Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1986 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 46/1957

citata

  • art. 5legge 29/1969

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 1. Reg.

Sicilia 18 ottobre 1954 n. 37 prorogata dalle leggi 19 luglio 1957 n.

46, 19 novembre 1959 n. 29, 27 novembre 1961 n. 22 e richiamata dalla

legge 30 luglio 1969 n. 29 (Proroga e coordinamento delle disposizioni

agevolative in materia di costruzioni edilizie); art. 5 legge Reg.

Sicilia 30 luglio 1969 n. 29, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 dicembre 1978 dalla Corte di Appello di

Palermo nel procedimento civile vertente tra Virga Emanuele ed altri

contro Amministrazione finanziaria dello Stato iscritta al n. 423 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 327 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 12 marzo 1982 dalla Corte di Cassazione sul

ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato iscritta

al n. 580 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Ministero

delle Finanze e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Corte d'Appello di Palermo, nel corso del procedimento

civile vertente tra Virga Emanuele ed altri, da una parte, e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, dall'altra, sollevava, con

ord. 29 dicembre 1977, questione di legittimità dell'art. 2 (rectius

art. 1) della l. reg. sic. 18 ottobre 1954 n. 37 (prorogata dalle l.

reg. n. 46/1957, n. 29/1959 e n. 22/1961), richiamata dalla l. reg. 30

luglio 1969 n. 29, nella parte in cui prevede, in difformità al

disposto di cui all'art. 14 della l. statale 2 luglio 1949 n. 408, e in

contrasto con gli artt. 17 e 36 Stat. reg. sic., la tassazione in

misura fissa delle iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte

insoluta del prezzo di acquisto di terreni destinati alla costruzione

di abitazioni non di lusso.

Riferiva l'ordinanza che il Conservatore dei Registri immobiliari,

con provvedimento 15 ottobre 1968, aveva revocato, in ordine

all'iscrizione ipotecaria concernente il pagamento differito del prezzo

di un terreno, acquistato dalle parti private in Palermo con atto 20

luglio 1965, la sottoposizione a tassa fissa originariamente applicata

a norma dell'art. 2 (rectius art. 1) della citata legge 37/1954,

applicando la tassazione a tariffa normale del 2,5%. Contro il

provvedimento le parti erano insorte incontrando la resistenza

dell'Amministrazione finanziaria.

Osservava l'ordinanza che, in realtà, i contribuenti non avevano

perduto il beneficio fiscale previsto dalla norma impugnata per il solo

fatto di non avere ultimato le costruzioni sul terreno acquistato entro

il 31 dicembre 1965, giacché l'art. 5 della citata legge n. 29 del

1969 aveva abrogato i termini di ultimazione stabiliti con le

precedenti leggi e con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 18

ottobre 1954 n.37. Né, a tal fine, poteva assumere rilievo - come

sosteneva l'Amministrazione finanziaria - il termine iniziale del 31

dicembre 1965, come fissato dalla legge di proroga 27 novembre 1961 n.

22, perché il dies a quo, atteso il richiamo operato alla citata legge

del 1954, non poteva essere che quello stabilito dalla detta legge.

Diveniva pertanto rilevante l'esame della legittimità costituzionale

delle disposizioni denunziate. In proposito, la Corte d'Appello di

Palermo ricordava che con numerose sentenze questa Corte, dichiarando

l'illegittimità delle leggi di proroga via via denunziate in relazione

a talune norme della legge n. 37/1954, aveva comunque affermato il

principio secondo cui gli artt. 17 e 36 dello Statuto siciliano

dovevano interpretarsi come limite alla potestà legislativa della

Regione in materia tributaria. Nel senso, cioè, che la Regione deve

adeguarsi alla tipologia adottata dalla legislazione statale per ogni

singolo tributo: adeguamento insussistente in ordine al tributo in

esame, visto che la legge regionale in parola consente la tassazione in

misura fissa, mentre la legislazione statale non ha ma i concesso altre

agevolazioni in materia se non qualche riduzione sull'imposta

ipotecaria.

