Corte costituzionale

Sentenza n. 160/2001

Altra decisione · depositata il 22/05/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

sottoposizione a controllo preventivo di legittimità - effettuata

dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna,

con delibera del 29 giugno 2000 - del decreto del presidente della

giunta regionale 13 gennaio 2000, n. 4, concernente la ridefinizione

dei Servizi dell'Amministrazione regionale e delle posizioni

dirigenziali di staff e ispettive, promosso con ricorso della Regione

Sardegna, notificato il 5 settembre 2000, depositato in cancelleria

il 12 successivo ed iscritto al n. 41 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Benedetto Ballero e Sergio Panunzio per la

Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 23 agosto e il 5 settembre 2000 e

depositato il 12 settembre 2000, la Regione autonoma della Sardegna

ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente

del Consiglio dei ministri, chiedendo che questa Corte, previa

sospensione cautelare dell'atto impugnato, dichiari che non rientra

nelle attribuzioni della Corte dei conti, sezione di controllo per la

Regione autonoma della Sardegna, sottoporre al controllo preventivo

di legittimità il decreto del Presidente della Giunta regionale

13 gennaio 2000, n. 4, e dichiarare l'inefficacia di tale decreto; e

conseguentemente annulli la deliberazione adottata dalla medesima

sezione di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 in data

28-29 giugno 2000, perché in contrasto con la legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con

particolare riferimento agli artt. 3, lettera a), 6, 27, 34 e 54,

nonché con il d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, così come modificato

dal d.lgs. 9 marzo 1998, n. 74, che contiene norme di attuazione

dello statuto.

Con la deliberazione impugnata, la sezione di controllo della

Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna ha accertato

l'assoggettamento al controllo di legittimità del decreto del

Presidente della giunta regionale 13 gennaio 2000, n. 4 (pubblicato

nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna

15 gennaio 2000 e recante la ridefinizione dei servizi delle

direzioni generali della presidenza della giunta e degli assessorati,

la costituzione delle posizioni dirigenziali di "staff", con

definizione delle loro competenze, e la determinazione del

contingente numerico dei dirigenti ispettori), sul presupposto della

sua natura regolamentare, e ne ha dichiarato l'inefficacia allo stato

degli atti in mancanza della dimostrazione dell'intervenuta

approvazione da parte del consiglio regionale.

In base allo statuto speciale di autonomia della Sardegna, mentre

le funzioni normative - tanto legislative che regolamentari - sono di

competenza del consiglio regionale (art. 27), la giunta è organo

esecutivo della Regione (art. 34). Il controllo preventivo di

legittimità sugli atti della Regione, esercitato dalla Corte dei

conti, è circoscritto, ai sensi del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21,

come modificato dal d.lgs. 9 marzo 1998, n. 74, ai regolamenti, di

competenza del consiglio regionale, e agli atti dell'esecutivo

costituenti adempimento di obblighi comunitari.

