Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1967

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/12/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con due ricorsi del Presidente della

Regione siciliana rispettivamente notificati il 21 marzo e il 5 maggio

1967, depositati in cancelleria il 22 marzo ed il 10 maggio 1967, ed

iscritti ai nn. 8 e 16 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di

attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato sulla competenza a

costituire le Commissioni provinciali per l'istruttoria delle domande

di iscrizione agli albi nazionali degli esportatori di prodotti

ortofrutticoli e agrumari e degli esportatori di fiori e piante

ornamentali.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La legge 31 dicembre 1931, n. 1806, istituiva un albo per gli

esportatori di prodotti ortofrutticoli agrumari, di essenze agrumarie e

di fiori, presso ciascun Consiglio provinciale dell'economia. La

successiva legge 24 giugno 1942, n. 896, sopprimeva i detti albi

provinciali e istituiva l'albo nazionale degli esportatori di prodotti

ortofrutticoli presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.

Tale legge rimase inapplicata.

Costituita la Sicilia in Regione autonoma, quest'ultima, con legge

6 marzo 1951, n. 27, creava il Comitato regionale per l'albo degli

esportatori ortofrutticoli agrumari, con le funzioni del Comitato

centrale previsto dalla legge 31 dicembre 1931. La legge fu impugnata

dal Commissario dello Stato, ma l'Alta Corte per la Regione siciliana

respinse il ricorso con sentenza 27 aprile 1951, n. 33.

Successivamente la legge dello Stato 25 gennaio 1966, n. 31, è

venuta a regolare nuovamente la materia. Essa istituisce un albo

nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e un

albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali, e

dispone che i detti albi sono tenuti dall'Istituto nazionale per il

commercio estero. Prevede una Commissione, presso ciascuna Camera di

commercio, per l'istruttoria delle domande di iscrizione e per dar

pareri sulle richieste di rappresentanza delle case di spedizione; una

Commissione per la tenuta degli albi, presso la I. C. E., con funzioni

di deliberare sulle iscrizioni, di provvedere alle reiscrizioni

biennali e di applicare sanzioni; un Comitato presso il Ministero del

commercio estero, per l'esame dei ricorsi contro gli atti della

predetta Commissione. L'art. 10 della legge stabilisce che la

Commissione per la tenuta degli albi e il Comitato sono costituiti con

decreto del Ministro per il commercio estero, mentre per la Commissione

presso la Camera di commercio l'art. 6, secondo comma, dispone che essa

"è costituita con decreto del Prefetto ovvero, per le regioni

autonome, con decreto del Commissario del Governo".

Entrata in vigore la detta legge, la Presidenza della Regione

siciliana, con nota dell'Ufficio legislativo in data 30 marzo 1966,

comunicata al Presidente del Consiglio, al Ministro per il commercio

estero e all'I. C. E., poneva il problema dell'interpretazione

dell'art. 6, esprimendo l'avviso che, in base all'art. 20 dello

Statuto della Regione, il potere di nomina delle Commissioni istituite

presso le Camere di commercio spettasse, per le varie provincie

dell'isola, ad un organo centrale dell'Amministrazione regionale.

La Presidenza del Consiglio rispondeva con lettera 31 ottobre

1966, sostenendo che, in base all'interpretazione logico-sistematica

dell'art. 6, quest'ultimo va inteso nel senso che le Commissioni

debbono essere costituite con decreto del Prefetto e, nelle Regioni ad

autonomia speciale, con decreto del Commissario del Governo ove questo,

in seguito alla soppressione del Prefetto, ne abbia assunto le

funzioni: di fatto, nella sola Regione del Trentino-Alto Adige.

La Regione replicò.

Intanto con decreti dell'Assessore regionale per l'industria e

commercio furono costituite le Commissioni, che cominciarono a

funzionare. Ma con lettera 23 dicembre 1966 alla Camera di commercio di

Catania l'Istituto per il commercio estero, richiamandosi alla lettera

31 ottobre 1966 della Presidenza del Consiglio, restituiva le domande

già istruite e trasmesse da quella Camera di commercio, non essendo

stata la Commissione nominata dal Prefetto.

La lettera dell'Istituto veniva portata a conoscenza

dell'Assessorato regionale per l'industria e il commercio, e da questo

al Presidente della Regione con nota 24 gennaio 1967.