Soggiungeva peraltro l'ordinanza che la norma ora impugnata non era

mai stata direttamente sottoposta a giudizio di legittimità

costituzionale, mentre le disposizioni di proroga, via via dichiarate

non conformi a Costituzione, non erano mai state dichiarate tali in

relazione al loro specifico riferimento alla norma di cui sopra. Di qui

la proposta questione incidentale.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si costituiva soltanto

l'Amministrazione delle Finanze, ex lege rappresentata e difesa

dall'Avvocatura Generale dello Stato che, aderendo alle ragioni svolte

dall'ordinanza, chiede che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata.

2. - Analoga questione sollevava con ord. 12 marzo 1982 (peraltro

pervenuta a questa Corte il 21 giugno 1983) la Corte di Cassazione sul

ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato contro la

sent. 20 aprile 1979 n. 205 della Corte d'Appello di Messina,

pronunziata nella vertenza promossa da tale Maria Santamaria.

Per l'esattezza l'ordinanza della Corte investiva direttamente

l'art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29, sempre comunque in

relazione all'art. 1 della l. reg. 18 ottobre 1954 n. 37, per contrasto

con l'art. 36 dello Statuto della Regione Sicilia: ma la controversia

riguardava qui la tassazione fissa che lo stesso art. 1 della l. n.

37/54 concedeva ai trasferimenti di proprietà di abitazioni non di

lusso. Nella specie, una costruzione iniziata nel 1961 e ultimata nel

1965, in ordine alla quale l'Amministrazione finanziaria aveva disposto

la revoca del beneficio.

Come già la Corte di Palermo, anche la Corte di Cassazione

ritiene, con riferimento al caso di specie, che l'art. 5 della legge n.

29/1969 abbia abolito i termini di applicabilità dell'agevolazione

concessa dalla legge n. 37/1954, spostando il termine finale fino al 31

dicembre 1973: per cui dovrebbe essere applicata la tassa fissa al

trasferimento per cui è causa. Ma poiché - soggiunge l'ordinanza -

per le ragioni chiaramente espresse da questa Corte, ogni legge

regionale che rinnovi o proroghi i termini di concessione di una tale

agevolazione nelle fattispecie tributarie per le quali la legge statale

consente, invece, soltanto una riduzione dell'aliquota, si pone in

patente contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano, non resta che

affidarsi all'esame di legittimità della denunziata legge di proroga.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata, e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale.

Anche in questo giudizio si è avuta soltanto la costituzione

dell'Amministrazione finanziaria, rappresentata e assistita ex lege

dall'Avvocatura Generale dello Stato la quale, condividendo le

argomentazioni dell'ordinanza, chiede che sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate dalle due ordinanze sono

sostanzialmente identiche e sono riferite agli stessi parametri, artt.

17 e 36 dello Statuto della Regione Sicilia. I relativi giudizi

possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Effettivamente questa Corte, esaminando varie leggi regionali

che, nel succedersi dei tempi, hanno più volte prorogato la validità

della l. reg. siciliana 18 ottobre 1954 n. 37, ha già avuto occasione

di affermare la loro illegittimità costituzionale: e ciò in quanto,

concedendo vuoi esenzioni vuoi tassazioni in misura fissa, là dove la

normativa statale prevede una semplice riduzione di aliquota

dell'imposta, esse contrastavano con l'art. 36 dello Statuto della

Regione.

Secondo il principio, infatti, in tali sentenze affermato da questa

Corte, il detto art. 36 dev'essere interpretato nel senso che la

Regione è tenuta ad osservare i limiti dei principi e degli interessi

generali cui si informa la legislazione dello Stato (sent. n. 2/1965).

