Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1975 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 dicembre

1951, n. 1490 (riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa l'11

luglio 1973 dalla Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile

vertente tra Boscarelli Rosario ed altri e l'Opera per la

valorizzazione della Sila, iscritta al n. 61 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del

27 marzo 1974.

Visti gli atti di costituzione di Boscarelli Rosario ed altri e

dell'opera per la valorizzazione della Sila;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Carlo Leone, per Boscarelli

ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per l'Opera Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con rogito notarile 18 ottobre 1949 Boscarelli Nicola donava ai

figli Pasquale, Michele e Rosario, terreni siti nel comune di Bisignano

(Cosenza) spiegando che ciò avveniva "in contemplazione di matrimonio"

e cioè (aggiungeva) del matrimonio, già avvenuto del figlio Pasquale

e di quelli dei figli Michele e Rosario "che quanto prima avverranno".

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.

1490 detti terreni venivano compresi nel piano particolareggiato di

espropriazione, disposto dall'Opera per la valorizzazione della Sila,

in relazione alla legge-delega 12 maggio 1950, n. 230 (cosiddetta legge

Sila) e della successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta

legge stralcio).

Il Boscarelli Nicola impugnava davanti al tribunale di Cosenza il

predetto decreto presidenziale, a motivo che trattandosi di terreni

donati "in contemplazione di matrimonio" avrebbero dovuto essere

eccettuati dall'esproprio, ai sensi dell'art. 20 della citata legge n.

841 del 1950.

Il Boscarelli Nicola moriva nel 1952 durante il giudizio, nel quale

gli succedevano i figli Pasquale, Michele e Rosario.

L'impugnativa veniva respinta con sentenza del tribunale,

confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro. I Boscarelli

ricorrevano in Cassazione, la quale sollevava questione di legittimità

del decreto presidenziale di esproprio in riferimento all'art. 76 della

Costituzione: ciò in quanto detto decreto sarebbe stato viziato da

eccesso di delega legislativa, per avere ecceduto i limiti di materia

fissati dall'art.27 della legge delegante n.230 del 1950, in relazione

alle donazioni valide ad evitare il provvedimento di esproprio, avendo

ritenuto tali solo quelle prevedute dall'art. 785 del codice civile

fatte in riguardo di un matrimonio "futuro e determinato",

contrariamente al generico disposto del citato art. 27 relativo alla

semplice "contemplazione di un futuro matrimonio".

Questa Corte, con sentenza n. 73 del 1958, dichiarava non fondata

la questione, ritenendo che il legislatore della riforma fondiaria

aveva ritenuto di riferirsi al contenuto tipico della donazione

obnuziale, previsto dall'art. 785 cod. civ., per cui, difettando nella

specie nell'atto di donazione la prova di tali requisiti specifici, i

beni donati non potevano ritenersi eccettuati dalla espropriazione.

Di conseguenza, la Cassazione respingeva poi con sentenza 18 aprile

1962 il ricorso dei sopraddetti Boscarelli.

Da parte del Boscarelli Nicola e poi da parte dei suoi eredi,

costituiti in persona dei suindicati fratelli maschi Pasquale, Michele

e Rosario, nonché delle sorelle Giuseppina, Maria Antonietta e

Francesca, si dava, poi, luogo ad altro giudizio, nel quale veniva

riproposta la stessa questione di legittimità costituzionale, già

come sopra respinta, sotto diverso profilo e cioè sotto il profilo

della possibilità di rintracciare, anche al di fuori dell'atto di

donazione, l'esistenza dei requisiti stabiliti formalmente dall'art.

785 cod. civ., dovendosi soprattutto avere riguardo alla effettiva

volontà delle parti: ciò con riferimento a quanto ritenuto da questa

Corte con una prima sentenza in proposito n. 78 del 1957.

Davanti alla Corte d'appello di Catanzaro veniva ammessa in

proposito prova testimoniale, diretta a stabilire i precedenti

dell'atto di donazione, i soggetti e le finalità che lo avevano

inspirato ed a chiarire la dizione "matrimoni che quanto prima

avverranno" in relazione al fatto che il matrimonio del figlio Michele

era seguito effettivamente dopo pochi mesi, e che, per sopravvenute

circostanze, non era avvenuto quello del Rosario, mentre quello di

Pasquale era già stato celebrato al tempo della donazione.

Espletata la prova, la Corte di Catanzaro ha di nuovo sollevato, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale del decreto Presidenziale di approvazione

del piano particolareggiato di espropriazione.

