Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1972

Altra decisione · depositata il 27/07/1972 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

citata

  • art. 16d.l. 745/1970
  • art. 16legge 1034/1970
  • art. 16d.P.R. 1269/1971
  • art. 4d.P.R. 1269/1971
  • art. 5d.P.R. 1269/1971
  • art. 6d.P.R. 1269/1971
  • art. 8d.P.R. 1269/1971
  • art. 12d.P.R. 1269/1971
  • art. 14d.P.R. 1269/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri,

rispettivamente, notificati il 23 luglio 1971 ed il 3 novembre 1971,

depositati in cancelleria il 30 luglio 1971 e l'11 novembre 1971 ed

iscritti ai nn. 16 e 24 del registro conflitti 1971, per conflitto di

attribuzione sorto per effetto di vari decreti emessi dall'Assessore

per l'industria e il commercio della Regione siciliana dal 27 ottobre

1970 in poi ed aventi per oggetto l'installazione e la gestione di

impianti per la distribuzione di carburanti;

2) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 21

marzo 1972, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al

n. 7 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto

per effetto del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e della circolare del

Ministero dell'industria e del commercio 2 febbraio 1972, n. 100/F,

riguardanti la disciplina di distributori automatici di carburante per

autotrazione.

Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione

siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore

Michele Fragali;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore

Villari, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorsi 22 luglio e 22 ottobre 1971 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha denunciato un conflitto di attribuzioni fra

lo Stato e la Regione siciliana in ordine a 196 decreti emessi

dall'Assessore regionale per l'industria e il commercio, con i quali

era stato concesso l'impianto e l'esercizio di distributori automatici

di carburanti o si era provveduto in vario modo in ordine ad

autorizzazioni anteriormente rilasciate. Secondo il Presidente del

Consiglio, i decreti impugnati erano stati emessi in pregiudizio delle

competenze statali fissate nell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n.

745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n.

1034, il quale subordina il rilascio delle concessioni di impianto e di

esercizio predetti all'osservanza degli indirizzi elaborati dal

comitato interministeriale per la programmazione economica e dei

criteri stabiliti dal Ministro per l'industria su parere delle Regioni

e di una commissione consultiva ministeriale.

La Regione propose varie eccezioni di inammissibilità dei ricorsi

e nel merito ne chiese il rigetto; la Corte costituzionale, con

ordinanza 28 gennaio 1972, n. 11, ordinò il deposito degli atti dei

procedimenti conclusi con l'emanazione dei decreti oggetto dei ricorsi

su menzionati. Furono depositati 191 fascicoli.

2. - Essendosi nel frattempo pubblicati il d.P.R. 27 ottobre 1971,

n. 1269, contenente norme per l'esecuzione della disposizione invocata

dal Presidente del Consiglio dei ministri ed una circolare ministeriale

2 febbraio 1972, la Regione, con atto del 21 marzo 1972, ha proposto

conflitto di attribuzione in ordine a tali atti, per il motivo che in

nessuno di essi si fa salva la competenza garantita alla Regione, alla

quale deve essere soltanto inviato il rapporto prefettizio destinato a

servire di base alla attività del comitato interministeriale per la

programmazione; la Regione ha inoltre promosso questione incidentale di

legittimità costituzionale del citato art. 16 della menzionata legge

26 ottobre 1970, n. 745, per motivi di competenza e di merito.

3. - Nella nuova fase processuale il Presidente del Consiglio dei

ministri ha rilevato che soltanto alcuni dei decreti regionali

impugnati il 22 luglio e il 22 ottobre 1971 contemplano ampliamenti e

modifiche sostanziali della preesistente situazione. Ha limitato

perciò l'impugnazione proposta ai seguenti 97 decreti assessoriali;