La Regione ricorrente, nel considerare l'estensione e la

profondità del controllo della Corte dei conti aspetti essenziali

della autonomia ad essa costituzionalmente garantita, esclude che il

decreto del Presidente della giunta regionale n. 4 del 2000 potesse

essere sottoposto a controllo preventivo di legittimità. Ad avviso

della Regione, gli artt. 13 e 71 della legge regionale 13 novembre

1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione

degli uffici della Regione), di cui il decreto costituisce

attuazione, avrebbero, non soltanto delegificato, ma anche

deregolamentato la materia della organizzazione degli uffici

regionali, che invece era in precedenza (secondo la legge regionale

17 agosto 1978, n. 51) disciplinata dalla legge e dai regolamenti

regionali; ed avrebbero cura di definire sempre come "decreto del

presidente della giunta", e mai come "regolamento", il provvedimento

di istituzione (art. 13) e di prima definizione (art. 71) dei

servizi. La legge regionale distinguerebbe le diverse fonti in

materia di organizzazione, individuando come tali, oltre alla legge,

anche i "regolamenti" e gli "atti di organizzazione" di natura non

regolamentare attribuiti al presidente della giunta previa conforme

delibera della giunta stessa o ai singoli assessori su proposta dei

direttori generali. Nell'ambito di tale ripartizione, la

configurazione data dall'art. 13, comma 2, della legge regionale

n. 31 del 1998 al decreto del presidente della giunta sarebbe quella

di un atto attribuito alla competenza propria e sostanziale

dell'esecutivo, da non confondere con gli atti di mera iniziativa

che, in materia regolamentare, oltre che legislativa, competono alla

giunta regionale. Questa volontà del legislatore, oltre a risultare

positivamente dalla corretta interpretazione delle norme vigenti,

sarebbe confermata anche dai lavori preparatori della legge

regionale.

La natura non regolamentare del decreto del presidente della

giunta n. 4 del 2000 emergerebbe anche dai seguenti indici:

(a) l'atto in questione non si autoqualifica come regolamento

- laddove invece sarebbe ormai prevalente la tesi che per

l'individuazione della natura regolamentare o meno di un atto è

determinante l'autoqualificazione -;

(b) esso proviene da un'autorità regionale - la giunta, alla

cui deliberazione si conforma il decreto del suo Presidente priva di

qualsiasi potestà regolamentare, nella Regione Sardegna attribuita

dall'art. 27 dello statuto esclusivamente al consiglio regionale;

(c) esso, per il suo contenuto, sarebbe privo dei caratteri

della innovatività, della generalità e della astrattezza.

La Corte dei conti, esercitando il controllo preventivo di

legittimità sul provvedimento del presidente della giunta regionale,

avrebbe violato le attribuzioni costituzionali della Regione autonoma

della Sardegna di cui agli artt. 3, lettera a), 6, 34 e 54 dello

statuto, e all'art. 5 delle "Norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Sardegna concernenti il controllo sugli atti della

regione", di cui al d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, come sostituito

dall'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, anche in

relazione all'art. 27 dello statuto speciale. La deliberazione

impugnata costituirebbe una violazione delle prerogative

autonomistiche della Regione Sardegna, perché pretenderebbe di

sottoporre al controllo di legittimità un decreto del presidente

della giunta regionale che invece (in base allo statuto ed alle

relative norme di attuazione) non sarebbe sottoposto né

sottoponibile a quel controllo, in quanto espressione delle

attribuzioni amministrative proprie della giunta in una materia di

esclusiva competenza della regione (artt. 3, lettera a) 6 e 34 dello

statuto). In tal modo sarebbero state violate le competenze

legislative della regione e quelle amministrative costituzionalmente

spettanti alla giunta regionale; sarebbe stata data una applicazione

modificativa dello statuto volta ad estendere la competenza del

consiglio anche agli atti amministrativi generali; ancora, sarebbe

stato esteso l'ambito del controllo rimesso alla Corte dei conti.

La deliberazione della Corte dei conti, da cui è sorto il

conflitto, costituirebbe, inoltre, una disapplicazione degli

artt. 12, 13, 14 e 71 della legge regionale n. 31 del 1998. Senza

farsi carico di proporre una questione di costituzionalità, la Corte

dei conti - affermando la competenza del Consiglio regionale

all'approvazione dell'atto, con la forma del regolamento, pur in

presenza di disposizioni legislative per le quali la competenza è

invece attribuita, come potere sostanzialmente proprio, alla giunta

regionale ed al suo presidente - avrebbe formulato valutazioni di

carattere sostanziale, incompatibili con la vigenza della legge

regionale e che presuppongono la sua disapplicazione come se ne fosse

stata già accertata l'incostituzionalità.

La Regione contesta l'argomentazione alla base della impugnata

deliberazione, secondo la quale lo schema procedimentale di cui

all'art. 13 della legge regionale sarebbe sostanzialmente compatibile

con la prima fase della sequenza procedimentale, finalizzata

all'emanazione dei regolamenti regionali. Sostiene al riguardo che

per i regolamenti di iniziativa della giunta vi è una mera nota di

trasmissione al presidente del consiglio regionale della

deliberazione collegiale, non pubblicata nel Bollettino Ufficiale e

non già un decreto del presidente della Regione, del quale la legge

abbia previsto la pubblicazione nel Bollettino.

