Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1992

Altra decisione · depositata il 02/04/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 23 novembre 1991, depositato in Cancelleria il 28

novembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 1991,

recante "Assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39,

dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la

realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno

1991" ed iscritto al n. 45 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio e l'Avvocato dello Stato Stefano

Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato al

Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 novembre 1991, ha

sollevato conflitto di attribuzione avverso il d.P.C.M. 9 agosto

1991, recante "Assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990,

n. 39, dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni

per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per

l'anno 1991". Ha dedotto la violazione delle attribuzioni ad essa

spettanti a norma degli artt. 8, primo comma, numeri 10, 13, 23 e 25;

9, primo comma, n. 10; 10 e 16 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, nonché della propria autonomia finanziaria,

garantitale dagli artt. 69 e segg. di detto Statuto e dall'art. 5

della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Nel ricorso si esponeva che detto decreto (col quale è stato

assegnato alla Regione Trentino Alto-Adige un contributo di

trecentocinquanta milioni di lire) è stato adottato sulla base

dell'art. 11, comma terzo, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416

(convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) - secondo il quale

"con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede

alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in

collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per

la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli

stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari" - nonché in base

all'art. 2, comma primo, del d.m. 26 luglio 1990, n. 244 (emanato in

relazione alla previsione contenuta nel sesto comma del medesimo art.

11 del d.-l. n. 416 del 1989), recante "norme regolamentari per

l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione

di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati".

La ricorrente lamentava che, per quanto riguarda il Trentino-Alto

Adige, in base alle norme statutarie sopra menzionate ed all'art. 5

della legge 30 novembre 1989, n. 386, il contributo non doveva essere

assegnato alla regione, ma alle province autonome, attenendo a

materia di loro competenza e dovendo quindi il riferimento alle

regioni come destinatarie del contributo in oggetto - contenuto sia

nell'art. 11, comma terzo del d.-l. n. 416 del 1989, che nell'art. 2,

comma primo, del d.m. n. 244 del 1990 - intendersi espresso, per il

Trentino-Alto Adige, a favore delle province autonome e non della

regione.

Con il ricorso si chiedeva, pertanto, che il decreto impugnato

fosse dichiarato illegittimo ed annullato in parte qua.

Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello

Stato, riconoscendo che i fondi in questione sono di spettanza delle

province autonome e non della Regione Trentino-Alto Adige.

Successivamente, con memoria depositata il 14 febbraio 1992, la

Provincia autonoma di Bolzano esponeva che, con d.P.C.M. 28 dicembre

1991, l'atto impugnato era stato modificato e lo stanziamento in

questione era stato ripartito e direttamente assegnato, per le somme

riguardanti il Trentino-Alto Adige, alle Province autonome di Trento

e di Bolzano. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione

della materia del contendere. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di

Bolzano ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 9 agosto 1991, recante "Assegnazione ai sensi della legge 28

febbraio 1990, n. 39 dello stanziamento di trenta miliardi in favore

delle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e

di servizi per l'anno 1991" - col quale era stato assegnato alla

Regione Trentino-Alto Adige un contributo di trecentocinquanta

milioni di lire - deducendo la violazione degli artt. 8, primo comma,

nn. 10, 13, 23 e 25; 9, primo comma, n. 10; 10, n. 16, 69 e segg.

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché l'art. 5

della legge 30 novembre 1989, n. 386, con la conseguente lesione

delle proprie attribuzioni e della propria autonomia finanziaria,

dovendo tale contributo essere erogato, per il Trentino-Alto Adige,

non alla regione ma a ciascuna delle province autonome.

Successivamente alla proposizione del ricorso, il testo del

decreto impugnato - con d.P.C.M. 28 dicembre 1991 pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1992, n. 21 - è stato modificato,

provvedendosi ad attribuire direttamente, per il Trentino-Alto Adige,

il contributo in questione, a ciascuna delle province autonome.

In relazione a tali modificazioni, la Provincia autonoma di

Bolzano ha fatto istanza a questa Corte - con memoria depositata il

14 febbraio 1992 - affinché sia dichiarata cessata la materia del

contendere, avendo il d.P.C.M. 28 dicembre 1991, in accoglimento dei

rilievi formulati da essa provincia, disposto la modifica della

indicazione "Trentino", già contenuta nel prospetto di ripartizione

del contributo assegnato a ciascuna regione, di cui all'art. 1

dell'impugnato d.P.C.M. 9 agosto 1991, nel senso di assegnare la

quota dello stanziamento di 350 miliardi (rectius 350 milioni)

separatamente alle due province autonome: 155 miliardi (rectius 155

milioni) alla Provincia di Trento e 195 miliardi (rectius 195

milioni) a quella di Bolzano.

In effetti detta modificazione dell'atto impugnato, accogliendo

integralmente l'oggetto della richiesta della Provincia di Bolzano,

comporta la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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