Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1975 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, n. 1438, e 27 dicembre

1952, n. 3843 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 22

giugno 1973 dal tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente

tra Saraceni Massimiliana e lo Ente di sviluppo nella Toscana e nel

Lazio, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Visti gli atti di costituzione di Saraceni Massimiliana e dell'Ente

di sviluppo;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Alessandro di Majo, per Saraceni Massimiliana, e

l'avv. Guido Ruo, per l'Ente di sviluppo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel giudizio civile, promosso da Massimiliana Saraceni in

Ricci contro l'Ente di sviluppo nella Toscana e nel Lazio, avente per

oggetto la restituzione di terreni, che sarebbero stati

illegittimamente espropriati in territorio di Orbetello in attuazione

di riforma fondiaria, o quantomeno il risarcimento dei danni, il

tribunale di Grosseto, a seguito di una consulenza tecnica disposta al

fine di appurare l'effettiva consistenza dei terreni appartenenti

all'attrice alla data del 15 novembre 1949 e le eventuali variazioni

catastali del 23 gennaio 1951, ha sollevato, con ordinanza 22 giugno

1973, la questione di legittimità costituzionale dei d.P.R. 6

settembre 1952, n. 1438, e 27 dicembre 1952, n. 3843, nella loro

relazione con la legge delega 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento

agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Il collegio, nel prendere atto che la consulenza tecnica avrebbe

posto in evidenza che i decreti impugnati si sarebbero riferiti, ai

fini dell'applicazione delle tabelle di scorporo annesse alla legge 21

ottobre 1950, n. 844, non già alle risultanze del catasto vigente alla

data del 15 novembre 1949, bensì alle variazioni introdotte negli atti

catastali il 23 gennaio 1951, con conseguente espropriazione di una

quota di reddito dominicale superiore a quella prevista nella legge, ha

ritenuto dove ravvisare nei decreti stessi un eccesso di delega nei

confronti dell'art. 4 della citata legge n. 841 del 1950.

La sollevata eccezione troverebbe riscontro, ad avviso del

tribunale, nella costante giurisprudenza della Corte costituzionale,

che avrebbe ripetutamente affermato l'esigenza della determinazione

delle quote di scorporo sui dati catastali esistenti alla data del 15

novembre 1949, o, comunque, alla consistenza effettiva dei beni a tale

data.

In ordine alla proponibilità e rilevanza della questione lo stesso

collegio osserva che la soluzione di questa sarebbe pregiudiziale

rispetto alla domanda attrice di risarcimento dei danni in quanto i due

decreti presidenziali emessi nel 1952 sarebbero vere e proprie leggi le

quali trarrebbero tale loro dignità dalla delegazione concessa

dall'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dagli artt. 1 e 2

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contrariamente all'assunto

dell'Ente convenuto.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono regolarmente

costituiti la parte attrice, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio

di Majo e l'Ente convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ruo.

3. - La parte attrice fa proprie, nelle sue deduzioni, le

motivazioni sviluppate nell'ordinanza dal giudice a quo a sostegno

della proposta questione.

4. - La difesa dell'Ente pur prendendo atto della ormai consolidata

giurisprudenza costituzionale in materia, prospetta alla Corte la

possibilità di un riesame del proprio orientamento per quanto riguarda

l'esclusione dall'ambito degli accertamenti demandati al giudice di

merito delle indagini attinenti alla classe di produttività e alla

qualità di coltura dei terreni sottoposti all'esproprio e sotto il

profilo che le valutazioni estimative sarebbero di competenza

dell'autorità amministrativa e non già di quella giudiziaria.

Per la difesa, infatti, i dati catastali relativi verrebbero in

esame solo ai fini di accertare se essi, in quanto superati dalla

realtà della situazione dei terreni al 15 novembre 1949, non fossero

più tali da costituire una limitazione al governo nell'esercizio del

potere delegato, e se piuttosto dovessero valere a tali fini i dati

successivamente accertati dall'autorità amministrativa quando essi

riflettessero una situazione già esistente alla stessa data del 15

novembre 1949. L'indagine sarebbe, pertanto, costituzionale,

"trattandosi di valutare del vincolo che dall'atto amministrativo,

vigente al 15 novembre 1949, ma sicuramente errato e non aggiornato e

successivamente corretto e aggiornato, potesse derivare all'attività

legislativa delegata al governo".

Per quanto specificatamente attiene alla questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3843, la difesa

dell'Ente obietta che tale legge delegata avrebbe esaurito i suoi

effetti quale autorizzazione al conservatore dei registri immobiliari a

trascrivere il vincolo di indisponibilità nel quadro della cosiddetta

procedura "del terzo residuo" concretizzatasi in un atto amministrativo

accettato ed eseguito e diventato esecutivo per non essere stato

impugnato nei termini. Conseguirebbe da ciò che la dichiarazione di

incostituzionalità opererebbe non già su una norma in vigore,

presente nell'ordinamento, ma "su una norma che avrebbe avuto vigore in

un periodo di tempo circoscritto".

D'altra parte, a parere della difesa, alla dichiarazione di

incostituzionalità di tale decreto non potrebbe conseguire lo

accertamento della verità derivata dal successivo atto amministrativo

di trasferimento di proprietà (d.P.R. 1 febbraio 1957) per essere

questo, in mancanza di impugnativa, diventato esecutivo.

