Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1969 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 5d.l. 9/1969
  • art. 6d.l. 9/1969

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico

della legge 5 aprile 1969, n. 119, recante conversione in legge con

modificazioni del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il

riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di

licenza della scuola media, promosso con ricorso del Presidente della

Regione della Valle d'Aosta notificato il 13 maggio 1969, depositato in

cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi

1969.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore

Costantino Mortati;

uditi gli avvocati Feliciano Benvenuti e Vitaliano Lorenzoni, per il

ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele

Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Col decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, il Governo nazionale ha

provveduto al "riordinamento degli esami di Stato di maturità, di

abilitazione e di licenza di scuola media", senza dettare alcuna

esplicita disposizione circa la lingua da usare nelle relative prove.

La legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito con modificazioni

tale provvedimento, ha invece introdotto nell'art. 5 di esso un comma

il quale dispone che "nelle zone dove esistono scuole in cui

l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove

saranno svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle valli ladine

le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o

in lingua tedesca".

Col ricorso introduttivo del presente giudizio, il Presidente della

Regione autonoma della Valle d'Aosta, autorizzato con delibera 30

aprile 1969 della Giunta regionale e rappresentato e difeso dagli

avvocati Feliciano Benvenuti e Vitaliano Lorenzoni, ha impugnato avanti

a questa Corte le disposizioni della legge di conversione modificatrici

degli artt. 1, 5 e 6 del decreto, nella parte in cui esse disciplinano

le prove di esame in modo tale da lasciare intendere che esse debbano

sempre svolgersi in lingua italiana e senza stabilire alcuna eccezione

per il territorio della Valle d'Aosta dove vige, a termini dello

Statuto regionale, un regime bilingue italo-francese. Si osserva nel

ricorso che dall'art. 5, terzo comma, delle disposizioni di detta legge

che disciplinano l'esame, si desume come la prova scritta ivi

contemplata deve consistere nella trattazione di un tema "in italiano",

e che siffatta regola appare implicitamente estensibile anche alla

seconda prova scritta, prevista dal comma successivo, nonché al

colloquio previsto dall'art. 6. La Regione denuncia quindi la

violazione degli artt. 3, lett. g, 38, primo e secondo comma, e 39,

ultimo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, rilevando

che, in base all'art. 38, primo comma, i cittadini italiani della Valle

hanno diritto di sostenere gli esami disciplinati dalla legge impugnata

usando come lingua per l'espressione del proprio pensiero quella

francese, parificata dalla norma statutaria alla lingua italiana.

Con riferimento agli artt. 39 e 40 dello Statuto, i quali prevedono

soltanto una ripartizione delle materie d'insegnamento fra le lingue

italiana e francese, la difesa della Regione fa presente che la

relativa disciplina concerne soltanto l'insegnamento e non anche le

prove di esame tendenti all'accertamento della maturità dei candidati

e che, se per la scelta delle materie da insegnare in lingua francese

è stata prevista una scelta di carattere generale cui gli alunni

debbono sottostare, non vi è dubbio che gli esami di maturità, che

sono "esami di stato", debbano poter esser sostenuti tanto in italiano

quanto in francese per effetto della norma di cui al primo comma

dell'art. 38 dello Statuto.

La legge impugnata violerebbe altresì l'art. 38, secondo comma, in

base al quale nella Valle gli atti pubblici possono essere redatti

tanto in italiano quanto in francese, poiché l'atto conclusivo

dell'esame di maturità è un atto pubblico nel quale confluiscono come

parte integrante i testi delle prove scritte sostenute da ciascun

candidato e le risultanze delle prove orali.

La ricorrente osserva infine che la riserva stabilita per altre

lingue minoritarie dal quinto comma dell'art. 5, sopra citato, non

risulta applicabile alla Valle d'Aosta, poiché in essa non esistono

scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, e che se

- in denegata ipotesi - si applicasse alla Valle la giurisprudenza

relativa alla Provincia di Bolzano secondo la quale nella materia

linguistica "esigenze di unità ed eguaglianza impongono l'esclusiva

potestà del legislatore statale" (Corte cast., sent. 12 maggio 1960,

n. 32), costituirebbe comunque violazione dell'art. 38 dello Statuto

l'aver omesso di provvedere all'attuazione del precetto relativo alla

parità linguistica in esso contenuto.

La Regione conclude quindi chiedendo che, salva l'ipotesi che la

Corte costituzionale interpreti il quinto comma dell'art. 5 della legge

impugnata nel senso di assicurare l'uso della lingua francese nella

Valle d'Aosta, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle

suddette disposizioni.

