Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/12/1967 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 12d.P.R. 818/1957

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

il 3 maggio 1966 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile

vertente tra De Pandis Maria Annunziata e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 138 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10

settembre 1966.

Visto l'atto di costituzione di De Pandis Maria Annunziata;

udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Vittorio Marotti, per la De Pandis.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio civile promosso dinanzi il Tribunale di Lecce dalla

operaia De Pandis Maria perché fosse dichiarato il suo diritto

all'accreditamento dei contributi figurativi per il periodo di

interruzione del lavoro determinato da gravidanza e puerperio,

l'Istituto nazionale della previdenza sociale eccepiva che nel

quinquennio precedente alla data di interruzione del lavoro la De

Pandis non poteva far valere un anno di contribuzione

nell'assicurazione, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818. Secondo la De Pandis questa norma sarebbe stata

dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte

n. 4 del 12 febbraio 1963, ma poiché l'I.N.P.S. deduceva che la

sentenza stessa riguardava il secondo, e non il primo comma dell'art.

12, l'attrice eccepiva la illegittimità costituzionale anche nel primo

comma.

Con ordinanza del 3 maggio 1966, il Tribunale ha rilevato che la

norma impugnata supera i limiti della delega di cui all'art. 37 della

legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto richiede un anno di

contribuzione nel quinquennio precedente la interruzione, mentre l'art.

56, lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, prescriveva

soltanto il requisito dell'inizio dell'assicurazione prima della

interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio. Ed ha sollevato

quindi la questione di legittimità costituzionale dello art. 12, primo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56,

lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella

legge 6 aprile 1936, n. 1155, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218,

ed in riferimento all'art. 76 della costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10

settembre 1966.

Nel presente giudizio si è costituita la De Pandis Maria,

rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Marotti, il quale nelle note

di costituzione ha ribadito gli argomenti enunciati dall'ordinanza di

rimessione. Considerato in diritto :

A termini dell'art. 56, lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935,

n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, i periodi di

interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di

gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654,

convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347, sono computati, dopo

l'inizio dell'assicurazione, utili agli effetti del diritto alla

pensione e della determinazione della misura di questa. Pertanto questa

norma impone una sola condizione, quella che sia stata iniziata

l'assicurazione prima della interruzione del lavoro, perché

l'assicurata possa godere del beneficio del riconoscimento.

Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, emesso in base ad espressa delega

dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per cui il Governo era

autorizzato ad emanare norme transitorie di attuazione e di

coordinamento impone invece - agli effetti del riconoscimento dei

periodi di interruzione del lavoro - una nuova e ben più gravosa

condizione, che cioè l'interessata possa far valere almeno un anno di

contribuzione nell'assicurazione nel quinquennio antecedente ciascun

periodo di interruzione.

L'eccesso di delega è evidente, perche mentre in forza della legge

si richiedeva soltanto il requisito della attualità del rapporto

assicurativo, il provvedimento delegato impone, per il riconoscimento

dell'accreditamento figurativo, un minimo di un anno di contribuzione

nell'ultimo quinquennio.

La norma impugnata, che non può essere considerata norma di

coordinamento con altre leggi in quanto siffatto requisito non

preesisteva in altre disposizioni, né di attuazione trattandosi di un

principio del tutto nuovo in materia di gravidanza e di puerperio, e

che soprattutto non si ispira ai principi e criteri fissati dalla legge

n. 218 del 1952 deve essere dichiarata illegittima per eccesso di

delega, Così come, per altro, è stato deciso in un caso analogo con

sentenza n. 4 del 5 febbraio 1963.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma,

del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che detta norma di attuazione e di

coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento

delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti) in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3

del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 37 della legge 4 aprile 1952, n.

218, ed in riferimento all'art. 76 della costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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