Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/12/1969 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

citata

  • art. 36d.P.R. 912/1962

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28

febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di

credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo

modificato dall'art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953,

promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1968 dal pretore di Mantova

nel procedimento penale a carico di Mirandola Domenico, iscritta al n.

174 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con verbale n. 574 del 3 aprile 1968 l'Ispettorato del lavoro di

Mantova ha elevato contravvenzione a carico dell'avv. Domenico

Mirandola, nella sua qualità di Presidente della Cassa di risparmio di

Verona, Vicenza e Belluno "per avere fatto eseguire a n. 12 dipendenti

occupati nella sede di Mantova, in periodi e per lavori non inerenti

alle operazioni di chiusura dei conti, ore di lavoro straordinario,

senza darne comunicazione né preventiva né successiva alla

rappresentanza del personale"; e ciò in violazione dell'art. 36 del

contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il

personale dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno

di prima categoria ed Enti equiparati, modificato dall'art. 14 della

Convenzione collettiva 14 ottobre 1953, resa obbligatoria erga omnes

dall'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, e con la

conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 8 della

legge 14 luglio 1959, n. 741.

Il pretore di Mantova, iniziato il procedimento penale contro

l'imputato, ha rilevato in particolare che era stata violata la norma

di cui al nono comma dell'art. 36 del citato contratto collettivo

nazionale di lavoro, nel testo modificato dalla citata Convenzione

collettiva, e secondo la quale "per il lavoro straordinario di

qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei

conti, deve essere fatta dagli Istituti preventiva segnalazione alla

rappresentanza del personale".

Ma nel contempo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. n. 912 del 1962 nella parte in cui ha reso obbligatorio erga

omnes il surriportato comma, per le ragioni poste a base della sentenza

n. 26 del 1967 della Corte costituzionale con cui era stata decisa

altra fattispecie sostanzialmente identica.

E con ordinanza del 23 maggio 1968 ha sollevato d'ufficio la

questione.

L'ordinanza è stata notificata all'imputato il 30 maggio 1968, al

pubblico ministero il 28 giugno 1968 e al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 29 maggio 1968; è stata comunicata ai Presidenti delle due

Camere il 27 maggio 1968 ed è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 248 del 28 settembre 1968.

Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti, né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. E la

causa è stata trattata in camera di consiglio il 10 dicembre 1969. Considerato in diritto :

1. - Nell'ordinanza di rimessione del 23 maggio 1968 del pretore di

Mantova non sono espressamente indicate le disposizioni della

Costituzione che si ritengono violate, ma dalla motivazione per

relationem può dedursi con sicurezza che la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912,

nei termini sopra precisati, è sollevata in riferimento agli artt. 76

e 77 della Costituzione.

2. - La questione è sostanzialmente identica a quella già

sottoposta all'esame di questa Corte, con ordinanza del 10 marzo 1965,

dalla Corte suprema di cassazione e decisa con sentenza n. 26 del 9

marzo 1967. In quella occasione, in relazione agli artt. 1 e 8 della

legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in

cui rendeva obbligatorio erga omnes il comma nono dell'art. 41 del

contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di

credito 1 agosto 1955; e quest'ultima norma disponeva che "il lavoro

straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle

chiusure periodiche dei conti, dovrà essere previamente segnalato

dalle aziende alle organizzazioni sindacali dei lavoratori". E con

l'ordinanza di rimessione di cui si tratta è denunciata, in relazione

ed in riferimento alle stesse norme e disposizioni, l'illegittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912,

nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il comma nono

dell'art. 36 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per i

dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di

prima categoria e degli enti equiparati, il quale dispone che "per il

lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle

chiusure periodiche dei conti, deve essere fatta dagli Istituti

preventiva segnalazione alla rappresentanza del personale".

La differenza riscontrabile tra i due testi, e cioè che il lavoro

straordinario deve essere segnalato in un caso "alle organizzazioni

sindacali dei lavoratori" e nell'altro "alla rappresentanza del

personale", non incide sulla identità della questione perché la norma

nei due casi è posta per la eguale tutela dello stesso interesse.

Ricorrono quindi le condizioni perché in conformità alla

precedente sentenza, analoga pronuncia di incostituzionalità debba

emettersi nei confronti della norma denunciata dal pretore di Mantova.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28

febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di

credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo

modificato dall'art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari