Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1977

Altra decisione · depositata il 22/12/1977 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Provincia

autonoma di Bolzano, notificato il 13 giugno 1975, depositato in

cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 22 del registro 1975,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

per la Sanità del 10 dicembre 1974, recante: "Ricostituzione del

Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il

Trentino-Alto Adige".

Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avv. Giuseppe Sena, per la Provincia autonoma di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 13 giugno 1975, la Provincia autonoma di

Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la sanità,

impugnando il decreto ministeriale 10 dicembre 1974 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 aprile 1975), che ha ricostituito il

comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il

Trentino-Alto Adige, in applicazione dell'art. 5 della legge 13 luglio

1966, n. 615.

Il ricorso deduce anzitutto che in materia di "igiene e sanità" la

Provincia di Bolzano dispone di competenza legislativa ed

amministrativa propria, ai sensi degli artt. 9, n. 10, e 16 del testo

unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige (approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Inoltre, nell'esercizio di tale competenza sono già state emanate le

leggi provinciali 19 gennaio 1973, n. 6 e 4 giugno 1973, n. 12 (e

successive modificazioni): la prima delle quali ha costituito il

comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, affidandogli

- fra l'altro - il compito di esprimere pareri "su qualsiasi problema

inerente l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e

locali chiusi"; mentre la seconda ha integralmente sostituito la

normativa statale sulla prevenzione degli inquinamenti atmosferici,

disponendo pertanto - con il primo comma dell'art. 34 - che "la legge

13 luglio 1966, n. 615, ed ogni altra disposizione contraria ed

incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di

Bolzano".

Sulla base di tali considerazioni, la Provincia ricorrente propone

a questa Corte la seguente alternativa: che si consideri inapplicabile

al territorio provinciale il decreto ministeriale dal quale è derivato

il presente conflitto, interpretandolo in modo da riferirlo alla sola

Provincia di Trento, perché tuttora sprovvista di una propria

normativa sugli inquinamenti atmosferici; oppure che si annulli il

decreto medesimo, in quanto invasivo della competenza provinciale in

materia di "igiene e sanità" (previa, ove occorra, la dichiarazione

dell'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 13

luglio 1966, n. 615).

Nel giudizio non si è costituito il Presidente del Consiglio del

ministri. Considerato in diritto :

L'ambito territoriale di efficacia del decreto ministeriale 10

dicembre 1974, con riferimento al quale la Provincia di Bolzano ha

sollevato il presente conflitto, si estende indubbiamente ad entrambe

le province del Trentino-Alto Adige, anziché limitarsi alla sola

provincia di Trento. Il provvedimento preannuncia, infatti, che "si

provvederà, appena possibile, in relazione a quanto esposto nelle

premesse, alla nomina del rappresentante delle province della regione";

mentre nelle premesse si precisa testualmente "che l'amministrazione

provinciale di Bolzano non ha provveduto alla designazione del proprio

rappresentante", e tuttavia si ritiene "che per motivi di pubblico

interesse non possa essere differita, in mancanza della designazione di

cui sopra, la ricostituzione del comitato in parola".

Ciò posto, nell'impossibilità di adottare un'interpretazione

riduttiva ed adeguatrice del decreto in questione, il ricorso risulta

fondato.

Che i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, previsti

dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, attengano alla materia "igiene e

sanità" è comprovato - nell'ordine - dall'espressa menzione

dell'esigenza di evitare pregiudizi "alla salute dei cittadini",

contenuta nell'art. 1 della legge medesima; dalla somma di poteri che

la legge attribuisce al Ministero della sanità, presso il quale viene

anche costituita - ai sensi dell'art. 3 - la commissione centrale

contro l'inquinamento atmosferico; e dai conseguenti disposti dell'art.

5, che istituisce i corrispondenti comitati regionali presso l'ufficio

del medico provinciale in ciascun capoluogo di regione.

Ma nel Trentino-Alto Adige le competenze legislative ed

amministrative in tema di "igiene e sanità" spettano attualmente alle

due Province autonome. E le relative attribuzioni dell'amministrazione

dello Stato sono state trasferite alle Province stesse, con le sole

eccezioni specificamente previste dall'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975,

n. 474, che non riguardano affatto la prevenzione degli inquinamenti

atmosferici.

Per converso, l'art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 474 stabilisce

che "gli organismi aventi sede presso gli unici del medico provinciale

e del veterinario provinciale continuano ad esercitare tutte le

attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore fino a quando non

sia diversamente disposto con legge provinciale. Ed anzi il successivo

comma fa salvo "quanto già disposto con leggi regionali e provinciali

anche in ordine alla istituzione di organismi operanti nelle materie di

cui al presente decreto": con chiaro riferimento ad atti legislativi

sul tipo delle ricordate leggi provinciali n. 6 e n. 12 del 1973, in

vista delle quali la Provincia di Bolzano ha lamentato l'invasione

della propria sfera di competenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza ad

adottare i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; ed in

conseguenza annulla, nella parte riguardante la Provincia stessa, il

decreto 10 dicembre 1974 del Ministro per la sanità, sulla

ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico

per il Trentino- Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONO -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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