Sotto questo profilo, si assume, infine, difetterebbe addirittura

"la imprescindibile incidentalità" tra la questione di legittimità

costituzionale prospettata in ordine al decreto numero 3843 del 1952 e

il procedimento pendente davanti al giudice di merito che l'ha

promosso.

Conclude la difesa dell'Ente chiedendo che la Corte, dichiarando

l'incostituzionalità del d.P.R. 6 settembre 1952, n. 1438, in parte

qua, voglia disporre che il giudice di merito nell'indagine conseguente

consideri i dati catastali, anche successivi al 15 novembre 1949, ove

rispecchino l'effettiva situazione a tale data e dichiarare

inammissibile la questione di incostituzionalità del d.P.R. 27

dicembre 1952, n. 3843. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte è chiamata a decidere

sulla legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione, del d.P.R. 6 settembre 1952, n. 1438, avente per

oggetto, per gli effetti di cui all'art. 4 della legge di riforma

fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, il trasferimento in proprietà

all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del

territorio del Fucino di terreni di proprietà di Saraceni Filippo fu

Massimiliano siti in Comune di Orbetello, nonché del d.P.R. 27

dicembre 1952, n. 3843, di approvazione del piano particolareggiato

d'espropriazione compilato, in applicazione dell'art. 9 della precitata

legge di riforma, dall'Ente stesso.

Si denuncia un eccesso di delega da parte del legislatore per

essersi riferito con le disposizioni di legge impugnate, ai fini della

compilazione delle tabelle di scorporo, non già alle risultanze

catastali vigenti al 15 novembre 1949, come imporrebbe l'art. 4 della

legge 1950, n. 841, bensì alle variazioni intervenute al 23 gennaio

1951, come accertato da consulenza tecnica regolarmente disposta.

2. - L'Ente espropriante non contesta, relativamente al d.P.R. n.

1438 del 1952, il vizio di legittimità costituzionale di tale

disposizione legislativa sulla base della ormai consolidata

giurisprudenza della Corte costituzionale, ma richiede una revisione

dell'indirizzo giurisprudenziale circa la classe dei terreni e la

valutazione di estimo catastale.

Per quanto attiene, invece, al d.P.R. n. 3843 del 1952, la difesa

dell'Ente eccepisce che avendo il provvedimento in questione già

esaurito i suoi effetti, la dichiarazione di incostituzionalità

opererebbe non già su un atto in vigore, presente nell'ordinamento, ma

su un atto valido per un tempo circoscritto a seguito del d.P.R. 1

febbraio 1957, con il quale è stato eliminato il vincolo di

indisponibilità e disposta la espropriazione dei terreni, ai sensi

dell'art. 9 della legge n. 841 del 1950.

3. - La Corte rileva che risultando dagli atti essersi, nei

provvedimenti impugnati, tenuto conto, ai fini dell'esproprio, di dati

catastali diversi da quelli esistenti al 15 novembre 1949, deve essere

accolta, in base alla propria costante giurisprudenza, la questione di

legittimità costituzionale dei precitati decreti presidenziali per

violazione dell'art. 4 della legge numero 841 del 1950, atteso il loro

contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

In ordine alla richiesta, da parte della difesa dell'Ente, di una

revisione dell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte circa il

classamento dei terreni e l'estimo catastale, la Corte stessa non ha

che da riportarsi alla propria sentenza del 27 febbraio 1974 relativa

ad altro giudizio identico all'attuale e nel corso del quale era stata

formulata analoga richiesta negli stessi termini. In tale sentenza è

stato ulteriormente ribadito il principio secondo cui "la consistenza

dei terreni soggetti a scorporo deve essere quella reale e non quella

risultante dai dati catastali vigenti all'epoca a cui si riferisce la

legge, onde nell'esame del merito successivo alla dichiarazione di

illegittimità costituzionale dei decreti che, come quelli in esame,

erroneamente si siano basati su dati catastali diversi da quelli

prescritti, compete al giudice ordinario ogni ulteriore indagine

tendente ad accertare la corrispondenza dei dati del vecchio catasto

alla situazione di fatto esistente al 15 novembre 1949 e ciò

limitatamente alla estensione dei terreni e con esclusione, in ogni

caso, di valutazioni attinenti all'estimo catastale, come tali

sottratte alla competenza del giudice ordinario".

4. - Per quanto specificamente attiene al d.P.R. n. 3843 del 1952

non valgono le argomentazioni della difesa dell'Ente dirette ad

ottenere una dichiarazione di inammissibilità della sollevata

eccezione di incostituzionalità di tale decreto.

Il decreto n. 3843 del 1952 è intimamente connesso a quello n.

1438 dello stesso anno in quanto si inserisce, come quest'ultimo, in

quel procedimento di espropriazione che ha tratto la sua derivazione

dalla legge n. 841 del 1950. Il primo decreto costituisce il

presupposto del secondo, per cui la sua illegittimità costituzionale

comporta, come conseguenza logica e inderogabile, la illegittimità

costituzionale di quest'ultimo.

Invero, la determinazione del terzo residuo di cui all'articolo 9

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fu fissata sulla base del piano

particolareggiato di espropriazione approvato col ricordato d.P.R. n.

1438 del 1952, e, quindi, riferito a dati non conformi a legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 6 settembre 1952, n. 1438, e 27 dicembre

1952, n. 3843, in quanto per la formulazione del piano di

espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in

attuazione nella zona, successivamente al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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