La ricorrente denuncia la violazione, sotto ulteriore profilo,

delle attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna. Nei

confronti degli atti della Regione Sardegna sottoposti al controllo

preventivo di legittimità, la sezione regionale di controllo della

Corte dei conti ha il potere o di vistare e conseguentemente

registrare l'atto, oppure di rifiutare il visto e la registrazione.

Nel caso in esame, la sezione di controllo non aveva l'atto (in

originale o copia autentica) su cui potere esercitare il suddetto

potere; sicché, in conseguenza della mancata trasmissione dell'atto

da parte della Regione, lo Stato avrebbe potuto semmai sollevare un

conflitto di attribuzione. La Corte dei conti non aveva il potere -

che invece essa ha preteso di esercitare con la deliberazione

impugnata - di "dichiarare l'inefficacia" del decreto del presidente

della giunta, già pubblicato, esecutivo ed attuato concretamente con

innumerevoli atti conseguenti.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso,

previo rigetto dell'istanza cautelare, venga dichiarato inammissibile

e comunque infondato.

Secondo l'Avvocatura, il decreto del presidente della giunta in

questione sarebbe un regolamento di organizzazione, trattandosi di un

atto normativo articolato in più disposizioni, con carattere di

generalità ed astrattezza (funzione tipica dei regolamenti),

pubblicato nel Bollettino Ufficiale (come previsto per i

regolamenti), ma non sottoposto all'approvazione del consiglio

regionale.

Una volta che la funzione di controllo (a livello costituzionale)

è attribuita alla Corte dei conti, sarebbe compito della Corte

stessa l'interpretazione degli atti amministrativi al fine di

stabilirne la natura giuridica. La qualificazione di un atto non può

spettare al soggetto passivo del controllo, perché, se così fosse,

sarebbe facile sfuggire al controllo qualificando l'atto tra quelli

non soggetti alla potestà tutoria. Difatti rientra nel "potere

proprio di ciascun organo dotato di garanzie procedimentali ...

accertare le situazioni che, in base alla legge, costituiscono il

presupposto per l'esercizio delle sue funzioni" (sentenza n. 470 del

1997).

L'Avvocatura sostiene che difetterebbero gli estremi del

conflitto di attribuzione, perché la Corte dei conti non avrebbe

invaso alcuna competenza della Regione, non si sarebbe cioè

sostituita nella competenza funzionale di alcun organo regionale, ma

avrebbe inteso far rispettare la competenza del consiglio regionale

prevista dall'art. 27 dello statuto.

In ogni caso, non vi sarebbe la violazione dei parametri

costituzionali invocati: non degli artt. 3 e 6 dello statuto, perché

la Corte dei conti non avrebbe contestato alla Regione la competenza

legislativa ed amministrativa in materia di ordinamento degli uffici

e stato giuridico del personale; né dell'art. 27, in quanto la

delibera della Corte dei conti ne chiederebbe proprio la puntuale

applicazione; né dell'art. 34, in quanto la Corte non avrebbe negato

alla giunta la competenza nell'attività amministrativa; né, infine,

dell'art. 5 delle norme di attuazione concernenti il controllo sugli

atti della Regione, in ordine al quale la censura non sarebbe

motivata.

La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri esclude che

la legge regionale n. 31 del 1998 abbia carattere realmente

innovativo, aggiungendo alla legge e al regolamento, ai fini della

disciplina dei servizi, gli atti di organizzazione. Anche prima

esistevano atti di organizzazione diversi dalla legge o dal

regolamento, e ciò si ricaverebbe dall'art. 71 della legge

regionale, che altrimenti sarebbe una disposizione superflua.