Il che comporta che la legge regionale debba adeguarsi alla tipologia

adottata, per ogni singolo tributo, dalla legge statale (sentenze n. 90

del 1965, n. 23/1966, e n. 158/1973).

Tuttavia la Corte non era mai stata investita ex professo della

questione concernente la legge regionale n. 37 del 18 ottobre 1954, ma

sempre incidenter tantum attraverso le leggi regionali che ne

prorogavano l'applicazione. In genere, poi, le questioni in precedenza

sollevate riguardavano l'esenzione dalle imposte di consumo sui

materiali edilizi (e quindi art. 1 della l. n. 37/1954 che richiamava

art. 4 legge n. 11/1954), oppure, anche quando la questione si

riferiva, fra l'altro, alla tassazione in misura fissa, la declaratoria

d'illegittimità veniva richiesta ed ottenuta limitatamente - come si

è appena rilevato - alla legge di proroga (sent. n. 23/1966), oppure

ad altro articolo della legge fondamentale (art. 6 primo comma), come

nella sentenza 9 novembre 1973 n. 158.

3. - Le questioni qui sollevate riguardano l'imposta di registro

per le iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo

di acquisto di terreni destinati alla costruzione di case di abitazione

non di lusso (ord. n. 423/78), nonché quella relativa ai trasferimenti

di proprietà delle dette abitazioni (ord. n. 580/83). Imposte ambo

previste dall'art. 1 (e non 2, come - per evidente errore materiale

scrive l'ordinanza della Corte di Palermo) della l. reg. sic. 18

ottobre 1954 n. 37 (che, peraltro, richiama l'art. 2 della l. reg. 28

aprile 1954 n. 11), ed ambo sottoposte, da quelle leggi fondamentali,

alla tassazione in misura fissa.

Orbene, l'art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29,

intervenendo dopo le numerose precedenti proroghe, non solo richiama

ancora in vita quelle leggi fondamentali del 1954, ma abolisce

addirittura i termini che quelle leggi, e le successive proroghe,

avevano imposti per l'ultimazione delle costruzioni, lasciando in

vigore esclusivamente il termine d'inizio, così come fissato dalle

leggi del 1954.

Viene, per tal modo, a perpetuarsi l'illegittimità già rilevata

da questa Corte in via di principio, giacché la sottoposizione a

misura fissa della tassazione concernente le imposte in esame contrasta

con i criteri stabiliti dalla legge generale dello Stato: la quale,

già con la legge fondamentale 12 luglio 1949 n. 408 (art. 17), come

poi con la proroga di cui al d.l. n. 124/1965 e l. n. 431/1965,

nonché infine con il T.U. 26 aprile 1986 n. 131 (ora vigente) ha

consentito soltanto, variamente nel corso degli anni, qualche riduzione

di aliquota.

Si verifica, perciò, il già rilevato contrasto con l'art. 36

dello Statuto regionale siciliano, così come interpretato da questa

Corte: contrasto nel quale resta assorbito quello pure denunziato con

l'art. 17 dello stesso Statuto, che si limita ad indicare le materie

sulle quali la Regione può emanare leggi, sempre entro i limiti dei

principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello

Stato.

Nel dispositivo andrà anche corretta l'indicazione dell'art. 2

della l. reg. n. 37/1954 (di cui all'ord. 423/78) in art. 1 stessa

legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 5 della l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29 nella parte in cui,

spostando al 31 dicembre 1973 il termine di ultimazione delle

costruzioni contemplate nell'art. 1 della l. reg. sic. 18 ottobre 1954

n. 37, che richiama l'art. 2 della l. reg. sic. 28 aprile 1954 n. 11,

consente di sottoporre a tassazione fissa l'imposta di registro per le

iscrizioni ipotecarie a garanzia della parte insoluta del prezzo di

acquisto di terreni destinati alla costruzione di case di abitazione

non di lusso, nonché l'imposta di registro relativa ai trasferimenti

di proprietà delle dette abitazioni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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