Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1974 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 26d.l. 2/1973
  • art. 27d.l. 2/1973
  • art. 28d.l. 2/1973
  • art. 29d.l. 2/1973
  • art. 30d.l. 2/1973
  • art. 31d.l. 2/1973
  • art. 32d.l. 2/1973

citata

  • art. 2d.l. 8/1973
  • art. 4d.l. 8/1973
  • art. 7d.l. 8/1973
  • art. 8d.l. 8/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 26,

27, 28, 29, 30, 31 e 32 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2 (Provvidenze a

favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria

colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973), e del

d.l. 12 febbraio 1973, n. 8 (Ulteriori provvidenze a favore delle

popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del 1968),

nonché delle rispettive leggi di conversione 23 marzo 1973, n. 36, e

15 aprile 1973, n. 94, promossi con ricorsi del Presidente della

Regione siciliana, notificati il 22 febbraio, 15 marzo, 11 aprile e 12

maggio 1973, depositati in cancelleria rispettivamente il 26 febbraio,

20 marzo, 14 aprile e 15 maggio 1973 ed iscritti ai nn. 1, 2, 5 e 7 del

registro ricorsi 1973.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la

Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 1973 e depositato il

successivo giorno 26, il Presidente della Regione siciliana,

debitamente autorizzato, ha proposto azione principale di legittimità

costituzionale degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del

decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante "Provvidenze a favore

delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti

dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973", per violazione

degli artt. 20 e 36 dello statuto regionale e degli artt. 2, 4, 7 e 8

delle norme di attuazione, adottate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Secondo il ricorso le provvidenze contemplate negli articoli

impugnati sarebbero costituzionalmente illegittime perché

inciderebbero su competenze regionali costituzionalmente garantite e

limitatamente a tale incidenza, più specificamente, perché sarebbero

state accordate agevolazioni su tributi che sono di spettanza

regionale, senza che trovino rispondenza nella generale normazione

tributaria, determinando, così, una illegittima decurtazione delle

entrate della regione e perché si sarebbe disposto in ordine

all'attività amministrativa, relativa all'applicazione delle norme,

che, in virtù dell'art. 20 dello statuto e degli artt. 6 e 8 delle

norme di attuazione, spetta alla Regione.

È intervenuto nel giudizio, così promosso, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che, con l'atto di costituzione, confuta le argomentazioni

sulle quali dovrebbe trovare fondamento il ricorso, e ne chiede il

rigetto, con l'affermazione della piena competenza statale ad emanare

le norme impugnate.

2. - Con altro ricorso, notificato il 15 marzo 1973, il Presidente

della Regione siciliana, debitamente autorizzato, ha proposto azione di

legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 10 del

decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante "Ulteriori provvidenze a

favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto

del 1968", denunziando la violazione degli artt. 20, 21 e 36 dello

statuto speciale e degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 delle norme di attuazione

approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Con la norma impugnata viene dichiarata applicabile dal 1 gennaio

al 31 dicembre 1973, limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre

1972, la esenzione dei tributi erariali, provinciali e comunali per

alcuni comuni delle province di Palermo, Trapani e Agrigento, i cui

abitati, colpiti dai terremoti del 1967 e 1968 erano stati dichiarati

da trasferire totalmente o parzialmente, esenzione già disposta, fino

al 31 dicembre 1970, con l'art. 26 della legge (statale) 5 febbraio

1970, n. 21 e poi prorogata fino al 31 dicembre 1971 con l'art. 11 del

d.l. 1 giugno 1971, n. 289.

Secondo il ricorso, tale proroga sarebbe costituzionalmente

illegittima, sotto i seguenti profili:

a) per violazione dell'art. 21, comma terzo, dello statuto

regionale, in quanto il decreto-legge n. 8 del 1973 è stato emanato

senza la partecipazione del Presidente della Regione, il quale non è

stato invitato ad intervenire alla riunione del Consiglio dei ministri

nella quale il provvedimento venne discusso e approvato;

b) per violazione dell'art. 36 dello statuto e degli artt. da 1 a

4 delle norme di attuazione, in quanto la norma di esenzione adottata

col decreto impugnato - che va considerata norma nuova e non di mera

proroga - comporterebbe la sottrazione del gettito corrispondente dalle

entrate tributarie del bilancio regionale, con il correlativo

depauperamento di esso;

c) per violazione dell'art. 20 dello statuto e dell'art. 8 delle

norme di attuazione, in quanto la norma impugnata non fa salve le

competenze amministrative della regione, in ordine alla applicazione

della disposta esenzione.

