Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 231 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1993 dal Pretore di Vicenza

- sez. distaccata di Arzignano nel procedimento penale a carico di

Bruno Biolo iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Bruno Biolo,

imputato dei reati previsti dagli artt. 13 e 14 della legge 13 luglio

1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), in

relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo

codice della strada, il pretore di Vicenza - sezione distaccata di

Arzignano ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione -

nei confronti dell'art. 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo risultante a seguito

dell'avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9

febbraio 1993, n. 32, in base al quale la disposizione abrogativa

della intera legge 13 luglio 1966, n. 615, è stata corretta con

l'aggiunta "limitatamente ai veicoli" (recte: "limitatamente al Capo

VI").

Il giudice a quo, nel ricordare che a seguito del citato avviso di

rettifica la legge n. 615 del 1966 risulta abrogata, non più in

toto, ma, più correttamente, nel solo capo VI (considerato che il

nuovo codice della strada disciplina soltanto l'inquinamento prodotto

dalla circolazione dei veicoli), rileva, tuttavia, che

l'inconveniente causato dall'errata formulazione dell'art. 231

avrebbe dovuto essere eliminato attraverso l'adozione di un altro

atto dotato di forza di legge, e non già attraverso un avviso di

rettifica privo di forza di legge, di data, di paternità e di

sottoscrizione. Quest'ultimo atto, sottolinea il giudice a quo, deve

essere impiegato solo per correggere veri e propri errori materiali

occorsi nella redazione del testo di una legge, e non già, come

sembra sia avvenuto nel caso, quando il testo di legge riveli

incongruenze di contenuto. E, poiché l'avviso di rettifica,

cancellando l'abrogazione di norme incriminatrici, reintroduce in

pratica disposizioni che prevedono ipotesi di reato, il testo così

risultante dell'art. 231 del decreto legislativo n. 285 del 1992

appare in contrasto tanto con l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione (poiché ne potrebbe derivare l'incriminazione di un

cittadino sulla base di un atto privo di forza di legge), quanto con

l'art. 70 della Costituzione (poiché sarebbe stata introdotta

un'innovazione legislativa di grado primario, non già ad opera delle

Camere, come richiede l'articolo invocato, ma ad opera di "privati").

Riguardo alla rilevanza, il giudice a quo osserva che i reati

previsti e puniti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 615 del 1966,

già abrogati dall'art. 231, sono tornati in vita solo in virtù

dell'avviso di rettifica.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per

chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Dopo aver ricordato che il giudice a quo ha erroneamente

individuato la rettifica nell'inciso "limitatamente ai veicoli" (in

realtà riferito all'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990)

anziché in quello "limitatamente al capo VI" e che ciò potrebbe

essere un valido motivo d'inammissibilità per irrilevanza della

questione, l'Avvocatura dello Stato osserva che con l'avviso di

rettifica censurato non si è apportata alcuna innovazione

nell'ordinamento, né si è inteso correggere un'incongruenza

legislativa, ma si è semplicemente voluto rettificare un mero errore

materiale connesso all'omissione di determinate parole. A riprova di

ciò, precisa l'Avvocatura dello Stato, vale il rilievo che quel che

si è introdotto con tale rettifica era già implicito nella norma

corretta ed era desumibile dalla stessa attraverso un'interpretazione

sistematica. Infatti, considerato che l'art. 231 è contenuto nel

codice della strada, l'abrogazione della legge n. 615 del 1966 non

avrebbe potuto riguardare altro che l'inquinamento connesso alla

circolazione dei veicoli a motore. Tanto più ciò vale, conclude la

stessa parte, se si considera che lo stesso art. 231, disponendo che

"sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o

incompatibili con le norme del presente codice", segna in modo

univoco i limiti dell'abrogazione, nel senso che ne circoscrive

l'operatività all'ambito della materia disciplinata dal nuovo codice

della strada, cioè la circolazione dei veicoli a motore. Considerato in diritto

1. - Nell'ambito di un processo penale promosso per l'accertamento

di reati collegati all'inquinamento atmosferico, il pretore di

Vicenza - sezione distaccata di Arzignano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 25, secondo

comma, e 70 della Costituzione - nei confronti dell'art. 231 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nel testo risultante a seguito dell'avviso di rettifica,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 1993, n. 32, in

base al quale la disposizione abrogativa dell'intera legge 13 luglio

1966, n. 615, è stata corretta con l'integrazione "limitatamente ai

veicoli" (recte: "limitatamente al capo VI").