Infine, la tesi, prospettata nel ricorso introduttivo, secondo

cui la Corte dei conti non avrebbe avuto il potere di dichiarare

l'inefficacia di un atto non sottoposto al visto e alla

registrazione, è ritenuta dall'Avvocatura contraria alla ratio della

funzione di controllo, la quale consiste nella possibilità che un

organo sindachi a fini di riparazione o di prevenzione, e in vista

della salvaguardia degli interessi sui quali è chiamato a vigilare,

l'operato di altri organi.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione autonoma della

Sardegna ha depositato una memoria illustrativa.

Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata

dall'Avvocatura sul rilievo che il decreto in questione sarebbe un

tipico caso di regolamento di organizzazione, la Regione replica che

la "tipizzazione" dei regolamenti regionali e degli atti di

organizzazione relativi agli uffici della Regione Sardegna risulta

stabilita dalla legge regionale n. 31 del 1998, la quale, agli

artt. 2, 13, 14 e 71, affida ad un atto amministrativo generale, e

non ad un regolamento, l'istituzione, la modifica e la soppressione

dei servizi. Tale disciplina legislativa regionale sarebbe conforme

agli indirizzi delle più recenti leggi di riforma

dell'amministrazione approvate dallo Stato - si richiamano, a tale

proposito, l'art. 2, comma l, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

l'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha aggiunto

un comma 4-bis all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

l'art. 4, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - tendenti non

soltanto a "delegificare" la materia dell'ordinamento degli uffici

della pubblica amministrazione, ma a sottrarre gran parte di essa

alla disciplina degli stessi regolamenti e ad attribuirla invece ad

atti di organizzazione, anche generali, ma non normativi, di

competenza del complesso Governo-pubblica amministrazione.

Né sarebbe sostenibile la tesi - prospettata dall'Avvocatura per

eccepire l'inammissibilità del ricorso - secondo cui sarebbe

insindacabile la qualificazione giuridica di un atto (come, nel caso

di specie, la qualificazione del decreto del presidente della giunta

nel senso di una sua pretesa natura regolamentare) che la Corte dei

conti abbia effettuato nell'esercizio dei suoi poteri di controllo.

Al contrario, proprio il giudizio per conflitto di attribuzione -

costituendo l'istituto di chiusura del sistema delle garanzie

costituzionali in ordine al riparto di competenze fra Stato e Regioni

(e fra poteri) - sarebbe la sede propria per lo svolgimento di un

sindacato sull'uso di quel potere qualificatorio, quando il cattivo

esercizio di quel potere si risolva in una lesione di attribuzioni

costituzionali.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura, gli artt. 3 e

6 dello statuto speciale sarebbero violati, giacché la Corte dei

conti, pretendendo di trattare il decreto in questione come un

regolamento di competenza del consiglio, da un lato lederebbe le

attribuzioni amministrative della giunta, e dall'altro si porrebbe in

contrapposizione con la diversa qualificazione che di quell'atto ha

dato la legge regionale. Né potrebbe sostenersi che la deliberazione

della Corte dei conti che ha dato luogo al conflitto sarebbe conforme

agli artt. 27 e 34 dello statuto, là dove richiederebbe (secondo

l'Avvocatura) la puntuale applicazione di quegli articoli. Si

tratterebbe, difatti, di un'obiezione tautologica, poiché darebbe

per acquisito ciò che invece è contestato dal ricorso e costituisce

la principale questione di merito oggetto del conflitto.

