Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per la marina

mercantile, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri,

notificato il 18 febbraio 1974, depositato in cancelleria il 9 marzo

successivo ed iscritto al n, 3 del registro 1974, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione

Puglia 17 marzo 1973, n. 409, con il quale è stato approvato il "Piano

regolatore particolareggiato per il risanamento ed il restauro

conservativo della città vecchia di Taranto".

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Ministro per la marina mercantile.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 18 febbraio 1974 e depositato il successivo

9 marzo, il Ministro per la marina mercantile protempore, all'uopo

delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri e rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per

regolamento di competenza contro il Presidente della Giunta della

Regione Puglia, in relazione al decreto di detto Presidente 17 marzo

1973, n. 409, con il quale è stato approvato il "Piano regolatore

particolareggiato per il risanamento ed il restauro conservativo della

città vecchia di Taranto".

Premesso: che il decreto impugnato è stato, bensì, notificato a

cura del Comune di Taranto al "Demanio dello Stato Marina - c/o

Capitaneria di Porto" il 12 luglio 1973, ma senza gli atti e grafici

che ne fanno parte integrante, così come senza atti e grafici è stato

pubblicato nel "Bollettino ufficiale della Regione Puglia" e che,

quindi, da tali notificazioni non poteva risultare se ed in quale

misura il Piano approvato poteva incidere su beni facenti parte del

Demanio dello Stato o del patrimonio indisponibile di proprietà dello

Stato;

che, per quanto più specificamente riguarda la Presidenza del

Consiglio dei ministri, unica legittimata a proporre ricorso per

regolamento di competenza, soltanto a seguito della nota 17 dicembre

1973, essa ha avuto conoscenza che quel Piano e, quindi, il decreto che

lo aveva approvato, venivano ad incidere su beni della natura suddetta,

mutandone radicalmente la destinazione;

tanto premesso, al fine evidente di dimostrarne la tempestività, a

sostegno del ricorso si deduce sostanzialmente quanto segue:

Esorbita dalla competenza regionale, anche nel campo urbanistico,

il prendere in considerazione per cambiarne la destinazione, beni

appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.

In particolare, il mutamento di destinazione dei beni suddetti, ai

sensi dell'art. 828 c.c. può essere disposto soltanto dall'autorità

amministrativa statale, nei modi stabiliti dalle leggi che li

riguardano ossia dalla legge e dal regolamento della contabilità dello

Stato, com'è stato anche dichiarato con la sentenza di questa Corte 18

maggio 1959, n. 31.

Né possono invocarsi, in contrario, il d.P.R. 15 gennaio 1972, n.

8, o la legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto:

a) è vero che spetta agli organi regionali l'approvazione dei

Piani particolareggiati ai sensi dell'art. 1, comma primo e comma

secondo, lett. g, del d.P.R. n. 8 del 1972, ma nessuna norma

costituzionale od ordinaria attribuisce alle Regioni a statuto

ordinario la potestà di incidere sul regime dei beni pubblici statali

ed anzi l'art. 8, comma primo, del citato d.P.R. n. 8 del 1972,

testualmente dispone che "resta ferma la competenza degli organi

statali in ordine... 1) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello

Stato";

b) tra i beni demaniali o patrimoniali dello Stato trasferiti alle

Regioni a statuto ordinario con l'art. 11 della legge n. 281 del 1970

non rientrano quelli del Demanio marittimo o quelli indisponibili.

Dopo gli adempimenti di legge, si sono costituiti in giudizio il

Ministro ricorrente ed il Presidente della Giunta regionale della

Puglia, il cui patrocinio, in data 13 dicembre 1974, ha depositato,

tardivamente, una memoria che per tale ragione non può essere presa in

esame dalla Corte.

Peraltro, le deduzioni contenute in detta memoria agevolmente si

desumono dalla memoria che, a sua confutazione, ha depositato

l'Avvocatura generale dello Stato, in data 22 aprile 1976.

Con tale memoria, infatti, l'Avvocatura dello Stato ha, in

sostanza, dedotto quanto segue:

a) in primo luogo (confutando così espressamente analoga eccezione

sollevata dal patrocinio della Regione) ha ribadito la tesi, già

svolta nel ricorso, secondo la quale il termine per proporre conflitti

di attribuzione decorre dal giorno nel quale gli organi all'uopo

legittimati (Presidente del Consiglio dei ministri per lo Stato,

Presidente della Giunta per le Regioni) abbiano avuto piena conoscenza

diretta dell'atto o provvedimento che si assume lesivo delle rispettive

competenze, citando a conforto di tale tesi alcune sentenze di questa

Corte;

b) confutando, poi, le deduzioni di merito contenute nella citata,

tardiva memoria del patrocinio della Regione, l'Avvocatura dello Stato

ha opposto che oggetto del ricorso è l'intangibilità da parte delle

Regioni, quale che sia la potestà di cui intendano fare o abbiano

fatto uso, dei beni appartenenti al Demanio o al patrimonio

indisponibile dello Stato e che i piani particolareggiati, ben lungi

dall'essere meramente programmatici, sono immediatamente esecutivi e,

come tali, suscettibili di immediata esecuzione, con la conseguente

violazione dei diritti dei titolari dei beni che ne sono colpiti.

Nell'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha

insistito nel chiedere che il ricorso venga dichiarato tempestivo e

fondato. Considerato in diritto :

È pregiudiziale l'accertamento della tempestività del ricorso.

Come questa Corte con la recentissima sentenza n. 132 ha affermato,

dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall'art. 32

della legge 11 marzo 1953, n. 87, si evince che i ricorsi regionali

avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato debbono essere

notificati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Trattandosi, poi, di atti, per definizione generali e che sono

anche tali nella maggior parte dei casi, legge costituzionale e legge

ordinaria (vincolata quest'ultima a quanto disposto dalla prima) si

sono così conformate al criterio adottato in materia di giustizia

amministrativa per i ricorsi contro atti non aventi destinatari

determinati e, quindi, non suscettibili di notificazione o

comunicazione (art, 2 del regolamento di procedura dinanzi alle Sezioni

giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con r.d. 17 agosto

1907, n. 642, applicabile oggi, in forza del richiamo contenuto

nell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sui giudizi davanti

ai tribunali amministrativi regionali).

Analogo criterio è accolto, poi, dall'art. 39 della legge n. 87

del 1953, anche per i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e

tra Regioni, disponendosi che debbono essere proposti entro sessanta

giorni dalla pubblicazione o notificazione ovvero dalla piena

conoscenza dell'atto altrimenti avuta, che, evidentemente viene in

considerazione soltanto in via sussidiaria, quando manchino

pubblicazione o notificazione.

L'atto contro il quale è stato proposto il ricorso in esame è un

provvedimento regionale avente carattere prevalentemente generale, ma

avente, nel contempo, anche un destinatario determinato, ossia il

Demanio marittimo dello Stato e, quindi, soggetto sia a pubblicazione,

sia a notificazione.

Infatti è stato pubblicato sul "Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia" del 31 marzo 1973 e notificato a cura del Comune di Taranto (al

quale il piano regolatore particolareggiato per il risanamento della

Città Vecchia impugnato si riferisce) al "Demanio dello Stato-Marina,

Comando Capitaneria di Porto", in data 12 luglio 1973, evidentemente

nella qualità di rappresentante in sede del Ministero della marina

mercantile, destinatario determinato.

Infatti, secondo la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato,

i piani regolatori particolareggiati oltre che pubblicati debbono

essere notificati ai proprietari dei beni che vi risultino interessati.

E che il Ministero della marina mercantile nella specie fosse il

diretto interessato risulta in modo evidente anche dal fatto che il

Presidente del Consiglio dei ministri lo ha delegato a proporre in sua

vece il ricorso in esame.

In conformità con i principi sopra richiamati, pertanto, deve

ritenersi che il termine per la proposizione del ricorso decorreva

dalla data di notificazione, ossia dal 12 luglio 1973.

Né possono opporsi, in contrario, le sentenze di questa Corte n.

104 del 1972 e n. 87 del 1973, in quanto con quelle sentenze, in

difetto di obbligo di pubblicazione o di notificazione degli atti

impugnati, per accertare la tempestività dei relativi ricorsi, si

doveva ricorrere al criterio sussidiario della piena conoscenza

altrimenti avuta dell'atto da impugnare.

Ne consegue che essendo stato notificato alla Regione Puglia

soltanto il 18 febbraio 1974 e cioè quando era decorso di gran lunga

il termine di sessanta giorni dal 12 luglio 1973, il ricorso in esame

dev'essere dichiarato inammissibile per tardività.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dallo Stato contro la Regione Puglia, in relazione al decreto

del Presidente della Regione Puglia 17 marzo 1973, n. 409, col quale

è stato approvato il piano regolatore particolareggiato per la Città

Vecchia di Taranto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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