Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1976 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.P.R. 574/1951
  • art. 5d.P.R. 574/1951
  • art. 8d.P.R. 574/1951
  • art. 10d.P.R. 574/1951
  • art. 11d.P.R. 574/1951
  • art. 17d.P.R. 574/1951
  • art. 18d.P.R. 574/1951
  • art. 19d.P.R. 574/1951
  • art. 20d.P.R. 574/1951
  • art. 21d.P.R. 574/1951
  • art. 23d.P.R. 574/1951
  • art. 24d.P.R. 574/1951
  • art. 25d.P.R. 574/1951
  • art. 26d.P.R. 574/1951
  • art. 29d.P.R. 574/1951
  • art. 30d.P.R. 574/1951
  • art. 31d.P.R. 574/1951
  • art. 32d.P.R. 574/1951
  • art. 34d.P.R. 574/1951
  • art. 37d.P.R. 574/1951
  • art. 43d.P.R. 574/1951
  • art. 47d.P.R. 574/1951
  • art. 48d.P.R. 574/1951
  • art. 49d.P.R. 574/1951
  • art. 50d.P.R. 574/1951
  • art. 51d.P.R. 574/1951
  • art. 52d.P.R. 574/1951
  • art. 53d.P.R. 574/1951
  • art. 62d.P.R. 574/1951
  • art. 67d.P.R. 574/1951
  • art. 70d.P.R. 574/1951
  • art. 72d.P.R. 574/1951

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 8,

10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 43,

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 67, 70 e 72 del d.P.R. 30 giugno 1951,

n. 574 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il

29 successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli;

udito l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972 e depositato il 29

febbraio 1972 il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5,

8, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37,

43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 62, 67, 70 e 72 del d.P.R. 30 giugno

1951, n. 574, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige", in relazione agli artt. 1, 2, n. 8; 5, nn. 4,

5, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 24; 6, nn. 3, 6 ,7, 8, 9, 16, 10, 11, 16,

23, 39, 51, 52, 53 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,

recante "Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige", nonché dell'articolo 13 della legge cost. 26

febbraio 1948, n. 5, recante "Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige".

2. - In particolare, le censure mosse dalla Provincia ricorrente al

d.P.R. n. 574 del 1951 investono:

a) l'esclusione del diritto di voto del Presidente della Giunta

provinciale che partecipi alle sedute del Consiglio dei ministri (art.

2), per contrasto con l'art. 23 della legge cost. n. 1 del 1971 che

nulla dispone intorno al voto;

b) la prescrizione della maggioranza assoluta del Consiglio

provinciale per l'impugnazione delle leggi e degli atti con forza di

legge (art. 5) per contrasto con l'art. 51 della citata legge cost. che

non richiede nessuna maggioranza particolare;

c) la limitazione della potestà legislativa provinciale in materia

di utilizzazione di acque pubbliche e la sua esclusione in caso di

domande concorrenti una delle quali rientri nella competenza

dell'autorità statale (art. 8, primo e secondo comma), per contrasto

con gli artt. 6, n. 9, e 16 della citata legge cost. che

rispettivamente attribuiscono alla Provincia potestà legislativa

concorrente in materia di utilizzazione di acque pubbliche e

prescrivono la formazione di un piano generale di intesa tra Stato e

Provincia;

d) i limitati poteri spettanti alla Provincia (ricevere

comunicazioni dei decreti di concessione ed esprimere il proprio

parere) in materia di grandi derivazioni (artt. 10 e li), per contrasto

con gli artt. 10, 11 e 16 della citata legge cost. che dettano un nuovo

ordinamento delle concessioni di grandi derivazioni;

