Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1967 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 37/1954

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2, e degli artt. 1 e 12

della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 (sgravi fiscali

per le nuove costruzioni edilizie), promosso con ordinanza emessa il 6

maggio 1966 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente

tra Adragna Giuseppe e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966 e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 23 luglio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio davanti al Tribunale di Palermo tra

Adragna Giuseppe e l'Amministrazione delle finanze avente per oggetto

l'applicabilità dei benefici fiscali previsti dalla legge regionale 18

gennaio 1949, n. 2, ad un contratto di compravendita di un suolo

edificatorio stipulato il 24 novembre 1953 e registrato il 1 dicembre

successivo, il tribunale ha sollevato d'ufficio la questione

d'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art.

1 dell'anzidetta legge regionale n. 2 del 1949 e negli artt. 1 e 12

della successiva legge 28 aprile 1954, n. 11.

Secondo il giudice a quo tali norme sarebbero in contrasto coi

principi informatori della corrispondente legislazione fiscale dello

Stato, ai quali il legislatore regionale siciliano è tenuto ad

uniformarsi in ottemperanza ai precetti degli artt. 36 dello Statuto e

117 della costituzione. La discordanza sarebbe evidente posto che le

disposizioni regionali, a differenza di quelle contenute nella legge

statale 2 luglio 1949, n. 408, non condizionano il previsto beneficio

fiscale ad una determinata durata dei lavori di costruzione,

trascurando così la funzione di sollecitazione dello svolgimento

dell'attività edilizia che la normativa statale persegue.

Dopo aver ricordato che la presente questione è analoga a quella

deferita alla Corte con la precedente ordinanza del 13 luglio 1965 in

causa Cricchio contro Finanze dello Stato, il Tribunale ha disposto la

trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27

agosto 1966 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36

del 23 luglio 1966.

Nel giudizio dinanzi alla Corte le parti in causa non si sono

costituite. Ha spiegato invece intervento il Presidente della Regione

siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

mediante deposito di deduzioni in cancelleria in data 2 luglio 1966.

L'Avvocatura sostiene che la questione non è fondata in quanto

tutte le disposizioni impugnate contengono la prefissione dei termini

entro i quali le costruzioni debbono essere iniziate ed ultimate.

L'unica differenza tra le due legislazioni sta nella durata del

termine: quadriennale per la Regione e biennale per lo Stato, ma tale

differenza non importa violazione del "principio" cui si informa la

legge nazionale che è la prefissione e non l'ampiezza di un termine

per l'ultimazione della costruzione.

Osserva inoltre l'Avvocatura che, a ben considerare, la legge

nazionale è meno rigorosa di quanto possa sembrare, perché non pone

alcun termine per l'inizio dei lavori limitandosi a disporre che

debbano essere ultimati entro il biennio dall'inizio, mentre le leggi

regionali prevedono sì un termine quadriennale anziché biennale, ma

con decorrenza fissa, cioè dall'entrata in vigore della legge n. 2 del

1949 (21 gennaio 1953) o dal 1 gennaio 1954 e tale da comprendere non

solo la ultimazione della costruzione, ma anche il rilascio della

licenza di abitabilità.

Dopo aver ricordato quanto la Corte ebbe ad affermare nella sua

precedente sentenza n. 65 del 1965 in ordine alla legittimità

costituzionale delle leggi regionali in materia, l'Avvocatura rileva

che le disposizioni di cui trattasi hanno disciplinato in un periodo

particolarmente difficile l'attività edilizia in una Regione che aveva

speciali esigenze locali per dettare, nell'esercizio della potestà

legislativa attribuitale, diverse misure d'incentivazione

giustificabili in relazione all'attrezzatura dei cantieri e alla

preparazione delle maestranze.

Nega, infine, l'Avvocatura il preteso contrasto con l'art. 117

della costituzione sul rilievo che esso non è applicabile alla

Sicilia, regione a statuto speciale, e conclude per l'infondatezza

della proposta questione d'illegittimità costituzionale.