2. - La questione è inammissibile.

Anche se non può accogliersi l'eccezione d'irrilevanza formulata

dall'Avvocatura dello Stato, poiché l'indicazione della correzione

nell'espressione "limitatamente ai veicoli" in luogo di quella

"limitatamente al capo VI" è evidentemente un errore materiale in

cui è caduto il giudice a quo, che, comunque, non è in grado di

offuscare il senso complessivo dell'ordinanza di rimessione e

l'esatta percezione dei termini della questione, quest'ultima è,

tuttavia, parimenti inammissibile in base a un motivo del tutto

pregiudiziale.

Sebbene il giudice a quo abbia formalmente definito l'oggetto

sottoposto al giudizio di costituzionalità identificandolo nell'art.

231 del decreto legislativo n. 285 del 1992 nel testo risultante a

seguito dell'avviso di rettifica precedentemente indicato, è in

realtà quest'ultimo avviso l'effettivo oggetto del giudizio promosso

dal medesimo giudice rimettente. Questi, infatti, dubita che la

rettifica apportata sia stata introdotta attraverso una via idonea,

sul presupposto che, trattandosi di una modifica sostanziale del

testo legislativo pubblicato, avrebbe dovuto essere deliberata con un

nuovo atto avente forza di legge, e non già con una nota di

rettifica. In altri termini, come riconosce lo stesso giudice a quo,

l'oggetto specifico dell'impugnazione è dato, non già dal decreto

legislativo, ma dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,

il quale è frutto di un'operazione rientrante fra le attività

imputate alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei

ministri, attività che in nessun caso si conclude con atti

qualificabili come aventi valore di legge, anche ai soli fini del

radicamento presso questa Corte del giudizio di legittimità

costituzionale.

In particolare, oggetto di impugnazione è una rettifica di un

atto legislativo già pubblicato, compiuta ai sensi dell'art. 15 del

decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

(Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico sulla

promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana). Più precisamente, la correzione apportata

concerne un errore occorso nella emanazione del decreto legislativo

n. 285 del 1992, a causa del quale l'art. 231 presentava una

difformità rispetto al testo effettivamente deliberato dal Consiglio

dei ministri, tale da incidere sul contenuto normativo dello stesso,

determinando l'entrata in vigore di una non prevista disposizione

totalmente abrogativa della legge n. 615 del 1966. E che l'errore

oggetto di rettifica avesse dato luogo a un'abrogazione "apparente",

non voluta dal legislatore, lo si poteva già dedurre in via

intepretativa in base al fatto che la legge 13 giugno 1991, n. 190

(Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la

disciplina della circolazione stradale), prevede tra i criteri e i

principi direttivi cui il Governo doveva ispirarsi "la previsione di

una normativa diretta alla salvaguardia dell'ambiente dagli effetti

nocivi dell'inquinamento ( ..) dell'aria ( ..), conseguenti alla

circolazione dei veicoli" (art. 2, primo comma, lettera cc). In

sostanza, poiché non si può in alcun modo dubitare che l'errore si

è verificato, non nel momento della formazione dell'atto

legislativo, ma in quello successivo della sua comunicazione e

poiché l'avviso di rettifica è lo strumento previsto

dall'ordinamento per porre rimedio ad errori occorsi nella

comunicazione o nella pubblicazione degli atti normativi, si deve

concludere che l'oggetto della contestazione mossa dal giudice a quo

è inidoneo a radicare la competenza di questa Corte come giudice

della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi

valore di legge.

Resta da osservare che, di fronte a un uso dell'avviso di

rettifica divenuto assai frequente negli ultimi tempi, la

preoccupazione, manifestata dal giudice a quo, di salvaguardare il

bene giuridico della certezza del diritto da presunte irregolarità o

illegittimità può avere soddisfazione soltanto davanti ai giudici

comuni di volta in volta competenti secondo le norme generali. In

relazione a un comunicato, come quello inammissibilmente impugnato in

questa sede, il sindacato della Corte costituzionale può essere

attivato dai titolari del potere legislativo soltanto nelle evenienze

suscettive di configurare ipotesi di conflitto di attribuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), nel testo risultante a seguito della

pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale del 9

febbraio 1993, n. 32, sollevata, in riferimento agli artt. 25,

secondo comma, e 70 della Costituzione, dal pretore di Vicenza -

sezione distaccata di Arzignano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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