È intervenuto, nel giudizio così promosso, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, che, con l'atto di costituzione, confutate le

argomentazioni addotte a sostegno del ricorso, ne chiede il rigetto.

3. - I decreti legge, come sopra impugnati, sono stati entrambi

convertiti, con modificazioni, irrilevanti ai fini della soluzione

della controversia, rispettivamente nella legge 23 marzo 1973, n. 36, e

nella legge 15 aprile 1973, n. 94.

Il Presidente della Regione siciliana, debitamente autorizzato, con

distinti ricorsi, notificati, rispettivamente, l'11 aprile ed il 12

maggio 1973, ha proposto, in via principale, azione di legittimità

costituzionale delle norme, ora convertite in legge, dei decreti

legislativi già impugnate con i due ricorsi di cui sopra e per gli

stessi motivi.

In entrambi i due nuovi giudizi, così promossi, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con gli atti di

costituzione, riproducendo sostanzialmente quanto già dedotto a

confutazione dei ricorsi avverso i decreti legislativi, chiede che

anche i due nuovi ricorsi vengano respinti.

4. - La difesa della Regione siciliana, con successive memorie

depositate il 20 marzo 1974, ha insistito nel sostenere

l'illegittimità costituzionale di tutte le norme denunciate,

illustrando ulteriormente i motivi già dedotti.

Dopo gli adempimenti di rito, i quattro ricorsi, come sopra

proposti, vengono ora alla cognizione della Corte. Considerato in diritto :

1. - I quattro ricorsi, come sopra proposti, vanno riuniti, avendo

sostanzialmente per oggetto le stesse questioni di merito.

2. - In ordine cronologico debbono essere esaminati per primi i

ricorsi avverso il decreto-legge del Presidente della Repubblica 22

gennaio 1973, n. 2, e relativa legge di conversione (senza

modificazioni per quanto riguarda le norme impugnate) 23 marzo 1973, n.

36, recante "Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della

Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e

del gennaio 1973".

Fra le provvidenze adottate con il decreto e la legge di cui sopra

- oltre ad interventi finanziari a carico dello Stato a favore delle

popolazioni ed Enti danneggiati - vi sono, tra le altre, le seguenti:

a) la sospensione di termini ai fini di adempimenti tributari (art.

26) e l'ammissione a registrazione di qualunque atto senza le penalità

dovute per decorso di termini che siano venuti a scadere nel periodo

dal 28 dicembre 1972 al 4 febbraio 1973, purché la presentazione

dell'atto per la registrazione avvenga entro i 20 giorni successivi a

quest'ultima data (art. 28):

b) la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1973, di

imposte dirette, salvo successivo conguaglio a sospensione cessata

(artt. 27, 31 e 32);

c) l'attribuzione all'Intendente di finanza della potestà di

concedere lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e

relativa sovrimposta, nonché dell'imposta sul reddito agrario per

l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, nel caso di danni gravi ai

fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende

agrarie (art. 29) nonché l'attribuzione ai competenti uffici

distrettuali delle imposte dirette della facoltà di disporre, anche di

propria iniziativa, lo sgravio, con decorrenza dal 1 gennaio 1973,

dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul

reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e

addizionali nei comuni danneggiati, previa verifica dei danni riportati

dai fabbricati, da parte del competente ufficio tecnico erariale (art.

30).

Secondo la Regione siciliana, quanto disposto con i riportati artt.

26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, violerebbe gli artt. 20 e 36 dello Statuto

speciale, nonché gli artt. 2, 4, 7 e 8 delle relative norme di

attuazione, in quanto, pur non contestandosi che lo Stato abbia la

potestà esclusiva di sopprimere tributi o introdurne di nuovi per

tutto il territorio nazionale, non può, invece, farlo limitatamente

alla Regione siciliana, provocando una decurtazione delle entrate

regionali ed incidendo nella materia della riscossione, attribuita alla

competenza della Regione.

