflitto.

4. - Ora, però - come si è già avuto modo di esporre lo Stato

contesta proprio che la Commissione abbia esercitato un controllo sulla

legittimità della legge ed assume che essa ha fatto opera di mera

esegesi della legge regionale 1974 n. 66 in questione: nel contesto

della premessa maggiore del sillogismo sfociato nel giudizio di

difformità (alla legge stessa) della delibera controllata.

Tale tesi è, però, destituita di fondamento. Essa è, anzitutto,

in contrasto con gli argomenti che sorreggono il provvedimento della

Commissione di controllo, i quali concernono esclusivamente ciò che il

legislatore regionale "poteva", prescindendo, invece, dalla indagine

su ciò che "voleva", in effetti, nella specie disporre.

D'altra parte, occorre ancora considerare (e trattasi di rilievo

decisivo) che la legge regionale 1974 n. 66 citata - in quanto emanata

proprio per superare, in via interpretativa, il contrasto insorto tra

Commissione di controllo e Giunta regionale circa la sfera di

applicabilità della precedente legge 1974 n. 19 - non lasciava

sussistere margine alcuno d'incertezza in ordine ai soggetti cui andava

riferito il disposto " mantenimento in servizio": espressamente

individuati nei ventidue dipendenti (nominativamente) elencati nella

delibera della Giunta n. 1275 del 1974.

Difettavano, pertanto, nella specie, le stesse premesse logiche di

un problema esegetico.

5. - Il vero è (e le considerazioni innanzi svolte ne danno

conferma) che la Commissione di controllo, nella circostanza, non ha

interpretato, sibbene effettivamente assoggettato al proprio controllo

la legge regionale n. 66 del 1974. E solo sulla premessa (implicita)

della illegittimità di questa (sul punto della riferibilità ai

dipendenti provenienti dalle aziende "Stefer " e "Roma Nord") è,

quindi, pervenuta all'annullamento della delibera che alla legge stessa

puntualmente si conformava.

Il ricorso della Regione è, per ciò, fondato e va,

conseguentemente, annullato il provvedimento di controllo in questa

sede impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Commissione di controllo sugli atti

della Regione Lazio assoggettare al proprio controllo la legge

regionale 23 settembre 1974 n. 66; e, pertanto, annulla il

provvedimento della Commissione indicata n. 53/30105 del 20 dicembre

1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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