Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1956

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1956 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2d.P.R. 2592/1952

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 15

novembre 1952, n. 2592, contenente norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, promosso con ricorso della

Regione Trentino-Alto Adige, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio

Balladore Pallieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 104 del 28 aprile 1956 e iscritto al n. 10 del Registro

ricorsi 1956:

Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei

ministri avvenuta col deposito delle deduzioni in Cancelleria il 9

marzo 1956;

Udita all'udienza pubblica del 23 maggio 1956 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Uditi l'avv. Giorgio Balladore Pallieri ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giuseppe Belli

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

1. - La Regione Trentino-Alto Adige, su conforme deliberazione del

Consiglio regionale in data 31 gennaio 1956, ha proposto ricorso contro

il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, n. 2592,

chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2

di detto decreto nella parte che stabilisce: "i provvedimenti

concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva

delle aziende di credito.... sono adottati dai competenti organi dello

Stato sentita la Giunta regionale ove non ricorrano motivi di

particolare urgenza" , perché in contrasto con l'art. 5, n. 4, dello

Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che riconosce la

competenza regionale per "l'ordinamento degli enti di credito

fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali,

nonché delle aziende di credito a carattere regionale" e con l'art.

13, 1 comma, che attribuisce potestà amministrativa alla Regione nelle

materie e nei limiti entro i quali la Regione stessa può emanare norme

legislative.

Il ricorso è stato notificato il 18 febbraio 1956 al Presidente

del Consiglio dei Ministri, che si è costituito ritualmente il 9 marzo

1956. Il 28 aprile 1956 il ricorso è stato pubblicato, per

disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 104.

2. - La Regione, tanto nel ricorso, quanto nella memoria

illustrativa, depositata in cancelleria l'8 marzo 1956, non ha negato

il carattere limitato o, come usa dire, secondario o concorrente della

propria competenza legislativa in materia, ma ha sostenuto che tanto

l'amministrazione straordinaria quanto la liquidazione coattiva sono

istituti che vanno riferiti all'ordinamento delle aziende di credito;

subordinatamente, ha lamentato che con la disposizione impugnata il

problema dei rapporti tra le competenze dello Stato e quelle della

Regione, che poteva essere risoluto in varie maniere, specificamente

indicate, non è stato per nulla proposto, o meglio è stato risoluto

in maniera affatto negativa, disconoscendosi qualsiasi pur limitata

competenza della Regione.

3. - Quando già era avvenuto il deposito delle deduzioni,

l'Avvocatura dello Stato, sul fondamento che si tratterebbe di una

questione rilevabile anche d'ufficio, ha sostenuto, con memoria

aggiunta depositata in cancelleria il 10 marzo 1956, che la Regione non

ha proposto il ricorso nei termini. I termini, infatti, che la Regione

sarebbe stata tenuta ad osservare non sono quelli di trenta giorni di

cui all'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma quelli di 15

giorni posti dall'art. 7 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574. Né

varrebbe opporre la circostanza che questo medesimo art. 7 fa salvi i

termini diversi eventualmente stabiliti dalla legge regolatrice del

funzionamento della Corte costituzionale perché quella riserva non è

stata esercitata. L'ora citato art. 32 regolerebbe i termini per

l'impugnativa degli atti aventi vigore di legge posteriori all'entrata

in funzione della Corte, mentre la seconda disposizione della medesima

legge, parlando genericamente di "termini stabiliti", avrebbe fatto

richiamo ai termini vari e diversi che in questa materia statuti

speciali e norme di attuazione hanno stabiliti.

4. - Sempre in via pregiudiziale l'Avvocatura dello Stato ha

sostenuto anche l'improponibilità del ricorso, fondando tale tesi

sulla particolare natura giuridica delle norme di attuazione dello

Statuto speciale che realizzerebbero una sorta di delega del

legislatore costituente al Governo della Repubblica e si porrebbero in

una posizione intermedia fra legge costituzionale e legge ordinaria col

fine di integrare secundum legem o anche praeter legem gli statuti

speciali. In conseguenza una questione di legittimità costituzionale

di queste norme sarebbe proponibile soltanto qualora esse abolissero

una competenza della Regione o abrogassero una norma dello Statuto

speciale, non quando si limitassero a stabilire, come nel caso in

esame, i limiti delle competenze rispettive dello Stato e della

Regione.

5. - Nel merito l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che

l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva non

potrebbero essere ricomprese nell'ordinamento delle aziende di credito.

Questi istituti realizzerebbero una particolare forma di vigilanza e di

controllo su tutte le aziende di credito riservata allo Stato dall'art.

1 delle stesse norme di attuazione dello Statuto, la cui legittimità

non è stata impugnata dalla Regione. Anzi, l'art. 2, richiedendo per

l'adozione dei relativi provvedimenti il parere della Giunta regionale,

avrebbe assicurato anche in questo caso una collaborazione fra Stato e

Regione e un coordinamento fra le relative funzioni amministrative.

Più particolarmente, il parallelismo fra questi due istituti e quelli

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coattiva

amministrativa previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 297, conferirebbe

alle norme relative della legge 7 marzo 1938, n. 141, lo stesso

carattere di complementarità delle norme del codice civile che è

proprio delle disposizioni della legge fallimentare.Considerato, in diritto:

1. - La Corte si è pronunziata (sentenza n. 14 del 15 giugno 1956)

sopra l'eccezione di irricevibilità del ricorso della Provincia

sollevata dalla difesa dello Stato, ed ha affermato che il termine di

15 giorni fissato dall'art. 7 delle norme di attuazione approvato con

D.P.R. 20 giugno 1951, n. 574, è relativo alla impugnativa di leggi

statali che la Regione Trentino-Alto Adige abbia deliberato di proporre

prima dell'entrata in funzione della Corte costituzionale e delle quali

abbia dato comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,

giusta quanto è disposto dall'art. 6 delle medesime norme di

attuazione che, per la impugnativa di leggi statali che la Regione

abbia deliberato di proporre successivamente all'entrata in funzione

della Corte costituzionale, vale la norma dell'art. 32 della legge 11

marzo 1953, n. 87, che fissa il termine di trenta giorni e l'altra

della seconda disposizione transitoria della stessa legge che quel

termine fa decorrere dalla data del decreto del Presidente della

Repubblica che convoca per la prima volta la Corte costituzionale.