Nel ribadire la natura non regolamentare del decreto in esame, la

Regione ne espone il contenuto, osservando che esso consiste in

determinazioni puntuali riguardanti l'organizzazione di singole

strutture burocratiche. Il carattere non normativo del decreto

sarebbe confermato dal fatto che in esso difetterebbe il requisito

della innovatività. Ciò non soltanto perché le disposizioni

contenute nel decreto, anziché innovare le norme preesistenti, si

limiterebbero ad applicarle (come in genere tutti gli atti

amministrativi di organizzazione); ma più specificamente perché i

decreti del presidente della giunta previsti dagli articoli 13, comma

2, 14, e 71, commi 4 e 5, della legge regionale n. 31 del 1998

intervengono in una materia (quella della istituzione e ridefinizione

dei servizi e delle posizioni dirigenziali di "staff") che quella

stessa legge avrebbe ormai "deregolamentato", attribuendola ad atti

amministrativi di organizzazione e consentendo ad essi di sostituire

la loro disciplina a quella eventualmente già disposta in passato da

disposizioni regolamentari. Considerato in diritto

1. - La Regione autonoma della Sardegna solleva conflitto di

attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione alla delibera

n. 14/2000 in data 28-29 giugno 2000 della Corte dei conti, sezione

di controllo per la Regione Sardegna. Con tale delibera l'organo di

controllo, esaminato il decreto del presidente della giunta regionale

13 gennaio 2000, n. 4, recante la ridefinizione dei servizi in cui si

articolano le direzioni generali della presidenza della giunta e

degli assessorati, la costituzione delle posizioni dirigenziali di

"staff", con definizione delle loro competenze, e la determinazione

del contingente numerico dei dirigenti ispettori, ha ritenuto che si

tratti di un atto "avente natura regolamentare", e come tale ne ha

accertato l'assoggettamento al controllo di legittimità sugli atti

amministrativi; e ne ha dichiarato la "inefficacia allo stato degli

atti" in mancanza della dimostrazione dell'intervenuta approvazione

da parte del consiglio regionale, cui spetta, ai sensi dell'art. 27

dello statuto speciale, la competenza ad adottare i regolamenti. A

parere della Corte dei conti, infatti, il decreto del presidente

della giunta, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale

13 novembre 1998, n. 31, ai fini della istituzione, modificazione o

soppressione dei servizi, dovrebbe intendersi come adempimento della

sola prima fase del procedimento di formazione del regolamento, a cui

dovrebbe fare seguito la seconda fase, consistente nell'approvazione

da parte del consiglio regionale. In sostanza il decreto del

presidente della giunta n. 4 del 13 gennaio 2000 non dovrebbe

considerarsi come atto mirante direttamente a stabilire la disciplina

organizzativa in esso definita, ma come proposta indirizzata al

consiglio regionale, la cui approvazione soltanto sarebbe idonea a

conferire efficacia a detta disciplina: per questo esso dovrebbe

essere ritenuto, secondo la Corte dei conti, inefficace "allo stato

degli atti", in quanto non (ancora) approvato dal consiglio.

La Regione contesta il carattere regolamentare dell'atto in

questione e l'interpretazione della legge regionale n. 31 del 1998

adottata dall'organo di controllo, sostenendo che tale legge ha

demandato la istituzione dei servizi ad un atto di organizzazione a

carattere non normativo. Lamenta pertanto la violazione, ad opera

della delibera impugnata, delle norme dello statuto speciale in forza

delle quali la Regione ha competenza legislativa esclusiva e

competenza amministrativa in materia di ordinamento degli uffici

regionali e di stato giuridico ed economico del personale (artt. 3,

lettera a, e 6), il consiglio regionale esercita le funzioni

legislative e regolamentari attribuite alla regione (art. 27), il

presidente della giunta e la giunta regionale sono organi esecutivi

della regione (art. 34), e le modificazioni dello statuto (quale

quella che si avrebbe accogliendo la tesi della Corte dei conti, con

la estensione della competenza del Consiglio dai regolamenti agli

atti amministrativi generali) possono intervenire solo con le

procedure ivi previste (art. 54); nonché la violazione dell'art. 5

delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21

(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna

concernente il controllo sugli atti della Regione), come sostituito

dall'art. 1 del d.lgs. 9 marzo 1998, n. 74, in forza del quale il

controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione si

esercita esclusivamente sui regolamenti, oltre che sugli atti

costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia all'Unione europea.