Così chiaritine i termini, entrambi i ricorsi risultano infondati.

Va osservato, al riguardo, innanzitutto, che la materia tributaria

non rientra fra quelle che, in forza dell'art. 14 dello Statuto, è

attribuita alla legislazione esclusiva della Regione, la quale ha,

invece, in tale materia, solo una competenza legislativa concorrente

(art. 36 dello Statuto e art. 6 delle norme di attuazione approvate con

d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). Inoltre, se è vero che ai sensi

dell'art. 36 dello Statuto e dell'art. 2 delle norme di attuazione

spettano alla Regione quasi tutte le entrate tributarie erariali

riscosse nell'ambito del suo territorio e tale riscossione (art. 8

delle norme di attuazione) è affidata alla Regione, tuttavia - come

risulta dal primo comma dell'art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - le

disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si

applicano anche nel territorio della Regione.

Nel quadro di questa normativa, non si può contestare, pertanto,

la potestà legislativa dello Stato in materia tributaria, anche se

esercitata limitatamente al territorio siciliano e per tributi la cui

riscossione compete alla Regione, salvo il divieto di operare un

sostanziale ed ingiustificato svuotamento dei diritti ad essa

attribuiti dall'art. 36 dello Statuto e dall'art. 2 delle norme di

attuazione.

Nel caso di specie va considerato poi che i provvedimenti normativi

impugnati sono stati adottati nell'esercizio di poteri di pronto

intervento - anch'essi di competenza dello Stato - in caso di pubbliche

calamità, i quali si estendono a tutto indistintamente il territorio

statale, ma che, ovviamente, vanno esercitati là dove se ne manifesti

la necessità, ossia là dove la pubblica calamità siasi verificata.

L'infondatezza dei ricorsi si rileva, del resto, anche dall'esame

delle singole norme impugnate. Infatti:

a) la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza ai

fini degli adempimenti tributari, disposti dall'art. 26 e la rimessione

in termini per la registrazione di atti senza penalità, disposta

dall'art. 28, rientrano esclusivamente nei poteri di intervento dello

Stato, nei casi di pubbliche calamità e non incidono, quindi, su

alcuna competenza regionale;

b) la sospensione della riscossione, preveduta dall'art. 27,

rientra ugualmente tra i provvedimenti di emergenza, di esclusiva

competenza statale, da adottare nei casi di pubblica calamità e non

incide sulle finanze della Regione in maniera sostanziale, in quanto

gli artt. 31 e 32 prevedono gli opportuni conguagli alla ripresa della

riscossione;

c) gli sgravi preveduti dagli artt. 29 e 30 trovano fondamento nel

principio generale che presupposto dell'imposizione tributaria è

l'esistenza di un cespite produttivo di reddito, venuta a mancare la

quale, viene a mancare altresì la base dell'imposizione e poiché i

tributi ai quali si riferiscono tali sgravi, anche se il relativo

gettito è attribuito alla Regione, sono tributi statali, solo allo

Stato, rispetto ad essi, competono le potestà d'imposizione e di

accertamento, con la relativa disciplina.

Va osservato a questo punto che la fase di riscossione, riservata

alla Regione, comincia soltanto dopo la formazione e la approvazione

del ruolo, che è atto statale riservato esclusivamente agli organi

statali.

Vi è pertanto una chiara e netta distinzione di sfere di

competenze e di attribuzioni: l'imposizione, accertamento, formazione

ed eventuali modificazioni, sospensioni, annullamenti dei ruoli

spettano allo Stato; la fase successiva spetta alla Regione.

Resta così dimostrato non soltanto che, per la parte normativa,

con gli impugnati provvedimenti non si è violata alcuna competenza

regionale, tanto più che gli sgravi non sono stati accordati

indiscriminatamente a tutti i contribuenti delle zone colpite, ma

soltanto a coloro che, attraverso gli accertamenti dei competenti

uffici finanziari, risultino aver subito danni tali da far venire meno

ogni reddito, ma anche che gli uffici finanziari competenti non possono

che essere quelli statali, non rimanendo in materia, per quanto

precede, alcun margine di competenza regionale, neppure di natura

amministrativa od esecutiva, col che è da escludere che vi sia stata

violazione dell'art. 20 dello Statuto speciale e dell'art. 8 delle

norme di attuazione.

