Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1975 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d. 274/1929
  • art. 4r.d. 274/1929

citata

  • art. 33r.d. 274/1929

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del

r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di

geometra), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1973 dal Consiglio

nazionale dei geometri sul ricorso di Call Giovanni contro il Collegio

dei geometri di Bolzano, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1973

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8

agosto 1973.

Visto l'atto di costituzione del Collegio dei geometri di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito l'avv. Giuseppe Guarino, per il Collegio dei geometri di

Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Consiglio nazionale dei geometri, esaminando, in sede

giurisdizionale, il ricorso promosso dal geometra Call contro la

reiezione della sua domanda di iscrizione all'Albo professionale

pronunciata dal Collegio di Bolzano, ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del "Regolamento per

la professione di geometra, approvato con r.d.11 febbraio 1929, n.274",

in riferimento all'art.33, quinto comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la domanda d'iscrizione

era stata respinta avendo il ricorrente conseguito il titolo di

maturità tecnica in base alla legge 5 aprile 1969, n. 119, titolo

ritenuto oggettivamente diverso da quello disciplinato dal r.d. 6

maggio 1923, n. 1054, il cui conseguimento era invece sufficiente per

la diretta iscrizione all'Albo professionale, ai sensi delle impugnate

disposizioni regolamentari sulla professione di geometra.

Rileva il giudice a quo che la Corte costituzionale, nella sentenza

n. 43 del 1972, ha dedotto dal principio costituzionale invocato la

necessità che l'esame professionale di Stato sia strutturato in

maniera tale da essere, anche se in misura ridotta, e però appena

sufficiente, idoneo ad un conveniente accertamento della preparazione

pratica di chi, in possesso del titolo di studio, aspiri a svolgere in

modo autonomo e pubblico l'attività professionale. Tali caratteri non

potrebbero riscontrarsi nell'esame di Stato previsto dalla citata legge

119 del 1969, giacché questo non assicura la sua rispondenza a

finalità tecnico-professionali. Invero, delle due prove scritte, una

consiste in un tema e l'altra in una dissertazione su una materia

oggetto d'insegnamento negli istituti tecnici; il colloquio verte su

due sole materie (una scelta dal candidato); della commissione

giudicatrice non fanno parte appartenenti alla libera professione, e la

dichiarazione di maturità è decisa a maggioranza semplice. In

conclusione l'esame non concerne tutte le materie la cui conoscenza è

indispensabile all'esercizio professionale e può essere superato

nonostante il risultato nelle prove tecniche: pertanto esso non può

configurarsi come l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione

all'esercizio professionale dal chiaro disposto dell'art. 33, quinto

comma, della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in

giudizio. Si è costituito il Collegio dei geometri di Bolzano,

rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, con atto depositato

il 4 luglio 1973, sviluppando ampiamente gli argomenti prospettati

dall'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto :

1. - Il Consiglio nazionale dei geometri (con ordinanza del 6 marzo

1973), interpretati gli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274

(regolamento per la professione di geometra) nel senso che essi

comportino "la iscrizione negli alti professionali dei geometri che

abbiano conseguito il titolo di studio previsto dalla legge 5 aprile

1969, n. 119", solleva la questione di legittimità costituzionale di

dette norme, assumendo che le stesse, "in quanto non prevedono come

condizione per l'iscrizione nell'albo un esame (separato o congiunto

rispetto a quello accademico) avente carattere professionale e diretto

ad accertare la specifica capacità e preparazione

tecnico-professionale dei richiedenti, ma ritengano all'uopo

sufficiente il superamento del solo esame di Stato accademico, appaiono

in contrasto con il principio dell'art. 33 Cost., onde, come già

rilevato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 43 del

1972, appare necessario porle a raffronto con le disposizioni ed i

principi della Costituzione".

2. - Questi, ad avviso della Corte, sono i termini della questione.

E soprattutto, soltanto le norme di cui agli artt. 1 e 4 del r.d. n.

274 del 1929 costituiscono oggetto della denuncia, e non anche, come ha

invece sostenuto in pubblica udienza la difesa del Collegio dei

geometri di Bolzano, quella contenuta nell'art. 7 della legge 24 giugno

1923, n. 1195, nella parte in cui, demandando al regolamento la

disciplina della professione di geometra, non ha imposto di subordinare

l'iscrizione all'Albo dei geometri al superamento di un esame di

idoneità professionale. Manca infatti nell'ordinanza di rimessione

qualsiasi riferimento anche indiretto o implicito alle norme di detta o

di altra legge, per cui possa o debba ritenersi che la questione

sottoposta all'esame di questa Corte abbia il più ampio oggetto, ora

indicato.

3. - Le norme impugnate sono contenute in un regio decreto -

emanato su proposta del Ministro per la giustizia, udito il parere del

Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri - che ha natura

regolamentare e che come "regolamento per la professione di geometra"

è qualificato nel suo stesso titolo ed in numerose sue disposizioni.

La questione di legittimità de qua, stante ciò, deve essere

dichiarata inammissibile perché è relativa a norme contenute in un

atto privo di forza di legge e quindi non soggetto a controllo di

questa Corte.

La conseguente pronuncia (di inammissibilità della questione) non

contrasta e tanto meno nega la possibilità ammessa da questa Corte,

con sentenza n. 43 del 1972, che "allo stato attuale della

legislazione..., per la professione di geometra, è il relativo

ordinamento (ed in particolare, e tra le altre, la norma di cui

all'art. 4, lettera c, del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274) che andrebbe

messo a raffronto con le disposizioni e i principi della Costituzione".

E ciò perché, nell'ambito di quell'ordinamento, il controllo di

costituzionalità è assicurato nei limiti e nei modi previsti per le

singole norme che ne fanno parte; e relativamente alle norme

regolamentari, come quelle odiernamente denunciate, ed alla stessa

stregua di quanto è statuito per ogni altro atto amministrativo, il

riscontro della loro legittimità costituzionale è riservato a

qualsiasi giudice chiamato ad applicarle e può condurre alla loro

disapplicazione (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E)

o all'eventuale annullamento in sede amministrativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 4 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per

la professione di geometra) sollevata, in riferimento all'art. 33,

comma quinto, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei geometri

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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