Inoltre la regione lamenta che la delibera impugnata disapplichi

le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, che

attribuiscono all'esecutivo regionale la competenza ad adottare le

determinazioni in contestazione, e ciò senza proporre questione di

legittimità costituzionale della legge stessa; e denuncia altresì

la violazione delle attribuzioni costituzionali della Regione stessa

in quanto la Corte dei conti non avrebbe avuto il potere di

dichiarare l'inefficacia dell'atto regionale, ad essa non trasmesso

per il controllo, e già esecutivo, mentre lo Stato avrebbe semmai

potuto sollevare conflitto di attribuzione.

2. - Il ricorso è fondato.

A parte l'anomalia del procedimento seguito dall'organo di

controllo, il quale, constatando la mancata sottoposizione dell'atto

contestato al controllo, a suo giudizio dovuto, ha ritenuto di

esaminarlo egualmente, e di pervenire, con pronuncia atipica, alla

dichiarazione della sua "inefficacia allo stato degli atti", non

spettava comunque alla Corte di conti, sezione del controllo per la

Regione autonoma della Sardegna, adottare la delibera impugnata.

Non è necessario, ai fini della presente controversia,

approfondire l'esame del contenuto dell'atto regionale, per valutarne

la natura sostanziale, in ipotesi desumibile da detto contenuto, di

atto normativo (regolamentare) o invece di atto generale di

organizzazione, a carattere non normativo. È sufficiente, infatti,

rilevare che il decreto del presidente della giunta regionale, di cui

si controverte, costituisce precisa attuazione delle disposizioni

della legge regionale n. 31 del 1998, le quali attribuiscono

univocamente all'esecutivo regionale il potere di adottare le

determinazioni relative alla istituzione dei servizi, in cui si

articolano le direzioni generali dell'amministrazione regionale

(art. 13, comma 2), e di costituire le posizioni funzionali

dirigenziali di "staff", definendone contestualmente le competenze,

nonché di determinare il contingente numerico dei dirigenti

ispettori (art. 14), cioè, appunto, le determinazioni contenute

nell'atto in questione: e ciò anche in sede di prima applicazione

della legge (art. 71, comma 4, che rinvia alle procedure di cui agli

artt. 13 e 14), a cui provvede il decreto 13 gennaio 2000, n. 4, del

presidente della giunta regionale.

La tesi della sezione del controllo, secondo cui la legge,

riferendosi a decreti del presidente della giunta, su conforme

delibera della giunta, disciplinerebbe solo la fase della proposta di

un regolamento, da sottoporre poi all'approvazione del consiglio,

contrasta apertamente con il testo e con la ratio della legge

regionale n. 31 del 1998.

L'art. 13 di detta legge, dopo avere stabilito che

all'istituzione delle direzioni generali "si provvede con legge"

(comma 1), dispone che i servizi "sono istituiti" con decreto del

presidente della giunta, su conforme delibera della giunta (comma 2),

mentre le minori articolazioni organizzative "sono istituite" con

decreto del componente della giunta competente nel ramo

dell'amministrazione (comma 3); e il comma 4 definisce tali decreti

come "istitutivi" dei servizi e delle loro articolazioni.

Analogamente l'art. 14 dispone che con la stessa procedura prevista

per la istituzione dei servizi "sono costituite" le posizioni

dirigenziali di "staff", ed "è determinato" il contingente numerico

dei dirigenti ispettori. All'evidenza, si prevedono qui atti aventi

efficacia immediata e diretta, e non semplici proposte al consiglio.

Altrettanto o ancor più esplicito è l'art. 71 della legge - di cui

l'atto presidenziale contestato rappresenta specifica attuazione -

che disciplina la "prima definizione degli uffici", là dove dispone

(comma 4) che alla ridefinizione dei servizi "si procede" nei modi di

cui agli articoli 13 e 14 (cioè con decreti dell'esecutivo), e che

il decreto del Presidente della Giunta adottato in attuazione di tali

procedure è pubblicato ed "entra in vigore" il sessantesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione (comma 5). Del resto già

l'art. 2, prevedendo le "fonti" per la disciplina dell'organizzazione

degli uffici della Regione e degli enti pubblici regionali non

economici, menziona, accanto alle "disposizioni legislative" e alle

"disposizioni statutarie e regolamentari", gli "atti di

organizzazione" (comma 1), a loro volta soggetti (se di carattere

generale) a pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, che

ne condiziona l'efficacia (comma 7).