2. - Anche sulla eccezione di inammissibilità del ricorso della

Regione Trentino-Alto Adige, motivata dalla particolare natura

giuridica delle norme di attuazione degli Statuti speciali, la Corte ha

avuto già occasione di pronunziarsi (sentenza n. 14 del 15 giugno

1956) ed ha affermato la propria competenza a giudicare del contrasto

che si assuma esistente fra esse, la Costituzione e le leggi

costituzionali, nel caso particolare quelle che approvano gli Statuti

regionali speciali.

3. - L'art. 2 del D.P.R. del 15 novembre 1952, n. 2592, non ha

violato l'art. 5 n. 4 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige

approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, né, in

conseguenza, l'art. 13, 1 comma del medesimo Statuto. Il motivo

principale del ricorso proposto dalla Regione - essere, cioè,

ricompresi gli istituti dell'amministrazione straordinaria e della

liquidazione coattiva nell'ordinamento degli enti di credito fondiario,

di credito agrario, casse di risparmio, casse rurali, nonché delle

aziende di credito a carattere regionale - non è fondato. Questi due

istituti, regolati in un primo tempo con applicazione limitata alle

casse di risparmio e ai monti di pietà di prima (legge 15 luglio 1888,

n. 5546) e seconda categoria (legge 21 giugno 1897, n.43), furono

successivamente, e con maggiore ampiezza di regolamenti, assunti a far

parte delle "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la

disciplina della funzione creditizia" emanate con legge 7 marzo 1938,

n. 141, che convertì in legge il R.D. 12 marzo 1936, n. 375, in

seguito modificate in alcune parti, ma rimaste nella sostanza immutate

e tuttora in vigore. A definire la loro natura (se amministrativa o

giurisdizionale) è assai significativa la circostanza che il R.D. 16

marzo 1942, n. 297 (artt. 194-215) li ha inseriti in una procedura di

tipo concorsuale e li ha costruiti come istituti di applicazione

generale che alcune volte concorrono con l'ordinaria procedura

fallimentare e altre volte, come è appunto il caso delle aziende di

credito, questa procedura escludono e di essa prendono completamente il

posto. Ne è derivato cosi un sistema complesso, articolato in una

regolamentazione generale contenuta nella legge fallimentare e in

regolamentazioni particolari inserite in leggi speciali, della cui

rilevanza processuale non è possibile dubitare. Ma, sia questa, oppure

altra, la natura di codesti procedimenti, gli istituti nei quali essi

si concretano restano pur sempre attinenti alla difesa del risparmio,

al regolamento e al controllo della funzione creditizia, sottratta, per

la natura degli interessi che vuole tutelare e che sono senza dubbio

generalmente nazionali, alla competenza legislativa, sia pur

concorrente o sussidiaria, della Regione. D'altra parte, che il

controllo e la vigilanza sul credito non rientrino nell'ordinamento

degli enti di credito quale è inteso dall'art. 5, n. 4, dello Statuto

regionale, è confermato dall'art. 8 del medesimo Statuto che

espressamente attribuisce alla Regione talune limitate facoltà

amministrative in tema di esercizio di credito, mostrando con ciò

stesso che altre non gliene sono state in alcun modo riconosciute.

Neppure merita accoglimento la tesi subordinata della Regione che,

quanto meno in alcuni casi, come quello di "gravi perdite del

patrimonio" previsto dall'art. 57 lett. b) e 67 lett. a) della legge 7

marzo 1938, n. 141, quegli interessi nazionali non vengano in

contestazione, sia perché i pericoli che il credito pubblico corre si

profilano con eguale intensità anche quando lo stato finanziario della

azienda è seriamente o irrimediabilmente squilibrato, sia perché la

regolamentazione della materia, unitariamente costruita dal

legislatore, non consente di introdurre distinzioni e specificazioni

per ammettere in alcuni casi la competenza legislativa statale ed

escluderla in altri.

4. - La Corte non può esaminare le varie maniere con le quali, in

questo campo, una delimitazione di competenza tra Stato e Regione

potrebbe essere tracciata, non rientrando ciò nei suoi compiti. Del

resto, una volta ammessa la competenza legislativa esclusiva dello

Stato, tale delimitazione potrebbe essere considerata soltanto sotto il

profilo della delega legislativa di funzioni proprie

dell'amministrazione dello Stato alla Regione, delega che è regolata

dal terzo comma dell'art. 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto

Adige.

Non può dirsi nemmeno, infine, che sia stato violato l'art. 13

dello Statuto, perché non si viola la competenza amministrativa della

Regione quando lo Stato emana norme in un campo nel quale lo Statuto

non riconosca a quella alcuna competenza legislativa né primaria né

concorrente, stante che, proprio a norma del richiamato art. 13, la

potestà amministrativa della Regione si pone, salvo il caso ora

richiamato di delega legislativa, per le stesse materie e negli stessi

limiti nei quali si pone la competenza legislativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara infondate le eccezioni di irricevibilità e

inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato e

Respinge il ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale del

Trentino-Alto Adige per la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592,

contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione

Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 21 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - BIAGIO PETROCELLI

- GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

ECLI:IT:COST:1956:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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