Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1963 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 42d.P.R. 818/1957

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre

1962 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di

Guidotti Vittoria, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 2 marzo

1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Biagio Petrocelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Guidotti Vittoria

davanti al Pretore di Sampierdarena la difesa dell'imputata eccepiva la

illegittimità costituzionale dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957,

n. 818, contenente norme di attuazione e coordinamento della legge 4

aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti. La norma impugnata, secondo la difesa della Guidotti,

prevedendo particolari limiti e termini nella procedura di oblazione

concernente le contravvenzioni in materia di assicurazione

obbligatoria, eccederebbe i limiti della delega contenuta nell'art. 37

della citata legge n. 218.

Questa norma contiene la delega al Governo di emanare, in

conformità dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla legge n.

218, oltre che norme transitorie e di attuazione, norme intese a

coordinare le vigenti disposizioni in materia di assicurazione sociale

con quelle contenute nella legge stessa e a raccogliere in un unico

testo le disposizioni che regolano la materia. Per il pagamento delle

somme stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per la

definizione delle domande di oblazione, la norma impugnata prevede un

termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della

decisione adottata dall'Istituto.

Decorso questo termine, il procedimento penale, sospeso in seguito

alla domanda di oblazione, riprende il suo corso ed il contravventore

non può più avvalersi del beneficio dell'oblazione.

Il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, con

ordinanza del 14 novembre 1962, sospendeva il giudizio e rimetteva gli

atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sul n. 60 della Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1963.

Non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

Si è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.

42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in quanto si è ritenuto che

questa norma, col prevedere particolari limiti e termini in ordine alla

procedura di oblazione per le contravvenzioni in materia di

assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, avrebbe

ecceduto i limiti della delega contenuta nell'art. 37 della legge 4

aprile 1952, n. 218.

La questione non è fondata. In virtù della delega di cui

all'articolo 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'art. 42 del D.P.R.

26 aprile 1957, n. 818, ha la finalità di coordinare le norme per la

procedura di oblazione concernente le contravvenzioni in materia di

assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti con tutte

le norme analoghe relative alle altre forme di assicurazione

obbligatoria. L'art. 24 della legge n. 218 non prevede alcun termine

per il pagamento da parte del contravventore della somma fissata per

l'oblazione, ma termini del genere sono invece previsti da talune altre

disposizioni preesistenti: l'art. 143 del R.D. 28 agosto 1924, n.

1422, che ne fissa la misura in dieci giorni; e l'art. 112 del R.D.L. 4

ottobre 1935, n. 1827, che lascia invece all'Istituto di previdenza di

stabilire di volta in volta il termine per il pagamento.

Pertanto non può ravvisarsi alcun eccesso di delega nella

disposizione impugnata, la quale, in sede di coordinamento di quelle

norme, e in attuazione dello scopo fissato dalla legge delega, si è

limitata a riprodurre la previsione del termine e a fissarne la misura

in maniera uniforme per tutte le specie di assicurazione obbligatoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 42 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sollevata dal Pretore

di Sampierdarena con ordinanza del 14 novembre 1962, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1963:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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