Il ricorso, debitamente notificato il 13 maggio 1969 e depositato

nella cancelleria della Corte il 22 dello stesso mese, è stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 18 giugno 1969.

Si è costituito per resistere alla domanda il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale, nell'atto di costituzione depositato il

31 maggio 1969 e nella memoria illustrativa del 2 ottobre successivo,

conclude per il rigetto del ricorso, pur dando atto che, in ossequio al

principio di parità linguistica di cui all'art. 38 dello Statuto

valdostano, il Ministero della pubblica istruzione ha disposto con

circolare 30 aprile 1969, n. 3288, che nella Valle i candidati possano

sostenere le prove scritte ed il colloquio in italiano o in francese a

loro scelta e, con altra successiva circolare, che la lingua francese

sia compresa fra le quattro materie oggetto del colloquio.

Ciò posto, mentre da un lato l'Avvocatura accenna ad un possibile

difetto d'interesse della Regione a coltivare il ricorso, dall'altro ne

deduce l'infondatezza, affermando che le norme statutarie invocate

riguardano la materia dell'insegnamento e dell'istruzione, ma non

l'esame di stato previsto dall'art. 33, quinto comma, della

Costituzione, di cui fa applicazione la legge impugnata.

Questo esame ha una sua autonomia concettuale e pratica rispetto

all'insegnamento, corrispondente alla distinzione fra il momento

didattico ed il momento autoritativo dell'istruzione, e, poiché spiega

i suoi effetti in tutto il territorio dello Stato e può essere

affrontato in qualunque parte di esso, non potrebbe essere disciplinato

diversamente con riferimento al territorio della Valle d'Aosta senza

violazione dell'esigenza di assicurare la parità di tutti i cittadini

di fronte all'esame stesso. Ai relativi atti, pertanto, non sarebbe

applicabile né il primo, né il secondo comma dell'art. 38 dello

Statuto valdostano.

Anche l'Avvocatura rileva che l'art. 5, quinto comma, della legge

impugnata non è applicabile alla Valle d'Aosta, nella quale non

esistono scuole pubbliche con insegnamento praticato soltanto nella

lingua francese ed esclude quindi che possa farsi luogo

all'interpretazione adeguatrice adombrata dalla ricorrente.

La difesa della Regione ha presentato anch'essa, ma fuori termine,

una memoria illustrativa dei motivi dedotti nel ricorso.

Nella discussione orale le parti hanno svolto le deduzioni di cui

alle scritture ed hanno insistito nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :

1. - Si presenta anzitutto il quesito se la legge 5 aprile 1969, n.

119, di conversione, con modificazione, del decreto legge 15 febbraio

1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di

maturità, nel disporre, con l'emendamento aggiuntivo al quarto comma

dell'art. 5, che nelle zone dove esistono scuole medie nelle quali

l'insegnamento si svolge in lingua diversa dall'italiano le prove di

maturità saranno effettuate nella rispettiva lingua, possa ritenersi

applicabile anche alla Valle d'Aosta. La risposta non può non essere

negativa, dato che le sole disposizioni costituzionali le quali

consentano l'esistenza nel territorio nazionale di scuole con lingua

d'insegnamento diversa dall'italiana sono quelle previste, per la

provincia di Bolzano, dall'art. 15 dello Statuto della Regione

Trentino-Alto Adige, mentre ben diverso è il regime vigente nella

Valle d'Aosta, caratterizzato dalla presenza di un unico tipo di

scuola, con insegnamento nelle due lingue italiana e francese. Mentre

in un caso, muovendosi dal presupposto di una lingua materna degli

alunni diversa dall'italiana, si consente che l'intero insegnamento

venga impartito nella lingua stessa, viceversa nell'altro caso è

appunto la mancanza di una lingua materna propria di alcuni e non di

altri che conduce a consentire il diverso trattamento costituito

dall'uso promiscuo delle due lingue.

Discende da tali rilievi l'impossibilità di una interpretazione

adeguatrice della norma impugnata, qual è stata prospettata dalla

difesa della Regione e sembra fatta propria anche dall'Avvocatura. Per

le stesse ragioni esposte si deve ritenere che la circolare del

Ministero della pubblica istruzione in data 30 aprile 1969 la quale

autorizza i candidati a sostenere le prove di esame in una delle due

lingue a loro scelta, non vale ad escludere la persistenza

dell'interesse a ricorrere da parte della Regione, contrariamente a

quanto viene asserito dalla stessa Avvocatura.

