Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1973 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge

regionale siciliana 27 novembre 1961, n. 22 (proroga delle agevolazioni

fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge 18

ottobre 1954, n. 37), promossi con cinque ordinanze emesse il 24

novembre 1970 dal tribunale di Caltanissetta nei procedimenti civili

vertenti tra Alù Michele ed altro, Alù Ubaldo, Principato Giuseppe ed

altro, Del Popolo Carciopolo Michele ed altri, Grasso Pompeo ed altri e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn. 441, 442,

443, 444 e 445 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972 e nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 15 gennaio 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente della Regione siciliana

e di Costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Francesco Pignatone, per il Presidente della Regione

siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti, per l'Amministrazione finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con cinque ordinanze dello stesso tenore, emesse il 24

novembre 1970, in cinque procedimenti civili di opposizione ad

ingiunzione fiscale, il tribunale di Caltanissetta ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione siciliana 27 novembre 1961, n.

22, nella parte in cui proroga le disposizioni di cui all'art. 6, primo

comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, richiamata dalla

legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, per contrasto con l'art. 36

dello Statuto della detta Regione.

Secondo le ordinanze di rimessione, la riduzione delle imposte di

registro e ipotecaria alla misura fissa, sembra in contrasto col tipo

di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato, le quali prevedono,

in tema di agevolazioni tributarie in materia edilizia, semplici

riduzioni di aliquote e non il sistema di imposizione a tassa fissa.

Le ordinanze sono state ritualmente notificate comunicate e

pubblicate.

2. - Nei giudizi dinanzi alla Corte si è costituita

l'Amministrazione delle finanze, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale, con distinte ma identiche deduzioni,

chiede che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della

legge denunciata, nonché, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, della legge regionale 30 luglio 1965, n.

29, nella parte in cui sono richiamati i benefici di cui alle leggi

tributarie impugnate.

Negli stessi giudizi è intervenuto, ai sensi dell'art. 25, terzo

comma, della legge n. 87 del 1953, il Presidente della Giunta regionale

siciliana, il quale, con deduzioni del 24 novembre 1971, chiede, in via

pregiudiziale, che la Corte restituisca gli atti al tribunale di

Caltanissetta per una più esatta formulazione della questione di

legittimità costituzionale, e, nel merito, che dichiari inammissibile

o comunque infondata la questione dedotta nelle ordinanze di rinvio.

La difesa della Regione ritiene che la questione di legittimità

investe, in realtà, la disposizione contenuta nell'art. 6, primo

comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, che concede il

beneficio della imposta fissa di registro al primo trasferimento a

titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, costruiti e da

costruire, sempre che la costruzione sia stata iniziata e ultimata nei

termini stabiliti dalla stessa legge e dalle successive leggi di

proroga. Ora, secondo la Regione, il beneficio della riduzione della

imposizione a tassa fissa, anche se presenta maggiore intensità

rispetto alla semplice riduzione di aliquote, prevista dalla

legislazione nazionale, risulta comunque compreso nel concetto di

riduzione e, pertanto, non può essere considerato un diverso tipo di

imposizione rispetto alle agevolazioni contenute nelle corrispondenti

leggi dello Stato.

Nella memoria illustrativa, infine, la difesa della Regione

sostiene che non si potrebbe correttamente giudicare a posteriori delle

leggi regionali in esame, perché, al tempo in cui esse furono emanate,

ancora non erano stati definiti compiutamente i limiti della potestà

normativa della Regione siciliana in tema di esenzioni fiscali.

3. - Nella discussione orale, all'udienza del 3 ottobre 1973, le

parti costituite hanno ribadito ed illustrato le tesi espresse negli

scritti difensivi. Considerato in diritto :

1. - Le cause, proposte dal tribunale di Caltanissetta con cinque

ordinanze, di pari data e di identico contenuto, vanno riunite e decise

con unica sentenza.

2. - Con tali ordinanze il giudice a quo ha denunciato alla Corte,

per violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana,

l'articolo unico della legge regionale in data 27 novembre 1961, n. 22,

"nella parte in cui proroga le disposizioni di cui all'art. 6 della

legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, recepita con legge regionale 18

ottobre 1954, n. 37".

Per identificare l'oggetto della questione così proposta, occorre

precisare che la legge n. 22 del 1961 dispone nel suo unico articolo

che "il termine di efficacia delle disposizioni della legge 18 ottobre

1954, n. 37, di cui all'art. 1 della legge e successive modifiche, è

prorogato al 31 dicembre 1965".

L'art. 1 della citata legge n. 37 del 1954 a sua volta stabiliva

poi che gli sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, concessi

dagli artt. 2 e seguenti della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11,

si applicavano alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel

periodo decorrente dal 18 ottobre 1954 a tutto il 31 dicembre 1957

(termine che veniva, come sopra, prorogato al 31 dicembre 1965).

La legge del 1961 prorogava quindi il termine, e con esso

l'applicabilità, dell'intera legge del 1954, interessante tutti i vari

benefici fiscali concessi in materia.

Ma il tribunale di Caltanissetta limitava, come era logico, la sua

censura a quella parte della legge di proroga interessante

l'agevolazione tributaria che era oggetto del giudizio e cioè a quella

che, protraendo l'efficacia dell'art. 6, primo comma, della legge

regionale 28 aprile 1954, n. 11, consentiva l'ulteriore applicazione

della riduzione a misura fissa, in quell'articolo prevista, delle

imposte di registro e trascrizione dovute per il primo trasferimento a

titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, costruiti o da

costruire entro il termine previsto, e che veniva appunto prorogato.

La censura ha quindi per oggetto l'art. 1 della legge regionale 27

novembre 1961, n. 22, limitatamente alla parte in cui, prorogandosi il

termine contenuto nell'art. 1, primo comma, della legge regionale 18

ottobre 1954, n. 37, si dispone l'applicazione dell'art. 6, primo

comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, alle costruzioni

iniziate e condotte a termine nel periodo decorrente dal 1 gennaio 1958

al 31 dicembre 1965.

3. - La questione, dedotta in riferimento all'art. 36 dello Statuto

della Regione siciliana, è fondata.

Come è noto, il citato art. 36, il quale dispone che "al

fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi

patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla

medesima" è stato sempre interpretato dalla Corte nel senso che, nella

deliberazione che concerne i detti tributi, la Regione è tenuta ad

osservare i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la

legislazione dello Stato (sent. n. 2 del 1965) adeguandosi alla

tipologia da essa adottata in materia per ogni singolo tributo

(sentenze n. 90 del 1965 e 23 del 1966).

Ora non è dubbio che la riduzione delle dette imposte alla misura

fissa contrasta col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello

Stato sulla stessa materia che, per i trasferimenti di case non di

lusso, prevedono soltanto semplici riduzioni di aliquote pari alla

metà dell'imposta di registro e al quarto di quella ipotecaria (art.

17 legge 12 luglio 1949, n. 408, e proroghe successive).

E poiché il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato dalla

legge regionale, risponde invece a un tipo di tassazione diverso da

quello tuttora vigente nello Stato, il contrasto con l'art. 36 dello

Statuto siciliano risulta evidente (sent. 23 del 1966).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge della Regione siciliana 27 novembre 1961, n. 22, nella parte in

cui, prorogandosi il termine contenuto nell'articolo 1, primo comma,

della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, si dispone l'applicazione

dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11,

alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel periodo

intercorrente dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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