La Corte di appello riconosce anzitutto, nell'ordinanza di rinvio,

che la questione non è nuova in quanto Michele, Pasquale e Rosario

Boscarelli l'avevano già sollevata nella precedente causa sopra

richiamata, e la Corte costituzionale l'aveva dichiarata non fondata

con la citata sentenza n. 73 del 1958. La Corte di appello, tuttavia,

ritiene non vincolante tale sentenza perché emessa nei confronti di

soggetti in parte diversi da quelli presenti nell'attuale giudizio, che

sono tutti gli eredi di Nicola Boscarelli, oltre i predetti tre

fratelli, e cioè anche Giuseppina, Maria Antonietta e Francesca

Boscarelli. Nel merito osserva che, in base alla assunta prova

testimoniale ammessa al fine di interpretare l'atto scritto di

donazione circa il requisito della determinatezza dei futuri matrimoni,

sarebbe chiaramente emerso che la liberalità effettuata dal Boscarelli

Nicola era stata effettivamente riferita oltre che al già avvenuto

matrimonio del figlio Pasquale, anche alle nozze ritenute prossime

degli altri due con persone ben determinate e nominativamente indicate

dai testi, anche se poi uno dei matrimoni non era stato effettivamente

celebrato. Da ciò deriverebbe che la donazione in esame sarebbe da

considerare compresa fra quelle cui si riferisce l'art. 27 della legge

n. 230 del 1950, alla stregua di quanto ritenuto da questa Corte con la

sentenza n. 78 del 1957, secondo cui la donazione in contemplazione di

matrimonio rientra fra quelle esentate dall'esproprio "quando risulti

in fatto esaurientemente dimostrato" che è stata posta in essere

"proprio in riguardo ad un determinato futuro matrimonio" anche se

l'atto formale non contenga una espressa menzione del matrimonio

contemplato.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 27 marzo 1974.

Avanti a questa Corte si sono costituiti Boscarelli Rosario,

Pasquale, Giuseppina e Maria Antonietta, (rappresentati e difesi dagli

avvocati prof. Carlo Leone, Italo La Pera e Giuseppe Guarino), nonché

Boscarelli Michele in proprio e quale tutore dei minori Aiello Pietro e

Maria Adelaide, aventi causa da Boscarelli Francesca (rappresentati e

difesi dagli avv.ti Italo La Pera e Giuseppe Guarino).

La difesa osserva anzitutto che, se pure la questione di

legittimità costituzionale del d.p. n. 1490 del 1951 è stata in

effetti già esaminata dalla Corte e ritenuta infondata con la sentenza

n. 73 del 1958, ciò non costituirebbe preclusione al riesame in questa

sede perché le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano

l'infondatezza di questioni di legittimità costituzionale non

formerebbero cosa giudicata e non impedirebbero, quindi, la

riproposizione, da parte dello stesso o di altro giudice, delle

medesime questioni.

Né osterebbe la menzionata sentenza 18 aprile 1962 con cui la

Cassazione ha definitivamente respinto la domanda a suo tempo proposta

dei Boscarelli Michele, Rosario e Pasquale, avendo tale sentenza preso

semplicemente atto della pronunzia della Corte costituzionale n. 73 del

1958, non avente forza di giudicato, con cui, come si è detto, era

stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità.

Comunque, il presente giudizio verterebbe fra soggetti diversi da

quelli che avevano partecipato a quello precedente, conclusosi con la

ripetuta pronunzia della Cassazione del 1962, giudizio che risulta

promosso dai fratelli Boscarelli Michele, Rosario e Pasquale, quali

donatari delle terre in questione, mentre il presente giudizio risulta

promosso dal loro genitore Boscarelli Nicola, donante, la cui azione è

stata riassunta da tutti gli eredi, fratelli e sorelle Boscarelli, a

seguito della sua morte. Il presente giudizio, quindi, sarebbe nuovo

rispetto a quello cui si riferisce la sentenza n. 73 del 1958 della

Corte e sarebbe stato proposto da soggetti diversi da quelli originari,

il che escluderebbe in ogni caso la preclusione della cosa giudicata,

che può essere opposta solo alle parti originariamente in causa.