2. - Passando al merito, la Corte ritiene che il ricorso sia

fondato. Infatti la parificazione della lingua francese a quella

italiana disposta con il primo comma dell'art. 38 dello Statuto è

fondata sulla constatazione di una situazione di pieno bilinguismo

sussistente di fatto nella Regione, dalla quale si sono fatti

discendere effetti costituzionalmente garantiti circa l'eguale uso

delle due lingue, in modo da escludere che nella Valle sia da

attribuire la qualifica di "ufficiale" all'una o all'altra

(diversamente da quanto accade nella provincia mistilingue di Bolzano,

dove, secondo l'art. 84 dello Statuto, lingua ufficiale è considerata

l'italiano).

Se quella indicata è la ratio ispiratrice del primo comma citato se

ne può dedurre che la disposizione del secondo comma dello stesso

articolo (che consente la redazione degli atti pubblici in una delle

due lingue, ad eccezione di quelli giurisdizionali da effettuare solo

in italiano), nonché l'altra dell'articolo 39, ultimo comma (secondo

cui nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento in lingua

francese è limitato solo ad alcune materie) non possono essere

invocate a sostegno di una interpretazione restrittiva della portata

del comma precedente, rivestendo invece evidente carattere di eccezioni

alla regola della parità, al di là delle quali questa deve

necessariamente riprendere pieno vigore così da consentire l'uso

dell'una o dell'altra a scelta dei soggetti interessati.

Tale regola non può non trovare applicazione anche nei confronti

degli esami di maturità. Ciò non già per il motivo fatto valere

dalla difesa regionale, secondo cui l'applicazione della legge

impugnata farebbe venire meno la facoltà garantita dal secondo comma

dell'art. 38 di redigere in francese l'atto pubblico di conferimento

del diploma, dato l'asserito obbligo di conformarsi alla lingua con cui

furono sostenute le prove, le quali costituirebbero parte integrante

del diploma stesso (poiché, anche ad ammettere l'esistenza di un

rapporto di integrazione che leghi le une all'altro, nulla osterebbe

alla differenziazione di espressione linguistica fra i due, in modo non

diverso da quello che potrebbe accadere, per esempio, nel caso di

sentenze che sono da redigere sempre in italiano anche se siano basate

su un complesso di elementi raccolti e verbalizzati in lingua

francese), bensì sulla base della diversa considerazione, fatta prima

valere, del carattere tassativo da conferire alle deroghe al principio

di parità, non estensibili a situazioni diverse da quelle testualmente

previste. A nulla vale opporre, come fa l'Avvocatura, che l'esame di

Stato proietta i suoi effetti al di là dell'ambito della Regione ed

oltre il settore dell'istruzione secondaria, essendo chiaro che la

pratica utilizzazione nel campo professionale del titolo così

conseguito al di là del territorio regionale si renderà possibile

solo a patto che l'interessato dimostri il pieno possesso della lingua

italiana; possesso che, del resto, dovrebbe essere presunto, se si

tiene conto della prescrizione dell'art. 39, primo comma, per cui

all'insegnamento delle due lingue deve essere dedicato in tutte le

scuole di ogni ordine e grado un eguale numero di ore settimanali.

Analogamente nessun valore è da attribuire all'altra asserzione della

difesa dello Stato, secondo cui la materia dell'esame de quo esula

dalla competenza regionale, dato che l'uso delle lingue nella Regione

trascende l'ambito di quella competenza, riferendosi anche a rapporti

con autorità non regionali sedenti nella Valle. Infatti quello che

solo importa, al fine di assicurare la condizione messa in rilievo

dall'Avvocatura, della perfetta eguaglianza di tutti i candidati, quale

che sia la parte del territorio in cui le prove siano sostenute, è che

queste si svolgano in modo uniforme sulla base di norme e di programmi

stabiliti dallo Stato: esigenza questa che per la Valle è pienamente

assicurata dall'art. 40 dello Statuto, il quale testualmente richiama

le une e gli altri.

Elementi di giudizio per la risoluzione della controversia in senso

diverso non possono trarsi neppure dalla norma statutaria che

disciplina le modalità dell'uso delle lingue per quanto riguarda

l'insegnamento (art. 39 ultimo comma) poiché l'esame di Stato attiene

ad una sfera del tutto diversa da quella dell'insegnamento. D'altra

parte, anche se un parallelismo fra l'uno e l'altro si potesse porre,

esso condurrebbe a richiedere non già la piena applicazione della

norma impugnata, così com'è ritenuto dall'Avvocatura ma, al più, che

lo svolgimento delle prove nelle varie materie dovrebbe avvenire nella

stessa lingua in cui era stato impartito l'insegnamento delle medesime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e quarto

comma, e dell'art. 6, primo, secondo e terzo comma, del decreto legge

15 febbraio 1969, n. 9 (modificati dall'articolo unico della relativa

legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119), nella parte in cui

prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato

nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente

con l'uso della lingua italiana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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