e) la riserva allo Stato di poteri di vigilanza, di intesa, di

amministrazione attiva in materia di agricoltura, industria e

commercio, fiere interregionali, miniere, ferrovie comunicazioni e

trasporti, urbanistica e piani regolatori, polizia e sicurezza pubblica

(artt. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 47,

48, 49, 50, 51, 52, 53), per contrasto con gli artt. 5, nn. 21 e 24,

16, 2, n. 8, 5, nn. 9 e 12, 6, nn. 3 e 8, 5, n. 14, 5, nn. 18 e 4, 5,

n. 19, 5, 18 e 19, 5, n. 18, 5, n. 5, 5, nn. 4 e 20, 6, nn. 6 e 7,

della citata legge cost. che attribuiscono alla Provincia potestà

legislativa esclusiva in materia di agricoltura, foreste e settori

affini compresa la bonifica, di opere idrauliche di terza, quarta e

quinta categoria, artigianato fiere e mercati (e potestà legislativa

concorrente per il commercio e incremento della produzione

industriale), miniere comprese le acque minerali, cave e torbiere,

comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, servizi pubblici,

urbanistica e piani regolatori, istituzioni culturali, turismo e

industria alberghiera (e potestà legislativa concorrente in materia

di spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza e di

esercizi pubblici)

f) la limitazione della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura

dello Stato alle controversie riguardanti le sole funzioni delegate

alla Provincia (art. 43), per contrasto con l'articolo 1 della cit.

legge cost. che conferisce alla Provincia una posizione costituzionale

analoga a quella della Regione;

g) la limitazione della facoltà della Provincia di prendere

visione delle operazioni di accertamento tributario compiuto dallo

Stato nei soli tributi assegnati in tutto o in parte alla Provincia

(art. 62), per contrasto con gli artt. 71 dello Statuto del 1948 e 39

della cit. legge cost., il primo non menzionando tale limitazione, il

secondo postulando la visione degli accertamenti relativi a tutti i

tributi statali;

h) la limitazione dell'applicabilità dell'art. 54 dello Statuto,

che prescrive la proporzionale rappresentanza dei due gruppi

linguistici nella costituzione degli organi, ai soli enti pubblici che

svolgano attività nella Provincia o in entrambe le provincie, e sempre

che ciò sia possibile (art. 67, primo e secondo comma), per contrasto

con l'art. 54 dello Statuto del 1948 e dell'art. 51 della cit. legge

cost., il primo non stabilendo tale limitazione, il secondo consacrando

la tutela costituzionale delle minoranze linguistiche;

i) la prevalenza attribuita alla lingua italiana nelle riunioni

degli organi collegiali e nell'uso scritto della lingua tedesca (artt.

70 e 72), per contrasto con gli artt. 52 e 53 della citata legge cost.

che stabiliscono la completa parificazione delle lingue italiana e

tedesca.

3. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con

deduzioni depositate il 4 marzo 1972, nelle quali chiede che venga

dichiarata l'inammissibiltà del ricorso, sostenendo che il contrasto

tra le norme impugnate e la legge costituzionale sopravvenuta nel 1971,

che si caratterizzasse per la diretta ed immediata applicabilità della

nuova normativa, tanto da colmare ogni possibile lacuna nella

disciplina della materia, non darebbe luogo ad una ipotesi di conflitto

tra norme, bensì di successione tra norme, demandato non al giudice

della legittimità costituzionale ma, secondo i principi generali, al

giudice ordinario. Nel merito si chiede la dichiarazione di

infondatezza del ricorso poiché l'esplicito riconoscimento contenuto

negli artt. 57 e seguenti della legge costituzionale n. 1 del 1971

della necessità di nuove norme di attuazione importa che nel

frattempo, per l'oggettiva incertezza di applicazione del nuovo assetto

statutario, debbano continuare ad aver vigore le precedenti norme di

attuazione.

Alla pubblica udienza la difesa della Provincia di Bolzano ha

dichiarato di rimettersi alla giustizia della Corte. L'Avvocatura

dello Stato, dal canto suo, ha insistito per l'inammissibilità del

ricorso anche sotto il nuovo profilo dell'abrogazione espressa e della

sostituzione delle norme impugnate operata dai decreti legislativi,

successivamente intervenuti, recanti le nuove norme di attuazione dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Bolzano denuncia

una serie di norme di attuazione dello Statuto del 1948 della Regione

Trentino-Alto Adige, dettato dal d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per

contrasto con la legge costituzionale n. 1 del 1971, portante

innovazioni al detto Statuto, in relazione all'art. 13 di quest'ultimo

(attributivo alla Provincia delle funzioni amministrative nelle materie

in ordine alle quali le spetta potestà legislativa), nonché - in

qualche caso anche con altre norme del medesimo. Nel ricorso viene

esplicitamente affermato, e di volta in volta specificatamente ribadito

per ciascuna, che la maggior parte delle censure di illegittimità

costituzionale sono proposte in linea eventuale e subordinata, per la

denegata ipotesi che le norme impugnate non siano da ritenersi

abrogate, o per puntuale incompatibilità o per nuova disciplina della

materia, in conseguenza della sopravvenuta legge costituzionale del

1971, testé rammentata.