La novità della presente questione risiederebbe, altresì, nel

merito, dal momento che sarebbe fondata su un nuovo elemento

sopravvenuto, consistente nelle risultanze della prova testimoniale

assunta nel giudizio di appello. Da tali risultanze, invero,

emergerebbe, secondo l'apprezzamento del giudice del merito,

insindacabile in questa sede, che i beni in questione furono

effettivamente donati da Boscarelli Nicola in contemplazione del

matrimonio già avvenuto del figlio Pasquale, e dei futuri e

determinati matrimoni degli altri due figli. E ciò renderebbe

applicabile alla fattispecie l'ipotesi di esenzione dall'esproprio

prevista dall'art. 27 della legge n. 230 del 1950, da cui

conseguentemente deriverebbe l'illegittimità del decreto impugnato.

La difesa del Boscarelli illustra ampiamente questa tesi affermando

che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte e della Corte di

cassazione in materia, dovrebbe accogliersi il principio secondo cui,

ai fini della operatività dell'esenzione dall'esproprio per riforma

fondiaria, sarebbe sufficiente l'avvenuta dimostrazione in punto di

fatto della determinatezza del matrimonio, anche indipendentemente da

una puntuale indicazione al riguardo nell'atto, la cui redazione

potrebbe essere anche posteriore al matrimonio, ove risultasse aliunde

che la liberalità era stata sostanzialmente predisposta già da data

anteriore al matrimonio.

Ciò posto, la difesa dei Boscarelli ha ritenuto di esaminare anche

partitamente la posizione dei germani Michele e Rosario quale

risulterebbe dall'esito della prova testimoniale assunta, che avrebbe

dimostrato, appunto, la specifica determinazione dei matrimoni cui era

riferita la donazione effettuata in loro favore, e nega rilievo alla

circostanza che il matrimonio del Rosario non fu poi celebrato, perché

il diritto all'esenzione sorgerebbe con la mera indicazione del

matrimonio futuro e determinato, indipendentemente dall'effettiva

celebrazione, la quale, comunque, sarebbe, in ipotesi, tuttora

possibile.

Per quanto riguarda la posizione del Boscarelli Pasquale, la difesa

afferma che nei suoi confronti varrebbe l'esonero previsto dall'art. 27

della legge n. 230 del 1950, anche se il suo matrimonio è stato

celebrato prima della donazione, essendo risultato dalla prova

testimoniale che solo la stipulazione formale dell'atto aveva fatto

seguito al matrimonio, mentre chiara ed univoca e manifestata era

emersa in precedenza la intenzione del padre di effettuare la

liberalità. Secondo la difesa si dovrebbe, infatti, anche in tal caso,

ritenere operante l'art. 27 della legge suddetta, che non richiederebbe

il requisito della anteriorità della donazione al matrimonio. Il detto

requisito, invero, costituirebbe il presupposto necessario della

donazione obnuziale prevista dall'art. 785 c.c. per favorire la

conclusione dei matrimoni, ma non della-diversa disciplina degli

espropri in materia di riforma fondiaria e delle relative esenzioni,

che si fonderebbero invece sulla riconosciuta validità dell'intento

sociale dell'atto di liberalità, intento che varrebbe a far presumere

l'assenza di ogni intento fraudolento per sfuggire all'esproprio,

indipendentemente dalla anteriorità o posteriorità al matrimonio.

L'Opera Sila si è costituita in giudizio rappresentata e difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato

le proprie deduzioni difensive.

L'Avvocatura osserva che l'attuale questione è già stata decisa

con la sentenza n. 73 del 1958 di questa Corte, giacché l'oggetto del

precedente giudizio di legittimità costituzionale e di quello presente

sarebbe esattamente lo stesso.

Pertanto resterebbe valido anche presentemente quanto affermato

allora da questa Corte, cioè il riferimento esclusivo dell'art. 27

della legge n. 230 del 1950 alle donazioni obnuziali previste dall'art.

785 c.c., con gli specifici requisiti del matrimonio determinato e

futuro. D'altra parte, la situazione di fatto, allora presa in

considerazione dalla Corte, al fine di trarne la conseguenza giuridica

dell'infondatezza della questione, non risulterebbe per nulla

modificata dalle risultanze testimoniali. Non sarebbe stato, invero,

affatto dimostrato, come pretendono i Boscarelli, che i beni in

contestazione siano stati oggetto di una donazione posta in essere in

vista di un matrimonio determinato e futuro, e non potrebbe quindi

ritenersi che nella specie ricorra un caso analogo a quello esaminato

con la sentenza n.78 del 1957, e deciso nel senso che tali caratteri

della donazione possano dimostrarsi aliunde anche se l'atto formale non

contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi la manifesta infondatezza

della questione. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con

l'ordinanza di rimessione, concerne il decreto del Presidente della

Repubblica 24 dicembre 1951 che ha approvato il piano particolareggiato

di espropriazione compilato dall'Opera per la valorizzazione della

Sila, riguardante terreni siti in Bisignano (Cosenza) di proprietà di

Boscarelli Nicola fu Luigi e costituenti azienda agricola,

trasferendoli all'opera.

Si assume che risulterebbero violati i principi regolanti

l'esercizio della funzione legislativa delegata, secondo gli articoli

76 e 77 della Costituzione, in quanto detti terreni, già donati dal

Boscarelli Nicola, con rogito 18 ottobre 1949, ai figli Michele,

Rosario e Pasquale in riguardo di loro rispettivi matrimoni, per

espressa e non equivoca manifestazione di volontà del donante,

desumibile anche da atti e fatti concludenti, al di fuori del rogito,

avrebbero dovuto essere considerati eccettuati dalla determinazione dei

limiti espropriativi in forza dell'art. 27 della legge 12 maggio 1950,

n. 230, che sottrae alla inefficacia dei trasferimenti dipendenti da

atti a titolo gratuito le donazioni stipulate dopo il 1 gennaio 1948

"in contemplazione di matrimonio".

2. - L'Avvocatura di Stato, costituita nell'interesse dell'Opera

Sila, pur non sollevando formalmente eccezione di cosa giudicata,

osserva che l'oggetto del presente giudizio sarebbe identico a quello

già svolto sullo stesso tema, nei riguardi dei suindicati tre fratelli

Boscarelli, a seguito di ordinanza di rinvio della Corte di cassazione

e definito da questa Corte con pronunzia di non fondatezza n. 73 del

1958. Sicché, per uguaglianza di motivi, detta pronuncia dovrebbe

senz'altro essere qui integralmente ripetuta.

L'assunto dell'Avvocatura non può essere accolto, perché la

dedotta preclusione non sussiste. Trattasi, invero, di procedure

diverse, instaurate davanti a giudici diversi, da soggetti solo in

parte coincidenti, sia pure essendo identico, in entrambi i casi, il

provvedimento impugnato.

Inoltre, la questione dichiarata non fondata con la sentenza di

questa Corte n. 73 del 1958 aveva per oggetto soltanto il punto se la

donazione obnuziale, tenuta presente dal legislatore della riforma

agraria per eccettuarla dalla quota ricadente nella espropriazione dei

terreni, fosse soltanto quella testuale dell'art. 785 del codice civile

o comprendesse anche le altre forme di donazione previste nel nostro

ordinamento giuridico, per le quali i requisiti del matrimonio

determinato e futuro non sarebbero stabiliti.

La questione di legittimità, quale attualmente risulta sollevata,

risponde invece ad una prospettazione particolare, nuova e diversa

(come in seguito sarà esposto), che non prescinde dai caratteri tipici

della donazione indicati nell'art. 785 c.c. ma ad essi si riconduce,

solo allargandone l'area di operatività.

3. - L'assunto contenuto nell'ordinanza di rimessione si basa su

due premesse: la prima, d'ordine giuridico, secondo cui la tipicità

della donazione obnuziale e dei suoi caratteri distintivi, che restano

fermi in relazione a quelli nell'art. 785 c.c., può desumersi anche da

elementi probatori esteriori al corpus del rogito di donazione, ma ad

esso riconducibili: la seconda; di accertamento in concreto, che dalla

esperita prova testimoniale era risultata l'univoca volontà di

Boscarelli Nicola di effettuare donazioni immobiliari rispettivamente

al figlio Pasquale, in relazione al matrimonio con Stringo Rosaria, al

figlio Michele, in relazione al matrimonio con Sprovieri Raffaella,

nonché al figlio Rosario, in relazione al matrimonio con Rossi Anna.

La Corte osserva, quanto al punto riguardante la prima delle due

cennate premesse, che va riconosciuto esatto il principio che la

informa: cioè, che per l'accertamento che si tratti effettivamente di

beni donati "in contemplazione di matrimonio" secondo l'art. 20 della

legge n. 841 del 1950, valgono anche i sussidi probatori, utili a

precisare, se occorra, ed a chiarire l'oggetto, la destinazione ed i

fini della volontà del donante. Questa Corte, con sentenza n. 78 del

1957 specificamente decidendo sul punto qui in esame, ha riconosciuto

che "l'ipotesi prevista dal citato art. 20 ricorre anche quando l'atto

formale di donazione non contenga una espressa menzione del matrimonio

contemplato ma risulti in fatto esaurientemente dimostrato che una

donazione è stata posta in essere proprio in riguardo ad un

determinato e futuro matrimonio".

