Corte costituzionale

Sentenza n. 154/1975

Altra decisione · depositata il 19/06/1975 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per le finanze,

delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18

febbraio 1975, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto

al n. 7 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a

seguito del decreto 25 ottobre 1973, n. 1182, dell'Assessore

all'industria e commercio della Regione siciliana concernente la

concessione alla società Sicilcar della gestione di un deposito di oli

minerali nel Comune di Augusta.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito del decreto 25 ottobre 1973 dell'Assessore della Regione

siciliana all'industria e commercio, il Ministro delle finanze, per

delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sollevato

conflitto di attribuzione con ricorso del 10 febbraio 1975.

Il decreto impugnato è stato revocato con decreto dello stesso

Assessore regionale del 4 marzo 1975, e, di conseguenza, il Presidente

del Consiglio, con atto del 4 aprile 1975, ha rinunciato al ricorso. Considerato in diritto :

Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei

ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto

25 ottobre 1973, n. 1182 dell'Assessore all'industria e commercio

della Regione siciliana, avente ad oggetto la concessione alla società

Sicilcar della gestione di un deposito di oli minerali nel Comune di

Augusta.

Nel ricorso si denunciava la violazione degli artt. 14 e 20 r.d.l.

15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge con la legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 2, in relazione agli artt. 12 del r.d.l. 2

novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.

367, e 23 del Regolamento di esecuzione del predetto r.d.l., per

l'omesso concerto col Ministero ricorrente in ordine all'emanazione del

provvedimento impugnato.

L'Assessore regionale all'industria e commercio con decreto del 4

marzo 1975, n. 119, ha peraltro revocato il precedente provvedimento

oggetto del ricorso, ed il Presidente del Consiglio dei ministri ha

rinunziato al ricorso con fonogramma del 4 aprile 1975.

Il Presidente della Regione siciliana, con atto depositato in

cancelleria il 18 aprile 1975, ha dichiarato di accettare la rinuncia

del ricorso.

Pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve

dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso

proposto dal Ministro per le finanze, per delega del Presidente del

Consiglio dei ministri, in ordine al decreto 25 ottobre 1973, n. 1182,

dell'Assessore all'industria e commercio della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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