Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1969 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

citata

  • art. 50d.P.R. 1378/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 2

ottobre 1960, n. 1378, recante norme sul trattamento economico e

normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la

produzione del cemento, promossi con due ordinanze rispettivamente

emesse il 26 aprile 1968 ed il 21 febbraio 1969 dal tribunale di

Palermo nei procedimenti civili vertenti tra Tilotta Giuseppe e la

ditta Conigliaro e Ghilardi e tra Lo Forti Rosario e la ditta predetta,

iscritte al n. 121 del registro ordinanze 1968 ed al n. 181 del

Registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968 e n. 152 del 18 giugno 1969.

Visto l'atto di costituzione degli eredi del Tilotta;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1969 il Giudice relatore

Angelo De Marco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione in data 20 settembre 1967 Giuseppe Tilotta

conveniva davanti al tribunale di Palermo la ditta Conigliaro e

Ghilardi, esercente la produzione di cemento, per il pagamento di

compenso per lavoro straordinario e di altre somme, che assumeva

dovutegli in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso fra le parti.

Il tribunale adito, con ordinanza 26 aprile 1968, rilevato:

che nessuna delle due parti aveva recepito la contrattazione

relativa ai lavoratori addetti all'industria del cemento;

che, pertanto, alla controversia dovevano essere applicati o,

secondo la tesi dell'attore, il contratto collettivo nazionale del 24

ottobre 1958 per gli "intermedi", o, secondo la tesi della ditta

convenuta, il contratto collettivo nazionale per gli impiegati dell'11

dicembre 1958, entrambi cogenti in forza del decreto presidenziale 2

ottobre 1960, n. 1378, ed emanati entrambi in esecuzione della

legge-delega 14 luglio 1959, n. 741;

che sia l'art. 50 del contratto collettivo per gli intermedi, sia

l'art. 44 del contratto collettivo per gli impiegati, sopra richiamati,

dispongono che le controversie tra prestatori e datori di lavoro

debbono essere sottoposte alle rispettive associazioni sindacali ed, in

caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria alle

competenti associazioni sindacali centrali;

tanto rilevato e ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio e la non

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del decreto presidenziale 2 ottobre 1960, n. 1378,

nella parte in cui rende obbligatorio il tentativo di conciliazione

preveduto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale 24 ottobre

1958 per gli "intermedi" e dell'art. 44 del contratto collettivo

nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati delle industrie

cementifere, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n.

741, in relazione all'articolo 76 della Costituzione (eccesso di

delega) sollevava d'ufficio tale questione e per l'effetto rimetteva

gli atti a questa Corte, sospendendo il procedimento in corso.

La rilevanza viene motivata col rilievo che, in caso di legittimità

della norma denunziata, la domanda giudiziale dovrebbe essere

dichiarata improponibile.

La non manifesta infondatezza viene motivata con il richiamo alla

sentenza di questa Corte n. 56 del 1965, con la quale è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

decreto presidenziale 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui

rende obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto nazionale

collettivo di lavoro 24 luglio 1959 per gli edili, ravvisando una

perfetta identità di situazione col caso in contestazione.

Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, il

giudizio viene ora alla cognizione della Corte.

Si sono costituiti gli eredi dell'attore Giuseppe Tilotta, nel

frattempo deceduto, il di cui patrocinio, con memoria depositata il 30

luglio 1968, chiede che la sollevata questione venga dichiarata

fondata, riproducendo le considerazioni contenute nell'ordinanza di.

rinvio.

Con altra ordinanza in data 21 febbraio 1969, lo stesso tribunale di

Palermo, nel corso del giudizio promosso da Rosario Lo Forti contro la

medesima ditta Conigliaro e Ghilardi, in relazione a richieste

pecuniarie relative a rapporto impiegatizio, ha sollevata, con identica

motivazione, analoga questione di legittimità costituzionale,

limitatamente, peraltro, all'art. 44 del contratto nazionale collettivo

11 dicembre 1958 per gli impiegati dell'industria cementizia.

Nel giudizio così instaurato, che viene pure oggi alla cognizione

della Corte, non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, coma sopra promossi, vanno riuniti, avendo per

oggetto la medesima questione, quella cioè della validità erga omnes

delle clausole di contratti collettivi che impongano il previo

tentativo di conciliazione, sollevata, nella specie, in ordine

all'articolo unico del D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1378 - emanato in

forza della delega contenuta nell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n.

741 - con il quale è stato conferito valore di legge alle norme sul

trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle

imprese esercenti la produzione del cemento ed amianto-cemento e la

produzione promiscua di cemento, calce e gesso, contenute nel contratto

collettivo 24 ottobre 1958.

2. - La questione è stata più volte esaminata da questa Corte', in

relazione a contratti collettivi riguardanti altre categorie di

lavoratori ed è stata risolta (sentenze n. 129 del 1963; n. 45 e n.

56 del 1966; n. 9 del 1967; n. 12 del 1969) nel senso della

illegittimità costituzionale di tali clausole: ciò in base alla

considerazione che la delega conferita al Governo dall'art. 1 della

legge n. 741 del 1959, per la emanazione di norme aventi forza di legge

alle clausole dei contratti collettivi, stipulati anteriormente alla

legge stessa, trova un preciso limite nel fine di assicurare minimi di

trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una

determinata categoria; fine dal quale esorbita, con conseguente eccesso

della delega, ogni estensione a clausole che abbiano per oggetto la

predisposizione di procedimenti e modalità, rivestenti carattere

meramente strumentale rispetto alla disciplina predetta.

In conformità con la richiamata costante giurisprudenza analoga

pronunzia di incostituzionalità deve adottarsi in ordine alle

disposizioni denunziate dal Tribunale di Palermo con le ordinanze di

cui in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1960, n. 1378, nella

parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di

conciliazione, preveduto dall'art. 50 del contratto collettivo

nazionale 24 ottobre 1958 per gli intermedi e dall'art. 44 del

contratto collettivo nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati,

dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento ed

amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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