2. - Con atto 21 marzo 1967 il Presidente della Regione siciliana,

rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Villari, ha proposto ricorso

contro il Presidente del Consiglio per regolamento di competenza su

conflitto di attribuzione determinato dalla lettera dell'I. C. E. 23

dicembre 1966 e dalla lettera del Presidente del Consiglio 31 ottobre

1966.

Nel ricorso si sostiene che l'art. 6 della legge n. 31 del 1966

è norma di organizzazione e le Commissioni in esso previste sono

organismi incardinati nelle Camere di commercio, su cui la Regione ha

il controllo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 1949, n. 1182.

La Regione ha quindi competenza legislativa primaria nella specifica

materia, ai sensi degli artt. 14, lett. p, 15 e 16 dello Statuto, e

rivendica pertanto l'esercizio di una competenza amministrativa

propria, non decentrata. Si assume inoltre che la ratio dell'art. 6 è

di fissare un criterio di decentramento a livello regionale, conforme

all'art. 5 della costituzione, attribuendo la nomina della Commissione

a un organo statale (Commissario del Governo e, transitoriamente,

Prefetto) nelle Regioni a ordinamento autonomo, le quali non hanno

competenza in materia, e non intervenendo nelle Regioni a statuto

speciale, aventi competenza propria.

Il ricorso prosegue affermando che per l'esercizio del potere di

nomina in questione non vi è luogo a trasferimento di uffici, per il

motivo già detto che la Regione ha potestà legislativa in materia, e

perché sono intervenute norme di attuazione, che hanno operato il

trasferimento alla Regione del potere di controllo sulle Camere di

commercio. Né occorrerebbero direttive, dato che la composizione delle

Commissioni è stabilita tassativamente dalla legge. Del resto, la

Regione sarebbe competente anche se la nomina delle Commissioni si

ritenesse atto di funzione statale, perché nell'ordinamento

autonomistico siciliano l'esercizio della funzione amministrativa

decentrata dà luogo a una attribuzione istituzionale di competenza,

che non può essere esercitata se non dalla Regione.

3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 10 aprile 1967.

In esso preliminarmente si deduce che il ricorso è irricevibile

per tardività (ex art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87), se si

considera proposto in relazione alla lettera del Presidente del

Consiglio 31 ottobre 1966, se è vero che a questa fu replicato con

nota 30 dicembre 1966; è inammissibile in relazione alla nota

dell'I.C.E., la quale non può qualificarsi atto dello Stato, ed è

meramente esecutiva della presidenziale citata; sarebbe comunque

inammissibile nella parte in cui rivendica agli organi regionali la

competenza di cui all'art. 20, primo comma, ultima parte, dello

Statuto siciliano, perché ivi si configura un conflitto interorganico

e non intersoggettivo.

Nel merito, prosegue l'atto di costituzione, il ricorso è

infondato. L'albo nazionale esportatori ortofrutticoli rientra nella

materia del commercio con l'estero, su cui la Regione non ha

competenza, e le Commissioni per l'istruttoria delle domande sono

organi decentrati del Ministero per il commercio estero e agiscono

nell'ambito della speciale organizzazione posta in essere dalla legge.

Il verificatosi trasferimento della vigilanza e tutela sulle Camere di

commercio non esclude l'istituzione di Commissioni statali per

funzioni statali, che non possono essere costituite se non con

provvedimento statale. Si conclude perché il ricorso sia dichiarato

in parte irricevibile, in parte inammissibile, e, subordinatamente,

perché sia respinto.

4. - Con altro ricorso, depositato il 10 maggio 1967, il

Presidente della Regione siciliana, rappresentato dallo stesso avv.

Villari, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione al decreto del

Prefetto di Siracusa 23 febbraio 1967, col quale è stata costituita

la Commissione provinciale di cui all'art. 6 della legge n. 31 del

1966.

Premessa l'istanza che il giudizio sia riunito col precedente, si

solleva in via incidentale la questione di legittimità costituzionale

della norma su cui si fonda il potere del Prefetto di Siracusa.

Si deduce in proposito che l'art. 7 della legge citata viola l'art.

5, prima parte, della costituzione, perché accentra in una Commissione

incardinata presso l'I. C. E. un'attività già decentrata nella

Camera di commercio; l'art. 9 viola lo stesso art. 5, seconda parte,

della costituzione, perché devolve a un Comitato incardinato nel

Ministero per il commercio estero funzioni già svolte dal Comitato

regionale istituito con la legge regionale 6 marzo 1951; l'art. 6

viola l'art. 14, lett. o e p, e gli artt. 15 e 16 dello Statuto

siciliano, in quanto modifica la struttura organizzativa delle Camere

di commercio siciliane, la cui disciplina è riservata alla Regione.

Si deduce inoltre la violazione dell'art. 20, primo comma, dello

Statuto siciliano, sostenendosi che in base ad esso il potere

amministrativo spetta per diretta attribuzione statutaria agli organi

regionali, sia nelle materie connesse a competenza legislativa, sia in

quelle escluse.

La Commissione centrale per la tenuta degli albi, prosegue il

ricorso, è organo dell'I.C.E. e non del Ministero, e la Commissione

provinciale non è organo subordinato gerarchicamente all'I.C.E., per

cui le sue funzioni non possono essere considerate né funzioni statali

decentrate, né funzioni dell'I.C.E. decentrate alle Camere di

commercio, perché la legge le attribuisce direttamente a queste

ultime.

Quanto all'interpretazione dell'art. 6, si sostiene, come nel

precedente ricorso, che con esso si è voluta una localizzazione del

potere di costituzione delle Commissioni a livello regionale, e che la

norma attributiva del potere al Prefetto ha carattere provvisorio e si

applica nelle more della costituzione delle regioni ordinarie.

Si conclude nel senso che, previa risoluzione della questione di

legittimità costituzionale, sia dichiarata la competenza

dell'Assessore regionale e sia annullato il decreto del Prefetto di

Siracusa.

5. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato, con deduzioni depositate il 18 maggio 1967.

In esse si eccepisce preliminarmente che il ricorso è

inammissibile, sotto due riflessi: perché il decreto del Prefetto di

Siracusa è atto meramente esecutivo della determinazione del

Presidente del Consiglio e delle istruzioni di cui alla circolare del

20 dicembre 1966 del Ministero dell'interno, e perché il decreto

stesso non è atto idoneo a manifestare la definitiva volontà dello

Stato, emanando da organo periferico, gerarchicamente dipendente dagli

organi centrali.

Nel merito si sostiene l'infondatezza del ricorso e della questione

di legittimità costituzionale, ribadendo la tesi che le norme di cui

trattasi riguardano la materia del commercio con l'estero, su cui la

Regione non ha competenza, e che le Commissioni provinciali sono organi

decentrati del Ministero.

Si conclude per la dichiarazione di inammissibilità e,

subordinatamente, per il rigetto del ricorso.

6. - Entrambe le parti hanno presentato unica memoria per i due

giudizi.

Nella memoria dell'Avvocatura dello Stato si confermano le

eccezioni pregiudiziali, rimettendosi per altro alla Corte. Circa la

questione di legittimità costituzionale, se ne sostiene l'irrilevanza

per quanto riguarda gli artt. 7 e 9 della legge, e comunque la

manifesta infondatezza. Per quanto riguarda l'art. 6, si nega che sia

stata invasa la competenza della Regione in materia di ordinamento

delle Camere di commercio, giacché tale articolo, istituendo

Commissioni presso di esse, non ne ha modificato la struttura

organizzativa.

Infondata è altresì la questione di legittimità costituzionale

per contrasto con l'art. 20, primo comma, ultima parte, dello Statuto,

perché la c.d. attività statale decentrata non può essere

considerata attività amministrativa propria della Regione, e perché

la norma statutaria non comprende tutte le funzioni statali, ma solo

quelle che per loro natura possono essere svolte da organi regionali.

Si insiste per il rigetto dei ricorsi, confermando la tesi che non

si è in materia di competenza della Regione, e che le Commissioni di

cui trattasi sono organi decentrati del Ministero del commercio con

l'estero, che agiscono nell'ambito della speciale organizzazione posta

in essere dalla legge.

Nella memoria della Regione si resiste alle eccezioni

pregiudiziali. Si ribadisce quindi la tesi che le Commissioni

provinciali sono organi interni delle Camere di commercio, e che alla

costituzione di esse deve provvedere l'autorità regionale. Si

confermano le già avanzate richieste.

7. - Nella discussione orale i difensori delle parti hanno

sviluppato gli esposti argomenti. Considerato in diritto :

1. - Le due cause riguardano la stessa questione e possono essere

riunite e decise con unica sentenza.

2. - La difesa della Presidenza del Consiglio ha sollevato varie

eccezioni pregiudiziali di irricevibilità e di inammissibilità dei

due ricorsi, in relazione ai singoli atti denunciati dalla Regione come

lesivi della sua competenza, rimettendosi per altro alla giustizia

della Corte. La difesa della Regione, da parte sua, ha precisato nella

memoria che i due atti che, secondo il suo assunto, incidono

effettivamente sulla competenza regionale sono la lettera 23 dicembre

1966 dell'I. C. E., con la quale si restituivano alla Camera di

commercio di Catania alcune domande di iscrizione all'albo degli

esportatori ortofrutticoli, perché istruite da Commissione non

nominata dal Prefetto, e il decreto 23 febbraio 1967 del Prefetto di

Siracusa, col quale si costituiva per quella provincia la Commissione

di cui all'art. 6 della legge 25 gennaio 1966, n. 31.

In relazione alla prima, la Corte osserva che l'eccezione di

inammissibilità del ricorso perché la detta lettera non può

qualificarsi atto dello Stato non potrebbe essere decisa

indipendentemente dal merito, collegandosi alla più ampia questione se

la organizzazione prevista dalla legge predetta sia una organizzazione

statale decentrata del Ministero per il commercio estero, come si

assume dalla stessa Avvocatura dello Stato: è chiaro infatti che solo

dalla soluzione di tale questione può dipendere la qualificazione

degli atti emanati nell'ambito della detta organizzazione come atti

statali. Né la lettera dell'I. C. E. può essere considerata meramente

esecutiva della lettera del Presidente del Consiglio a cui fa

riferimento, perché, se quest'ultima, in base al suo contenuto

interpretativo dell'art. 6, affermava in via generale ed astratta la

competenza dello Stato nella nomina delle Commissioni, la lettera

dell'I. C. E. conteneva un provvedimento col quale, ritenendo, sia pure

con motivazione ob relationem, l'illegittimità delle pratiche istruite

dalla Commissione provicinale di Catania, si negava in concreto la

competenza di tale Commissione, perché nominata dall'Assessore

regionale.

A maggior ragione non può negarsi l'ammissibilità del ricorso in

relazione al decreto del Prefetto di Siracusa, che ha proceduto alla

nomina della Commissione, in quanto con esso si è in concreto e

positivamente affermata la competenza dello Stato, che viene invece

negata dalla Regione. Né ostacola la proponibilità del ricorso

l'asserito carattere non definitivo di tale atto del Prefetto. Infatti

il vigente ordinamento dei conflitti costituzionali di attribuzione

richiede che il conflitto sia insorto fra "organi competenti a

dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono" per

quanto riguarda i conflitti tra poteri dello Stato (art. 37 legge 11

marzo 1953, n. 87), mentre per quanto riguarda i conflitti tra Stato e

Regione l'art. 39 della citata legge non richiede la definitività

dell'atto che ha dato luogo al conflitto. E la differente normativa

corrisponde ai caratteri peculiari dei due tipi di conflitto. Non può

infatti configurarsi un conflitto tra i "poteri dello Stato" finché

non ci sia stata una definitiva manifestazione della loro volontà.

Finché essa manchi, non c'è il conflitto tra "poteri" dello Stato.

Ed è da notare che in questi casi il concetto di definitività non

corrisponde del tutto al concetto di definitività dell'atto

amministrativo.

Nei rapporti, invece, tra Stato e Regioni, l'atto lesivo della

competenza di uno dei due soggetti può consistere in qualunque atto di

un loro organo che, nell'esercizio di funzioni legislative o

amministrative, affermi in concreto la propria competenza o neghi

l'altrui. La definitività dell'atto non è richiesta dal legislatore

come presupposto del giudizio di regolamento di attribuzione, e

l'interprete non può a lui sostituirsi nel porre condizioni che

possano essere preclusive della proponibilità del conflitto.

La ragione per cui non si richiede la definitività dell'atto sta

nella particolare natura del giudizio di cui trattasi, diretto alla

immediata risoluzione del conflitto, con la conseguente rimozione, ad

opera dell'organo istituito a garanzia del rispetto delle competenze

costituzionalmente stabilite, della situazione di illegittimità

costituzionale eventualmente determinatasi. Il sistema trova riscontro

nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, che può

essere proposto in qualunque grado del giudizio principale.

D'altra parte, quando l'atto che ha dato occasione al conflitto non

è definitivo, resta aperta la via alla Regione o allo Stato, una volta

venuti a conoscenza della proposizione del conflitto, di confermare,

resistendo in giudizio, la propria competenza, o di annullare l'atto,

ad opera dell'organo gerarchicamente superiore, eventualmente

determinando la cessazione della materia del contendere.

In base alle esposte considerazioni deve ritenersi validamente

proposto il conflitto di attribuzione di cui ai due ricorsi della

Regione siciliana, restando assorbite le altre eccezioni pregiudiziali

riguardanti atti diversi da quelli innanzi esaminati.

3. - Col secondo ricorso è stata sollevata incidentalmente dalla

Regione una questione di legittimità costituzionale, in relazione agli

artt. 6, 7 e 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31.

In conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 22 del

1960 e sentenza n. 51 del 1965), la questione è ammissibile, nei

limiti della sua rilevanza per la risoluzione del conflitto e della non

manifesta infondatezza.

Ritiene tuttavia la Corte che la rilevanza non sussiste per gli

artt. 7 e 9 della legge, impugnati in riferimento all'art. 5,

rispettivamente prima e seconda parte, della costituzione.

Infatti, l'art. 7 istituisce la Commissione per la tenuta degli

albi presso l'I. C. E. e, secondo l'assunto della Regione, sarebbe

illegittimo perché accentra in tale organo incardinato nell'I. C. E.

una attività già decentrata nelle Camere di commercio; l'art. 9

istituisce presso il Ministero per il commercio estero il Comitato per

l'esame dei ricorsi contro gli atti della Commissione, e sarebbe

illegittimo perché devolve a tale Comitato funzioni già svolte dal

Comitato regionale istituito con legge regionale 6 marzo 1951.

Se non che il presente conflitto ha per oggetto la competenza a

costituire le Commissioni per l'istruzione delle domande di iscrizione,

di cui all'art. 6. Non potrebbe perciò influire sulla risoluzione di

esso una decisione sulla legittimità costituzionale

dell'incardinamento nell'I. C. E. della Commissione per la tenuta

degli albi e sulla legittimità costituzionale dell'attribuzione al

Comitato presso il Ministero delle funzioni già assegnate al Comitato

regionale dalla legge regionale.

Sarebbero invece rilevanti nel presente giudizio le questioni

sollevate in relazione all'art. 6, in applicazione del quale sono stati

emessi gli atti che hanno dato luogo al conflitto. Esse sono però

manifestamente infondate.

4. - Si assume dalla Regione che l'art. 6 della legge 25 gennaio

1966, n. 31, col disporre che la Commissione per l'istruttoria delle

domande, istituite presso ciascuna Camera di commercio, è costituita

con decreto del Prefetto o, nelle Regioni autonome, con decreto del

Commissario del Governo, turba la struttura organizzativa delle Camere

di commercio siciliane, la cui disciplina è riservata alla Regione in

base agli artt. 14, lett. o e p, 15 e 16 dello Statuto.

Ma va osservato che la legge n. 31 del 1966 disciplina gli albi

nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari e

degli esportatori di fiori, creando una speciale organizzazione per le

iscrizioni agli albi stessi, per la loro tenuta e per l'applicazione di

sanzioni agli iscritti che contravvengano alle norme concernenti le

esportazioni ortofrutticole e agrumarie o che arrechino pregiudizio

agli interessi economici nazionali (art. 11). Si è pertanto nel campo

della disciplina del commercio con l'estero, non potendosi dubitare che

attiene a tale materia la determinazione dei soggetti autorizzati a

quel commercio e l'esercizio del potere disciplinare sulla loro

attività.

La Commissione di cui all'art. 6 fa parte della detta

organizzazione; vale a dire, dell'apparato predisposto dalla legge

dello Stato per lo svolgimento di una funzione di interesse nazionale.

È da tener presente a questo proposito che la Commissione, oltre alla

funzione di istruire le domande di iscrizione all'albo, ha anche una

funzione consultiva del Ministero per il commercio estero per quanto

riguarda l'autorizzazione alle case di esportazione di rappresentare

l'esportatore, previa cauzione a garanzia del rispetto delle norme in

materia (art. 3).

Il fatto che la Commissione stessa sia istituita "presso" la Camera

di commercio, e sia presieduta dal presidente di questa, non fa di essa

un organo della Camera di commercio, né altera la struttura di

quest'ultima.

Non può pertanto ravvisarsi, nel fatto che l'art. 6 abbia

attribuito al Prefetto o al Commissario dello Stato la costituzione

della Commissione (praticamente la nomina formale del presidente di

diritto e dei membri designati dalle associazioni di categoria), una

violazione della competenza della Regione in materia di regime e di

ordinamento degli enti locali, e in particolare in materia di

ordinamento delle Camere di commercio.

Né va trascurata la circostanza che la legge 24 giugno 1942, n.

896, sopprimendo gli albi provinciali, aveva fatto divieto agli uffici

dell'albo, istituiti dalla precedente legge 31 dicembre 1931, n. 1806,

presso i Consigli provinciali delle corporazioni, di accettare nuove

domande di iscrizione, mantenendo i detti uffici solo a titolo

provvisorio, e privati del potere di accettazione di nuove domande,

fino all'applicazione della nuova legge. Pertanto, la sopravvenuta

legge 25 gennaio 1966 non ha inciso, con l'art. 6, sull'ordinamento di

uffici delle Camere di commercio, succedute ai Consigli provinciali

delle corporazioni, giacché fin dalla ricordata legge del 1942 non

esistevano, presso questi ultimi, uffici aventi competenza in materia

di iscrizione agli albi.

All'art. 6, il solo che, come si è detto, riguarda il presente

giudizio, non può neanche essere riferita la dedotta violazione

dell'art. 14, lett. p, dello Statuto siciliano, in quanto l'articolo

stesso non ha per oggetto l'ordinamento di uffici ed enti regionali.

5. - Manifestamente infondata è anche la questione di

legittimità costituzionale per violazione dell'art. 20, primo comma,

dello Statuto per la Regione siciliana.

L'aver escluso, per le ragioni innanzi esposte, che l'art. 6 della

legge n. 31 concerna la materia di cui all'art. 14, lett. o e p. dello

Statuto porta anche ad escludere che l'art. 6 abbia violato la

competenza amministrativa spettante alla Regione in base alla prima

parte del primo comma dell'art. 20. Ma non sussiste neanche violazione

della seconda parte di tale comma. Non può infatti accogliersi la tesi

della Regione, secondo la quale in tutte le materie non comprese negli

artt. 14, 15 e 17 dello Statuto siciliano lo Stato avrebbe solo un

potere di dettare direttive di indirizzo politico o amministrativo;

direttivo per cui non ci sarebbe spazio rispetto agli atti di

costituzione delle Commissioni di cui allo art. 6. Questa Corte ha già

affermato che la previsione di una attività amministrativa della

Regione secondo le direttive del Governo non ha privato lo Stato delle

titolarità delle funzioni amministrative nelle materie non comprese

negli artt. 14, 15 e 17 (in tal senso, tra le altre, la sent. n. 3 del

1964): funzioni che saranno affidate alla Regione, con la

determinazione delle direttive, quando per la loro natura, e secondo il

principio del decentramento, possono essere svolte dall'autorità

regionale.

D'altra parte, come ha affermato la difesa della Presidenza del

Consiglio, il denunciato art. 6 non esclude una futura attribuzione al

Presidente e agli Assessori regionali dell'esercizio della funzione ivi

prevista.

6. - Le considerazioni innanzi esposte a proposito della questione

di legittimità costituzionale valgono per la risoluzione del conflitto

di attribuzione.

Non occorre qui indugiare sulla tesi della Regione secondo la quale

l'art. 6 andrebbe interpretato nel senso che l'attribuzione del potere

di nomina delle Commissioni al Prefetto avrebbe carattere provvisorio e

si applicherebbe solo alle Regioni a statuto comune nelle more della

loro costituzione, mentre nelle Regioni oggi esistenti quel potere

spetterebbe agli organi regionali competenti secondo i rispettivi

statuti.

Questa interpretazione potrebbe fornire il criterio di risoluzione

del conflitto soltanto qualora fosse la sola deducibile da norme

costituzionali che vietassero l'attribuzione di quel potere a organi

diversi dai regionali. Ma si è visto innanzi come la materia a cui

l'art. 6 si riferisce non rientra tra quelle attribuite alla competenza

della Regione e come non sia conseguentemente illegittima

l'attribuzione di quei poteri ad organi non regionali e l'esercizio di

essi da parte dei medesimi. Ciò è sufficiente per escludere che gli

atti emanati da organi dello Stato in applicazione dell'art. 6 possano

essere considerati lesivi della competenza della Regione, mentre va

dichiarata la competenza dello Stato nella materia di cui al detto

articolo, rientrante nella disciplina del commercio estero e nella

relativa organizzazione; materia non compresa nella competenza

legislativa e nella competenza amministrativa, propria o decentrata,

della Regione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi;

dichiara che spetta agli organi dello Stato la competenza a

costituire le Commissioni di cui all'art. 6 della legge 25 gennaio

1966, n. 31, e respinge in conseguenza i ricorsi della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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