nn. 1557, 1572, 1574 e 1575 del 27 ottobre 1970, nn. 1576, 1577, 1579,

1589, 1590 e 1591 del 29 ottobre 1970, n. 1685 del 18 novembre 1970,

nn. 1748 e 1753 del 26 novembre 1970, nn. 1794, 1796 e 1799 del 4

dicembre 1970, nn. 1850 e 1851 del 9 dicembre 1970, nn. 1869, 1872,

1873, 1875, 1876 del 12 dicembre 1970 (a favore della ESSO); n. 1560

del 27 ottobre 1970, n. 1585 del 29 ottobre 1970, nn. 1620, 1621, 1624,

1625, 1627, 1629, 1631, 1632 e 1633 del 5 novembre 1970, nn. 1667,

1676, 1677, 1681, 1686 del 18 novembre 1970, nn. 1715, 1717, 1742,

1744, 1757 del 26 novembre 1970, nn. 1801, 1802 del 4 dicembre 1970,

nn. 1899 e 1901 del 17 dicembre 1970 (AGIP); nn. 1566, 1568, 1569,

1570, 1571 del 27 ottobre 1970, nn. 1580 e 1583 del 29 ottobre 1970,

n. 1612 del 30 ottobre 1970, nn. 1831, 1836, 1837, 1838, 1841, 1846,

1848, 1849 del 9 dicembre 1970 (A.B.C.); n. 1573 del 27 ottobre 1970

(MARATHON); n. 1586 del 29 ottobre 1970 (Ditta Sugamiele); n.1587 del

29 ottobre 1970, n.1614 del 30 ottobre 1970, n. 1616 del 5 novembre

1970, nn. 1828 e 1829 del 9 dicembre 1970 (MOBIL); nn.1597 e 1605

(Ditta Burrafato) e n. 1598 (Ditta Salvo) del 30 ottobre 1970; nn. 1599

e 1600 del 27 ottobre 1970 (Ditta Ciotta); n. 1606 (Soc. Comm.

Carburanti) e nn. 1607 e 1609 (Soc. Comm. Petroli) del 30 ottobre

1970; n. 1668 (API), n. 1672 (Soc. CLASA) e n. 1673 (Soc. BOA) del 18

novembre 1970; n. 1709 (Soc. SICLAR), n. 1710 (B.P.), n. 1714 (Ditta

Bazan) e n. 1721 (Soc. OSCLA) del 23 novembre 1970; n. 1797 (Ditta

Salerno) e n. 1808 (Ditta Boreale) del 4 dicembre 1970; n. 1822

(SHELL), n. 1844 (De Luca Maria) del 9 dicembre 1970; n. 1581 del 29

ottobre 1970, nn. 1835 e 1847 del 9 dicembre 1970, n. 1946 del 28

dicembre 1970 (GULF); n. 1894 del 17 dicembre 1970 (Ditta Riolo); n.

1931 del 28 dicembre 1970 (Ditta Lanzafame); n. 378 del 23 aprile 1971

(Sino Giovanna).

4. - La Corte, con ordinanza 25 maggio 1972, ha disposto la

trattazione innanzi a se stessa della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,

summenzionato, in riferimento all'art. 14, lettera d), dello Statuto

per la Regione siciliana e al d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, nella

parte in cui non fa salve competenze amministrative trasferite alla

Regione stessa con quest'ultimo decreto presidenziale.,

5. - Comparso nuovamente in giudizio, il Presidente del Consiglio

dei ministri, ribadita la legittimità della norma oggetto della

seconda ordinanza della Corte, ha concluso per l'accoglimento dei suoi

ricorsi e la dichiarazione dell'inammissibilità o comunque il rigetto

del ricorso regionale, con ogni conseguente statuizione sulla

competenza in materia e con l'annullamento dei 97 decreti assessoriali

su elencati.

La Regione ha concluso per la dichiarazione dell'illegittimità

costituzionale della norma suddetta o quanto meno delle disposizioni di

cui ai comma 2, 5, 10, 11, 13 e 14 della stessa norma.

6. - All'udienza del 21 giugno 1972 i difensori hanno confermato le

rispettive tesi ed insistito nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

Con la sentenza odierna n. 151, la Corte ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dei commi 2, 5, 10, 11 e 13 dell'art. 16

del d.l. invocato dal Presidente del Consiglio, nelle parti in cui

escludono, nell'ambito della Regione siciliana, la competenza della

stessa in ordine all'attività amministrativa regolata dai commi

predetti, nel quadro delle direttive e degli indirizzi elaborati, anche

con riferimento al territorio stesso, rispettivamente dal Comitato

interministeriale della programmazione economica e dal Ministro per

l'industria, il commercio e l'artigianato.

In conseguenza deve ritenersi che l'Assessore regionale, se aveva

la competenza ad emettere i 97 decreti ai quali il Presidente del

Consiglio dei ministri ha limitato la sua impugnazione, non poteva

eludere, come ha fatto, la competenza degli organi dell'Amministrazione

centrale, di cui doveva seguire gli indirizzi ed i criteri. L'entrata

in vigore dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, non poteva

intendersi ritardata fino a quando non fossero state emanate le

direttive di cui si è detto. Il Presidente del Consiglio ha

riconosciuto che i decreti assessoriali che non mutavano la

preesistente situazione non reclamavano l'intervento pregiudiziale

delle autorità centrali, e riguardo a tali decreti è cessata la

materia del contendere; ma tutti gli altri 97 decreti sopraelencati

comportano ampliamento o aumenti di serbatoi o di erogatori, e l'ultimo

contiene una nuova concessione, cosicché tutti incidono nella sostanza

dei poteri degli organi centrali, chiamati a regolare l'iniziativa

economica settoriale per ripartire nel territorio dello Stato gli

investimenti che vi si riferivano. La Regione, anticipando

l'accoglimento delle istanze ad essa presentate, ha del tutto

trascurato le competenze statali che la Corte, con la coeva sentenza n.

151, ha ritenuto legittimamente previste, salvo il rispetto della

competenza regionale.

Il d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, poi, e la circolare

ministeriale 2 febbraio 1972, non avendo coordinato la competenza

statale con quella regionale, hanno menomato i poteri della Regione, ed

entro questi limiti vanno pur essi annullati; in modo che deve

ritenersi spettare alla Regione anche la raccolta dei dati da

comunicare al Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato

(art. 4 del d.P.R. predetto), l'accertamento della capacità tecnica,

organizzativa ed economica dei richiedenti secondo le disposizioni

dell'art. 5 dello stesso decreto, la raccolta delle domande di cui agli

artt. 6, 14, 16 (ove non si tratti di provvedimenti di competenza

ministeriale), e all'art. 20, e l'istruttoria preliminare delle domande

di concessione stesse, secondo gli artt. 8 e 12.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ferme le attribuzioni del Comitato interministeriale per la

programmazione e del Ministro per l'industria, il commercio e

l'artigianato, secondo il comma quinto dell'art. 16 del dl 26 ottobre

1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre

1970, n. 1034;

dichiara che spettano alla Regione siciliana nell'ambito del suo

territorio:

a) le competenze attribuite ai prefetti dai commi 2 e 11 dell'art.

16 predetto;

b) la competenza attribuita al Ministro per l'industria, il

commercio e l'artigianato dal comma 10 dello stesso articolo;

c) fare proposte al Comitato interministeriale per la

programmazione ai fini della determinazione degli indirizzi di cui al

comma 5 del predetto art. 16, con riguardo al territorio della Regione

siciliana;

d) determinare gli indirizzi e le direttive di cui al comma 5 del

decreto legge su menzionato, nell'ambito di quelle deliberate dal

Comitato e dal Ministro;

e) emanare norme di esecuzione dell'art. 16 succitato, per quanto

ne concerne l'applicazione al territorio regionale, nel quadro del

regolamento approvato con d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e nel

rispetto delle competenze statali;

annulla i 97 decreti dell'Assessore regionale per l'industria e il

commercio sopra elencati e, per quanto di ragione, gli artt.4, 5, 6, 8,

12, 14 e 16 del ricordato d.P.R.27 ottobre 1971, n. 1269;

annulla altresì la circolare del Ministro per l'industria, il

commercio e l'artigianato del 2 febbraio 1972;

dichiara cessata la materia del contendere per gli altri decreti

dello stesso Assessore, indicati nel ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri 22 ottobre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTTNO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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