Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1973 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9,

quarto comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento

giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio

nelle Amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1971 dal Consiglio di Stato -

sezione IV - sul ricorso di Vacca Roberto contro il Consiglio nazionale

delle ricerche, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22

dicembre 1971;

2) ordinanza emessa il 15 febbraio 1972 dal Consiglio di Stato -

sezione IV - sul ricorso di Costone Cosimo Damiano contro il Ministero

della difesa aeronautica, iscritta al n. 238 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del

23 agosto 1972.

Visti gli atti di Costituzione di Vacca Roberto e di Costone Cosimo

Damiano;

udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Bruno Piccarozzi, per il Vacca, e l'avv. Carlo

Fornario, per il Costone.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 19 febbraio 1971, il Consiglio di Stato in s.g.

(Sez. IV) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, ai fini

della decisione del ricorso proposto dall'ing. Roberto Vacca contro il

rifiuto del Consiglio nazionale delle ricerche di corrispondergli, in

seguito a dimissioni da impiego non di ruolo, l'indennità di

anzianità, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 9, comma quarto, del

d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sulla disciplina del rapporto

d'impiego non di ruolo con le amministrazioni statali, nella parte in

cui esclude che tale indennità sia dovuta, in caso di dimissioni

volontarie.

La non manifesta infondatezza è motivata con il richiamo alla

sentenza di questa Corte 27 giugno 1968, n. 75 che ha dichiarato

illegittimo l'art. 2120 del codice civile, nella parte in cui negava al

lavoratore il diritto alla indennità di anzianità nel caso di

dimissioni volontarie e con la considerazione che gli stessi principi,

in base ai quali si è pervenuti a tale decisione, sono indubbiamente

applicabili ai rapporti d'impiego pubblico non di ruolo.

2. - Con altra ordinanza, in data 15 febbraio 1972 lo stesso

Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV), nel corso del giudizio promosso

da Cosimo Costone, avventizio di 3 categoria del Ministero della

difesa, licenziato per motivi disciplinari, ha dichiarato rilevante e

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione,

dello stesso art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n.

207, nella parte in cui nega l'indennità suddetta, nel caso di

licenziamento per motivi disciplinari.

La motivazione della non manifesta infondatezza è identica a

quella dell'ordinanza 19 febbraio 1971 sopra riassunta.

3. - Dopo gli adempimenti di legge, i due giudizi, come sopra

promossi, vengono ora alla cognizione della Corte.

Si sono costituite le parti private, i patrocini delle quali, con

memorie depositate, rispettivamente, il 19 ottobre 1971 e l'11

settembre 1972, richiamando ed illustrando le motivazioni delle

ordinanze di rinvio, concludono chiedendo che le prospettate questioni

vengano dichiarate fondate. Tale tesi è ribadita dal patrocinio

dell'ing. Vacca con successiva memoria depositata il 20 settembre 1973.

Non vi è stata costituzione delle Amministrazioni pubbliche

controinteressate, né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza, dato che entrambi hanno per oggetto il

dubbio circa la legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36

della Costituzione, dell'art. 9, comma quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile

1947, n. 207 - che disciplinava il rapporto di pubblico impiego non di

ruolo - nelle parti in cui nega la corresponsione dell'indennità di

anzianità nelle ipotesi di risoluzione del rapporto in seguito a

condanna penale o provvedimento disciplinare ed in seguito a volontarie

dimissioni.

2. - Anzitutto deve rilevarsi che, successivamente alla risoluzione

dei rapporti d'impiego, ai quali si riferiscono le ordinanze di cui in

epigrafe, sono state promulgate e sono entrate in vigore le leggi 8

giugno 1966, n. 424; 15 luglio 1966, n. 604 e 28 dicembre 1966, n.

1077, in forza delle quali dette questioni sono ormai risolte in favore

degli impiegati e dei lavoratori dipendenti sia dallo Stato o da altri

Enti pubblici sia da privati.

Infatti:

- l'art. 1 della legge n. 424 abroga le disposizioni che prevedono,

a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la

riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di

altro Ente pubblico al conseguimento della pensione e di ogni altra

indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto

di dipendenza;

- l'art. 9 della legge n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali)

statuisce che l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di

lavoro in ogni caso di risoluzione del relativo rapporto;

- infine - con più specifico riferimento alla natura dei rapporti

per la risoluzione dei quali sono state prospettate le questioni in

esame - l'art. 1 della legge n. 1077 del 1966 dispone che agli

impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni

dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le

disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza

diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di

ruolo.

Senonché, dato che, come sopra si è rilevato, i rapporti

d'impiego che formano oggetto dei giudizi a quo sono stati risoluti

prima dell'entrata in vigore delle richiamate leggi, che, in

conseguenza, non sono ad essi applicabili, le prospettate questioni

conservano la loro rilevanza.

3. - È evidente che la sopra riportata legislazione costituisce

attuazione dei principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 3

del 1966, che, muovendo dal carattere retributivo del trattamento di

quiescenza spettante in conseguenza di un rapporto di impiego o di

lavoro e della particolare protezione di cui nel vigente ordinamento

costituzionale viene fatta oggetto, sul piano morale e su quello

patrimoniale, la retribuzione del prestatore d'opera in ogni suo

aspetto, ha ritenuto contrastante con l'art. 36 della Costituzione

qualsiasi disposizione che privi il lavoratore o i suoi aventi causa,

per qualsiasi ragione, di detto trattamento, conquistato attraverso la

prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa.

In applicazione degli stessi principi e nel quadro della

legislazione che li ha recepiti, le questioni in esame risultano quindi

pienamente fondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma

quarto, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul "Trattamento

giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio

nelle Amministrazioni dello Stato", nelle parti in cui dispone che non

sia dovuta indennità di anzianità nei casi di licenziamento in

seguito a condanna penale o a provvedimento disciplinare ed in seguito

a dimissioni volontarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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