2. - Ma sopra tutto è da rilevare che il ricorso è stato proposto

con l'esplicita avvertenza, in limine che i problemi in esso sollevati

"riflettono esclusivamente il periodo transitorio intercorrente tra la

data di entrata in vigore della nuova legge costituzionale e la

scadenza del biennio di cui all'art. 57" (rectius: art. 58, primo

comma) di quest'ultima: risultando, per l'appunto, dal combinato

disposto degli artt. 57 e 58 che, entro tale termine, avrebbero dovuto

essere emanate le nuove norme di attuazione, con lo speciale

procedimento regolato dalla prima delle due disposizioni ora citate.

A maggior chiarimento di siffatta impostazione, si assume dalla

Provincia ricorrente che, scaduto il biennio, tutte le precedenti norme

di attuazione, non sostituite od abrogate, diverrebbero

costituzionalmente illegittime per contrasto con il ricordato art. 57,

in quanto a suo tempo adottate attraverso un procedimento difforme da

quello da quest'ultimo prescritto. E non deve in questa sede indagarsi

se tale censura, di ordine formale, sia fondata o meno, dal momento che

la Provincia non la propone attualmente, ma semplicemente fa riserva di

proporla, "se del caso", dopo la scadenza del biennio, impugnando

frattanto le norme del decreto del 1951 sotto altri e diversi profili

(sostanziali), come poc'anzi accennato.

Soggiunge, infine, la Provincia ricorrente che il proprio interesse

alla "immediata impugnativa" delle norme di attuazione del d.P.R. n.

574 del 1951 sorgerebbe - sempre con riguardo al solo periodo

transitorio - per l'ipotesi che, durante tale intervallo di tempo,

qualcuna di esse dovesse ricevere applicazione.

3. - Senonché, a prescindere dal rilievo che, ove una siffatta

eventualità si fosse in concreto verificata, la Provincia avrebbe ben

potuto provvedere alla tutela della sua competenza esperendo i rimedi

consentiti dall'ordinamento (impugnativa di atti legislativi ovvero, a

seconda dei casi, di atti amministrativi in sede di conflitto di

attribuzione), sta di fatto che il biennio è ormai scaduto (e senza

d'altronde che alcuna nuova impugnativa sia stata proposta), venendo

meno con ciò la ragion d'essere del presente ricorso, così come in

esso configurata e temporalmente delimitata.

Giacché una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale

delle norme di attuazione del 1951 non implicherebbe certamente

l'automatica caducazione degli atti in ipotesi emessi in applicazione

delle norme dichiarate incostituzionali; mentre, ove in un qualsiasi

giudizio tuttora pendente si dovesse farne applicazione, la questione

della legittima vigenza o meno della norma su cui si fonda si sarebbe

posta o si porrebbe come questione incidentale, rilevante ai fini della

definizione di quel giudizio.

4. - D'altronde, successivamente al ricorso, sono sopravvenuti i

decreti legislativi presidenziali nn. 49, 686 e 691 del 1973, nn. 279 e

381 del 1974 e nn. da 469 a 475 del 1975, contenenti nuove norme di

attuazione, così come previste dagli artt. 57 e 58 della legge

costituzionale anzidetta, aventi ad oggetto - tra le altre - materie su

cui incidevano numerose norme del decreto legislativo n. 574 del 1951

impugnate dalla Provincia ricorrente: le quali, perciò, o perché da

quelle sostituite e quindi tacitamente abrogate, o perché oggetto di

clausole abrogative espresse che si rinvengono in taluni dei decreti

qui sopra menzionati (art. 53 del d.P.R. n. 49 del 1973; art. 16 del

d.P.R. n. 279 del 1974; art. 38 del d.P.R. n. 381 dello stesso anno),

hanno cessato di avere vigore.

5. - Per le suesposte considerazioni le censure prospettate nel

ricorso della Provincia di Bolzano devono dichiararsi inammissibili

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla

Provincia di Bolzano nei confronti del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,

recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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