Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

riapprovata il 6 novembre 1989 dal Consiglio regionale dell'Umbria

avente per oggetto: "Diritti di segreteria sui contratti e sugli

altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a

mezzo di scrittura privata" promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 25 novembre 1989, depositato in

cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto al n. 101 del

registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e

l'avv. Giovanni Tarantini per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 25 novembre 1989 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Umbria, riapprovata, dopo il

rinvio governativo, il 6 novembre 1989, recante norme in tema di

"diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti rogati o

ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura

privata".

A giudizio del ricorrente, avendo i diritti in questione natura

fiscale, la legge impugnata si pone in contrasto con gli artt. 117 e

119 della Costituzione. Le regioni hanno autonomia finanziaria in

forme e limiti che, in ordine all'autonomia impositiva, sono stati

precisati dalla legge 16 maggio 1970, n. 381. In attuazione della

riserva di legge dello Stato prevista dall'art. 119 Cost., la legge

n. 381 predetermina in maniera analitica e tassativa le entrate

tributarie delle regioni, alle quali non spetta, pertanto, di

istituirne di nuove.

Non giova alla legge impugnata l'avere strutturato i diritti di

segreteria sulla falsariga degli omonimi proventi regolati dall'art.

40 della legge statale 8 giugno 1962, n. 604, atteso che di questa

legge, concernente i diritti di segreteria dei comuni e delle

province, si verrebbe a fare "applicazione" in situazioni diverse e

non previste tra quelle che costituiscono l'area delle entrate

tributarie regionali.

2. - Si è costituita la Regione dell'Umbria, in persona del suo

Presidente, domandando la reiezione del ricorso.

Premesso che l'art. 40 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11,

consente alla Regione di stipulare in forma pubblica amministrativa

"i contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per i

quali occorre pubblicità ed autenticità", istituendo all'uopo la

figura dell'ufficiale rogante, la resistente osserva che con la legge

impugnata si è voluto recepire nell'ordinamento regionale lo stesso

sistema già vigente nell'ordinamento comunale e provinciale

eliminando, in ossequio a un primo rilievo del Governo, la previsione

- pure contenuta nella legge n. 604 del 1962 per i comuni e le

province - dell'attribuzione di una quota dei diritti di rogito a

favore dell'ufficiale rogante.

Si osserva inoltre che, se in passato si è discusso sulla natura

tributaria o meno dei "diritti di segreteria", tale dibattito non

può trasferirsi ai "diritti di rogito", configurati dall'art. 41,

ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come corrispettivo

di una prestazione professionale dell'ufficiale rogante

facoltativamente richiesta dagli interessati. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso

questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt.

117 e 119 della Costituzione, della legge della Regione Umbria,

riapprovata con modificazioni dal Consiglio regionale, dopo il rinvio

governativo, il 6 novembre 1989, la quale autorizza la Giunta ad

applicare diritti di segreteria, sugli atti stipulati in forma

pubblica amministrativa e sugli altri atti richiamati nei nn. da 1 a

5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604,

modificata dal d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge

26 aprile 1983, n. 121, e nella stessa misura prevista da tale

tabella per i comuni e le province.

2. - Il ricorso è fondato.

La questione concerne la competenza legislativa della Regione ad

attribuire all'amministrazione regionale il potere di esigere dai

terzi contraenti i cosiddetti diritti di rogito nel caso di

stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa innanzi

all'ufficiale rogante, ai sensi degli artt. 39 e 40 della legge

regionale 9 marzo 1979, n. 11.

Ai diritti di segreteria, dei quali i diritti di rogito sono una

figura, dovuti a fronte di un'attività compiuta dall'ente pubblico

nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, è

concordemente attribuita natura di tributi. Ne consegue che essi

cadono nella riserva di legge dello Stato stabilita dall'art. 119

Cost. circa le forme e i limiti dell'autonomia finanziaria delle

regioni.

Il primo e il secondo comma dell'art. 119 sono stati attuati dalla

legge 16 maggio 1970, n. 281, che ha provveduto a determinare

tassativamente i tipi e le procedure di accertamento e di riscossione

dei tributi "propri" delle regioni. Tra questi non sono previsti i

diritti di segreteria, e pertanto la legge impugnata eccede i limiti

dell'autonomia tributaria della Regione fissati dalla citata legge

dello Stato. È appena il caso di aggiungere che non vale ad evitare

la censura di incostituzionalità la formula dell'art. 1, la quale

prospetta il divisato potere impositivo della Regione come

"applicazione" dei diritti di segreteria previsti dalla legge statale

n. 604 del 1962: formula contraddittoria perché, mentre l'esazione

di tali diritti da parte dei comuni e delle province è autorizzata

da una legge dello Stato, l'esazione da parte della regione sarebbe

autorizzata da una legge regionale fuori dai limiti di competenza del

legislatore regionale.

3. - La difesa della Regione contesta la natura tributaria dei

diritti in oggetto con l'argomento che "trattasi di un corrispettivo

di un servizio particolare che l'amministrazione presta

facoltativamente non iure imperii, potendo benissimo (la controparte)

in alternativa ricorrere all'opera di un notaio". Va osservato in

contrario che criterio distintivo della tassa, o più in generale del

tributo, dal corrispettivo non è il carattere necessario o cogente

dell'attività del pubblico potere per la quale è richiesta ai

destinatari una prestazione pecuniaria, bensì il carattere di

funzione pubblica. Tale carattere, che è indice necessario e

sufficiente di riconoscibilità della tassa, ha certamente

l'attività dell'ufficiale rogante nella stipulazione di contratti in

forma pubblica amministrativa.

Non si può dire che l'ufficiale rogante interviene in virtù di

un incarico professionale conferitogli intuitu personae. L'incarico

non potrebbe essere conferito che dalla controparte

dell'amministrazione, mentre è vero che la stipulazione del

contratto in forma pubblica amministrativa avviene dietro invito

dell'amministrazione, salva all'altro contraente la facoltà di

declinare l'invito e chiedere che l'atto sia, a proprie spese,

ricevuto da un notaio.

Nessuna indicazione contraria può trarsi, infine, dall'art. 41,

ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che qualifica i

diritti di rogito come "proventi". Il termine "provento" è neutro e

si adatta anche a indicare il gettito di un tributo correlato a una

specifica attività della pubblica amministrazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

dell'Umbria, riapprovata dal Consiglio regionale il 6 novembre 1989,

concernente: "Diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti

rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di

scrittura privata".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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