A questo principio, richiamato nell'ordinanza di rinvio, fa

riscontro, sempre in via di principio, la possibilità, esercitata, nel

caso, dai giudici di merito, di ricorrere agli ordinari mezzi probatori

onde accertare, ad integrazione di quanto espresso nel rogito,

l'esistenza di tutti i cennati requisiti di una donazione obnuziale.

4. - Superato questo punto, rimane ora da considerare se, per

effetto della interpretazione globale dell'atto di donazione, possa

ritenersi viziato il decreto presidenziale di esproprio per difetto di

coordinazione con i termini della delega legislativa.

La questione dà luogo a soluzioni diverse, a seconda dei soggetti

destinatari della donazione.

5. - Particolare è la situazione nei confronti del donatario

Pasquale Boscarelli, il cui matrimonio, alla data del rogito (18

ottobre 1949) era già avvenuto.

Dal semplice rilievo di questa situazione consegue che, dovendosi

riportare, come si è detto, l'ipotesi di "terreni donati in

contemplazione di matrimonio" di cui all'art. 20 della legge n. 841 del

1950, nell'ambito dell'art. 785 c.c. con i requisiti che lo

condizionano, debba rimanere esclusa, nel caso, l'applicabilità

dell'esonero da esproprio della corrispondente quota del donatario.

Infatti, il requisito che il matrimonio debba essere futuro (oltre che

determinato) è testuale ed ha la sua ragion d'essere nella tipicità

della donazione obnuziale, atto unilaterale sui generis considerato con

favore dal legislatore perché guidato dall'intento di agevolare la

costituzione in futuro di una nuova famiglia. Il semplice accertamento,

contenuto nell'ordinanza di rinvio e desunto da prova testimoniale, che

il Boscarelli Nicola, in sede di rogito notarile "intese certamente

riferirsi al già avvenuto matrimonio del figlio Pasquale", non basta a

spostare i termini della questione, imperniata sul requisito di una

donazione prenuziale.

Ben vero che questa Corte, con sentenza n. 31 del 1960 ebbe, in

materia, a ritenere operante una donazione, il cui rogito era

successivo al matrimonio. Ma trattavasi, in questo caso, di situazione

peculiare, caratterizzata dalla preesistenza di scrittura privata e di

altri elementi, dai quali era lecito desumere che la stipulazione non

aveva fatto altro che sanzionare una situazione formatasi prima del

matrimonio.

6. - Particolare è anche la situazione nei confronti della

donazione a favore di Boscarelli Rosario, il cui matrimonio, pur

indicato nel rogito, non ha poi avuto luogo, per essere stato

"sconcluso" (secondo è stato dedotto a prova testimoniale ed è

pacifico). Ne consegue che, per la corrispondente quota, la donazione

non ha "prodotto effetto", come espresso nell'art. 785, prima parte,

del codice civile, per cui, dovendo essa essere considerata tamquam non

esset l'eccettuazione dall'esproprio è divenuta inoperante.

7. - Rimane da esaminare la situazione derivante dal matrimonio del

donatario Michele Boscarelli con Sprovieri Raffaella, effettivamente

poi avvenuto nel settembre 1950.

In proposito, ove in sede competente risulti definitivamente

accertato trattarsi di donazione obnuziale, vengono a ricorrere tutte

le condizioni di legge per dar luogo all'esenzione. Trattasi, poi, di

donazione fatta in data 18 ottobre 1949, data utile di quest'atto

perché anteriore a quella del 15 novembre 1949, ciò in forza del

combinato disposto degli artt. 20 della legge n. 841 del 1950 e 4 della

legge n. 333 del 1951 contenente norme interpretative e integrative

dell'ora indicata legge del 1950.

L'illegittimità del decreto presidenziale di esproprio va, di

conseguenza, dichiarata in parte qua per netto contrasto con i

richiamati artt. 76 e 77 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490, concernente il

trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila

di terreni di proprietà di Boscarelli Nicola fu Luigi siti in Comune

di Bisignano (Cosenza), in quanto, nei sensi di cui in motivazione, nel

computo della quota di scorporo non abbia escluso i terreni oggetto

della donazione a Michele Boscarelli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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