3. - Il decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante "Ulteriori

provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti

dal terremoto del 1968" e la legge di conversione 15 aprile 1973, n.

94, vengono entrambi impugnati, nella loro integralità, perché, in

violazione dell'art. 21 dello Statuto speciale, al Consiglio dei

ministri, nel quale venne adottato il decreto-legge n. 8 del 1973, non

partecipò, né venne invitato a partecipare il Presidente della

Regione.

Di entrambi viene, poi, impugnato l'art. 10, con il quale sono

state prorogate, con il decreto, fino al 31 dicembre 1973, e con la

legge di conversione, fino al 31 dicembre 1974, limitatamente ai

tributi vigenti al 31 dicembre 1972, le esenzioni tributarie, già

prevedute dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e dall'art.

11 del d.l. 1 giugno 1971, n. 289.

Con tale art. 26 si concedeva l'esenzione fino al 31 dicembre 1970

dei tributi erariali, provinciali e comunali per i comuni delle

province di Agrigento, Palermo e Trapani (nell'articolo stesso

tassativamente elencati) i cui abitati erano stati dichiarati da

trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 11 del

decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,

nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Secondo la Regione ricorrente la proroga di tali esenzioni,

disposta con l'impugnato art. 10, sarebbe costituzionalmente

illegittima per violazione dell'art. 36 dello statuto e degli artt. da

1 a 4 delle norme di attuazione, in quanto comporterebbe la sottrazione

del corrispondente gettito delle entrate tributarie dal bilancio

regionale, nonché per violazione degli artt. 20 dello statuto ed 8

delle norme di attuazione, in quanto non è fatta salva la competenza

amministrativa della Regione, in ordine alla applicazione delle

disposte esenzioni.

4. - Tutte le doglianze della Regione, come precedentemente

riassunte, risultano prive di giuridico fondamento.

Anzitutto, come questa Corte ha deciso con la sentenza n. 151 del

16 maggio 1974, deve escludersi che la partecipazione al Consiglio dei

ministri dei Presidenti delle Regioni sia con voto deliberativo, come

previsto dall'invocato art. 21 dello statuto della Regione siciliana,

sia con voto meramente consultivo, come previsto da altri statuti

speciali, sia prescritta, quale che sia l'interesse delle Regioni nelle

materie che ne formino oggetto, anche per atti legislativi o, comunque,

ricollegantisi, quali presupposti, al procedimento legislativo vero e

proprio.

Viene così a cadere la censura di violazione dell'art. 21 dello

statuto siciliano, che, come si è sopra rilevato, se fondata, avrebbe

radicalmente inficiato il decreto legge n. 8 del 1973 e, di

conseguenza, la legge di conversione.

Per quanto, poi, riguarda le doglianze che investono l'art. 10,

valgono a dimostrarne la infondatezza le considerazioni sopra svolte a

confutazione dei ricorsi avverso il decreto-legge n. 2 del 1973 e

relativa legge di conversione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del d.l. 22 gennaio

1973, n. 2 (Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della

Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e

del gennaio 1973), nonché della legge di conversione 23 marzo 1973, n.

36, nella parte riguardante dette disposizioni, questioni sollevate in

riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale siciliano e agli

artt. 2, 4, 7 e 8 delle norme di attuazione in materia finanziaria

(d.P.R. n. 1074 del 1965);

b) dell'intero d.l. 12 febbraio 1973, n. 8 (Ulteriori provvidenze a

favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto

del gennaio 1968), e della relativa legge di conversione 15 aprile

1973, n. 94, in riferimento all'art. 21 dello Statuto regionale

siciliano, nonché dell'art. 10 di tale d.l. n. 8 del 1973 e della

legge n. 94 del 1973, nella parte relativa alla modificazione di detto

art. 10, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto regionale

siciliano ed agli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 delle norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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