È dunque del tutto palese che la legge ha voluto attribuire il

compito di definire i servizi, in cui si articolano le direzioni

generali, ad atti di organizzazione, "non" regolamentari,

dell'esecutivo. Né possono sorgere dubbi sulla qualificazione

sostanziale dell'atto, come nelle ipotesi in cui esso avesse i

requisiti formali sia del regolamento, sia dell'atto amministrativo

generale non normativo, e si volesse desumerne la natura dall'esame

del suo contenuto: nel caso della Regione Sardegna, infatti, la

potestà regolamentare è riservata dall'art. 27 dello statuto al

Consiglio regionale, e perciò un atto dell'esecutivo (come quello

previsto dalla legge regionale qui in discussione) non può,

pacificamente, essere considerato un regolamento.

3. - Né potrebbe avere rilievo in questa sede l'eventuale

dubbio, se le determinazioni in cui si sostanzia il contenuto degli

atti previsti dagli artt. 13, 14 e 71 della legge regionale n. 31 del

1998 possano legittimamente essere demandate ad un atto di

organizzazione non normativo, o richiedano necessariamente, invece,

un atto normativo (regolamentare). Una volta accertato, come si è

accertato, che la legge regionale ha univocamente disposto che si

proceda con atti di organizzazione non normativi, l'atto che ha dato

esecuzione alla legge non può che avere tale qualificazione, e

dunque non può essere assoggettato a controllo come regolamento; il

dubbio accennato potrebbe rilevare solo in sede di eventuale giudizio

di legittimità costituzionale della legge, che nella specie non è

stato promosso.

La Corte dei conti, in sede di controllo sugli atti

amministrativi regionali, non può disattendere norme di legge

regionale o negare ad esse applicazione, fino a quando l'eventuale

illegittimità di esse non sia stata riconosciuta dal giudice

costituzionale (cfr., in relazione alla pronuncia di un giudice,

sentenza n. 285 del 1990); e dunque non può far discendere

l'illegittimità (o l'inefficacia) dell'atto amministrativo da una

presunta ed eventuale illegittimità di tal genere che fosse imputata

o imputabile alla legge.

La via in concreto seguita dall'organo di controllo, che, per

negare efficacia all'atto dell'esecutivo regionale, ha dato alla

legge una interpretazione palesemente contrastante con il suo tenore,

è d'altronde anch'essa preclusa, per le considerazioni più sopra

svolte: onde risulta sotto ogni profilo eccedente dai poteri di

controllo attribuiti alla Corte dei conti la determinazione, adottata

nella specie, che dichiara la "inefficacia allo stato degli atti" del

decreto contestato, sull'assunto del preteso suo carattere

regolamentare.

4. - La presente pronuncia di merito assorbe anche la richiesta

pronuncia cautelare, sulla quale pertanto non vi è luogo a

provvedere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei

conti, sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna,

accertare l'assoggettamento al controllo di legittimità, in quanto

avente natura regolamentare, del decreto del presidente della giunta

regionale della Sardegna 13 gennaio 2000, n. 4 (legge regionale

13 novembre 1998, n. 31. Articoli 12, 13, 14 e 71. Ridefinizione dei

servizi delle direzioni generali della presidenza della giunta e

degli assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza

funzionale; costituzione delle posizioni dirigenziali di staff di cui

all'art. 21, comma 3, lettera d, e definizione delle loro competenze;

determinazione del contingente numerico dei dirigenti ispettori di

cui all'art. 27), e dichiararne la "inefficacia allo stato degli atti

in mancanza della dimostrazione dell'intervenuta approvazione da

parte del Consiglio regionale"; e per l'effetto annulla la

deliberazione della medesima sezione del controllo n. 14/2000 del

28-29 giugno 2000, depositata in segreteria il 24 luglio 2000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari