Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1972

Altra decisione · depositata il 15/11/1972 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Umbria, notificato il 25 giugno 1971, depositato in cancelleria il 2

luglio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1971, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 21 novembre 1970,

n. 6550, del Prefetto di Perugia, con il quale è stato individuato nel

Vescovo di Nocera Umbra e Gualdo Tadino l'organo competente a designare

i due rappresentanti degli interessi originari dell'Ente ospedaliero

"Calai" di Gualdo Tadino.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

uditi l'avv. Aldo Piras, per la Regione Umbria, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 25 giugno 1971, il Presidente della

Regione Umbria ha promosso conflitto di attribuzione in ordine al

decreto del Prefetto di Perugia 21 novembre 1970, con il quale è stato

individuato nel Vescovo di Nocera Umbra e Gualdo Tadino l'organo

competente a designare i due rappresentanti degli interessi originari

dell'Ente ospedaliero "Calai" di Gualdo Tadino.

Sostiene la Regione che il decreto del Prefetto sarebbe lesivo

della sfera di competenza regionale, in violazione degli artt. 117

della Costituzione, 4, 5, 6 e 9 della legge ospedaliera 12 febbraio

1968, n. 132, in quanto emesso il 21 novembre 1970, quando la Regione

Umbria era regolarmente costituita ed aveva propri organi di governo.

Soggiunge la ricorrente che le Prefetture avevano perduto ogni

attribuzione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera fin dal

momento in cui era stato istituito il Ministero della sanità, e che

inoltre quest'ultimo, con circolare del 5 marzo 1971, aveva

riconosciuto la competenza regionale per i provvedimenti di

riconoscimento previsti dagli artt. 4 e 5 della legge ospedaliera,

facendo illegittimamente salvi i provvedimenti adottati prima del 15

marzo 1971.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in

giudizio con atto depositato il 15 luglio 1971, chiedendo che la Corte

voglia dichiarare inammissibile il ricorso, o respingerlo perché

infondato. La difesa dello Stato premette che la identificazione di

quella parte del Consiglio d'amministrazione, che fa capo agli

originari interessi dell'Ente, ha luogo soprattutto per tutelare gli

interessi che diedero vita alla istituzione assistenziale, come emerge

dal rinvio alle tavole di fondazione. La competenza prefettizia sarebbe

quindi giustificata dal prevalere dell'aspetto assistenziale - nel cui

settore non si è ancora avuto il trasferimento delle funzioni alla

Regione - con conseguente esclusione della lesione di competenza

regionale.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che il momento del trasferimento

delle funzioni statali è stato già indicato dalla Corte

costituzionale, la quale ha ritenuto, in numerose recenti sentenze, che

le Regioni non possono esercitare le funzioni nelle materie di loro

competenza finché non siano intervenuti i decreti delegati di

trasferimento o non sia trascorso il biennio di vacatio di cui all'art.

17 della legge n. 281 del 1970. Conseguentemente, disconoscendosi che

la c.d. legge ospedaliera abbia già operato il trasferimento delle

funzioni, prima dell'emanazione dei decreti delegati, ed essendo

irrilevanti le circolari ministeriali in proposito, il ricorso dovrebbe

essere dichiarato inammissibile.

Nella pubblica udienza dell'11 ottobre 1972 le parti hanno

ulteriormente insistito nelle rispettive tesi. Considerato in diritto :

La Corte deve decidere se sia invasivo delle attribuzioni proprie

della Regione il decreto del Prefetto di Perugia 21 novembre 1970, n.

6550, col quale si attribuiva al Vescovo di Gualdo Tadino la nomina dei

due rappresentanti degli interessi originari dell'Ente in seno al

Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale "Calai" di Gualdo Tadino.

Assume la Regione che, per effetto della legge 12 febbraio 1968, n.

132, la competenza a provvedere in materia di enti ospedalieri ed

assistenza sanitaria è passata dallo Stato alle Regioni quanto meno

dal momento in cui queste ultime sono state costituite (art. 54 legge

12 febbraio 1968, n. 132), e che conseguentemente il Prefetto, nel

novembre del 1970, non poteva provvedere in proposito.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'esercizio della

competenza amministrativa è passato alle Regioni, nelle materie

previste dalla Costituzione, solo per effetto degli appositi decreti

delegati di trasferimento con decorrenza, anche nel settore sanitario e

ospedaliero, dal 1 aprile 1972. Inoltre la Corte ha già deciso,

esplicitamente con la sentenza n. 176 del 1971 ed implicitamente con la

n. 120 del 1971, che la legge ospedaliera del 1968 non ha conferito

alla Regione il potere di adottare provvedimenti di riconoscimento di

enti ospedalieri prima di quella data.

Alla data del novembre 1970 il potere di riconoscere gli enti

ospedalieri, e di porre in essere gli atti connessi spettava allo

Stato, mentre non esplica alcun valido effetto in senso contrario la

circolare 5 marzo 1971 del Ministero della sanità che prescriveva, a

partire dal 15 marzo 1971, l'interpretazione opposta, facendo però

salvi i precedenti provvedimenti. Neppure interessa il quesito

particolare se la competenza ad individuare l'organo per la

designazione di taluni componenti del Consiglio d'amministrazione

dell'Ente ospedaliero, spettasse al Prefetto o al Medico provinciale.

La Corte deve solo stabilire se i provvedimenti impugnati sono di

competenza statale o regionale, ma non ha il compito di provvedere

all'ulteriore individuazione dell'organo competente (cfr. sentenza n.

18 del 1970).

Né v'è motivo di discostarsi dalla precedente giurisprudenza di

questa Corte (sentenze nn. 5 del 1972; 119, 120 e 121 del 1971),

secondo cui alle Regioni è impedito di sollevare questioni d'invasione

della sfera di loro competenza finché non siano maturati i presupposti

richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nella specie, alla data della proposizione del presente ricorso,

tali presupposti non si erano ancora verificati, e pertanto, solo dopo

la rimozione di tale impedimento, avrebbero potuto porsi, in concreto,

questioni di menomazione delle competenze regionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, nei sensi di cui in motivazione, che, alla data del 21

novembre 1970, non spettava alla Regione l'esercizio della competenza

invocata con il ricorso in epigrafe indicato. Così deciso in Roma,

nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9

novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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