In data 15 novembre 1967 l'Avvocatura ha depositato in cancelleria

una memoria nella quale fa presente che con la sentenza n. 4 del 1967,

emessa nelle more del presente giudizio, questa Corte ha dichiarato

infondata una questione di legittimità costituzionale analoga a quella

proposta con l'ordinanza di rimessione ora in esame. E poiché nel

presente giudizio non sono stati prospettati nuovi e diversi profili

d'illegittimità l'Avvocatura insiste nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

La questione sottoposta all'esame della Corte, come rilevato dal

Tribunale di Palermo, è sostanzialmente analoga a quella promossa

dallo stesso Tribunale con ordinanza 13 luglio 1965 in causa Cricchio

Giovanni contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, decisa -

nelle more del presente giudizio - con sentenza n. 4 del 21 gennaio

1967. La stessa censura d'incostituzionalità, allora mossa all'art. 1

della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, in relazione all'art. 6

della precedente legge 28 aprile 1954, n. 11, a proposito

dell'esenzione dall'imposta di registro e di trascrizione sugli atti di

primo trasferimento degli appartamenti di nuova costruzione, viene ora

formulata nei confronti degli artt. 1 e 12 della legge n. 11 del 1954 e

dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, relativamente

alla esenzione dalle medesime imposte sugli atti di compravendita di

aree edificabili. Anche nel giudizio in esame si deduce, infatti, che

le disposizioni impugnate violano i principi delle leggi dello Stato

in materia di esenzioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie e

sono, conseguentemente, in contrasto con l'art. 36 dello Statuto

siciliano, per non aver subordinato la concessione dei benefici

tributari previsti ad una determinata durata dei lavori di

costruzione, così come stabilito in campo nazionale dalla legge 2

luglio 1949, n. 408.

Analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza è a dirsi

che la censura non è fondata poiché un termine di contenimento

dell'esecuzione dell'opera, che bene assolve alla funzione di

sollecitazione ed incentivazione dell'attività edilizia, risulta

puntualmente fissato nelle disposizioni ora impugnate. Nell'art. 1

della legge n. 2 del 1949 leggesi infatti che le agevolazioni

tributarie sono applicabili "sempre che la costruzione sia iniziata e

condotta a termine nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della

legge a tutto il 31 dicembre 1953". L'art. 1 della legge n. 11 del

1954 - poi recepita dalla legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37-

limita a sua volta l'applicabilità delle agevolazioni alle costruzioni

iniziate e condotte a termine nel quadriennio 1 gennaio 1954 - 31

dicembre 1957; ed infine l'art. 2 di quest'ultima legge, che ammette

in via di sanatoria ai benefici fiscali le costruzioni iniziate nei

termini prescritti dalla precedente legge regionale n. 2 del 1949 e non

ultimati alla data del 31 dicembre 1953, subordina i benefici alla

espressa condizione che le costruzioni siano ultimate entro il 31

dicembre 1957.

Deve pertanto confermarsi che il legislatore regionale non ha

valicato i limiti della competenza legislativa attribuitagli con l'art.

36 dello Statuto avendo dettato una disciplina normativa che non

contrasta con i principi posti dalle leggi dello Stato nella stessa

materia.

Per quanto poi concerne la pretesa violazione dell'art. 117 della

costituzione, dedotta dal Tribunale senza motivazione di sorta, è

sufficiente rilevare che trattasi di norma che riguarda le regioni di

diritto comune e quindi non applicabile alla Sicilia che è regione a

statuto speciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto

speciale della Regione siciliana e 117 della costituzione, la questione

proposta con l'ordinanza 6 maggio 1966 del Tribunale di Palermo sulla

legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge regionale 18

gennaio 1949, n. 2 e 1 e 12 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11

- poi recepita dalla legge 18 ottobre 1954, n. 37 - concernenti sgravi

fiscali per le nuove costruzioni edilizie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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