Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Campania 17 ottobre 1973, riapprovata il 6 marzo 1974 recante

"Costituzione di fondo regionale di garanzia e concessione di

contributi nelle operazioni di credito di esercizio effettuate dagli

istituti di credito agli artigiani della Regione", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1974,

depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 7 del

registro ricorsi 1974.

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 22 marzo 1974 il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato ha

impugnato in via principale per violazione dell'art. 81 della

Costituzione, la legge regionale della Regione Campania, approvata il

17 ottobre 1973 e riapprovata a maggioranza assoluta il 6 marzo 1974,

concernente "Costituzione di fondo regionale di garanzia e concessione

di contributi nelle operazioni di credito di esercizio effettuate dagli

istituti di credito agli artigiani della Regione".

Premette tra l'altro ed in particolare che:

- l'art. 1 autorizza fino al 31 dicembre 1975 l'amministrazione

regionale a concedere a favore delle imprese artigiane la garanzia

sussidiaria per operazioni di credito di esercizio entro il limite del

trenta per cento delle eventuali perdite che la Banca dimostri di aver

sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva;

- gli artt. 2 e 4 autorizzano fino al 31 dicembre 1975, altresì

l'amministrazione regionale a concedere un contributo annuo costante

nella misura del 4% o del 5% (a seconda che ricorrano i casi

rispettivamente indicati nei detti articoli) sul pagamento degli

interessi sui prestiti di esercizio concessi alle imprese artigiane

dalle banche di cui al successivo art. 6;

- per la concessione dei benefici di cui all'art. 1, con l'art. 8

è istituito un apposito fondo di garanzia di lire cinquecento milioni,

gravante per 50 milioni sull'esercizio finanziario 1973 e per 450

milioni su quello del 1974, e con l'art. 9 si è disposto che all'onere

di 50 milioni per il 1973 si sarebbe fatto fronte con apposito capitolo

di pari importo n. 669/bis e con prelevamento dell'importo dal cap.

669 e conseguente pari riduzione di questo;

- e con lo stesso art. 8 si è disposto che all'onere derivante

alla Regione dalla concessione dei benefici di cui allo art. 2 si

sarebbe fatto fronte, per l'esercizio 1973 e per l'importo stabilito di

lire cento milioni, con le disponibilità del cap. 669 del bilancio di

previsione, e successivamente mediante adeguamento dello stanziamento

al detto fine previsto per ciascun esercizio dal relativo bilancio di

previsione della spesa.

Ciò premesso, con il ricorso si chiede a questa Corte di voler

dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale

impugnata, per i seguenti motivi:

a) perché per l'onere di lire quattrocentocinquanta milioni

destinato a gravare, a sensi dell'art. 8, comma primo, della legge,

sull'esercizio finanziario 1974, non è indicata la copertura

sostanziale della spesa introdotta con l'art. 1; e

b) perché per l'onere complessivo derivante alla Regione dalla

concessione dei benefici di cui all'art. 2 (e all'art. 4), si dispone

solo che ad esso "dovrà adeguarsi lo stanziamento a tal fine previsto

per ciascun esercizio (degli anni 1974 e 1975) dal relativo bilancio di

previsione della spesa" ed è quindi previsto solo un generico

"adeguamento".

2. - La Regione Campania si è costituita davanti a questa Corte

con deduzioni depositate il 5 ottobre 1974 e cioè fuori del termine

indicato dall'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

3. - All'udienza del 24 marzo 1976 il sostituto avvocato generale

dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei

ministri ha insistito nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del

Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, della

legge approvata il 17 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal

Consiglio regionale della Campania e recante "Costituzione di fondo

regionale di garanzia e concessione di contributi nelle operazioni di

credito di esercizio effettuate dagli istituti di credito agli

artigiani della Regione" Campania.

2. - Come detto in narrativa la costituzione in giudizio della

Regione Campania è avvenuta dopo il decorso del termine tassativamente

previsto dall'art. 23, comma terzo, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Pertanto essa deve essere dichiarata inammissibile.

3. - Con la legge impugnata la Regione Campania accorda due

benefici alle imprese artigiane operanti nel territorio regionale ed

iscritte negli appositi albi provinciali e precisamente stabilisce che

a favore di dette imprese sia concessa "la garanzia sussidiaria per

operazioni di credito di esercizio, entro il limite del trenta per

cento delle eventuali perdite, che la banca dimostri di aver sofferto

dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva sui beni del

debitore e degli eventuali coobbligati" (art. 1), e sia altresì

concesso "un contributo annuo costante nella misura del quattro per

cento (o del cinque per cento, in base all'art. 4) sul pagamento degli

interessi" sui detti prestiti di esercizio (art. 2). Per la

concessione del beneficio di cui all'art. 1, si prevede una spesa di

cinquecento milioni e correlativamente si istituisce un fondo di

garanzia di pari importo; per la concessione del secondo beneficio non

si determina l'onere complessivo che ne sarebbe derivato alla Regione.

Per quanto concerne la copertura, la legge impugnata stabilisce, a

proposito del primo onere, che per l'esercizio finanziario 1973 si

sarebbe fatto fronte con l'istituzione di apposito capitolo (n. 669

bis) dell'importo di 50 milioni, avente la denominazione "costituzione

del fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle

operazioni di credito effettuate dagli artigiani con gli istituti

bancari", e mediante prelevamento del relativo importo dal capitolo 669

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 e

conseguente riduzione dello stesso capitolo; e che il detto fondo di

garanzia avrebbe gravato per 450 milioni sull'esercizio finanziario

1974.

Ed a proposito del secondo onere, dispone che ad esso si sarebbe

dovuto adeguare "lo stanziamento a tal fine previsto per ciascun

esercizio dal relativo bilancio di previsione della spesa"; e che "per

l'esercizio 1973 detto onere è stabilito in lire centomilioni, che

graverà sul capitolo 669 del bilancio di previsione".

4. - Il ricorso è fondato e per tanto va accolto.

La legge impugnata nelle parti in cui: a) relativamente all'onere

di 450 milioni, non indica la copertura sostanziale della spesa

introdotta con l'art. 1; e b) relativamente agli oneri, con

ripartizione triennale, di cui all'art. 2, prevede solo un generico

adeguamento ad essi degli stanziamenti di bilancio, viola l'art. 81,

comma quarto, della Costituzione.

In forza di codesta disposizione (a cui fanno riscontro il terzo

comma dell'art. 17 ed il primo comma dell'art. 44 dello Statuto della

Regione Campania, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 348) e

secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, la legge

sostanziale istitutiva di una nuova spesa deve indicare positivamente i

mezzi per farvi fronte, ed alla copertura degli oneri relativi non si

può provvedere con le leggi approvative dei bilanci degli esercizi a

riferimento (sentenza n. 47 del 1967, n. 17 del 1968 e n. 158 del

1969). E la Regione Campania, con la legge de qua, approvata il 17

ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974, ha invece previsto, per

l'esercizio finanziario 1974, una spesa di lire 450 milioni per

l'integrale costituzione del fondo di garanzia e nulla al riguardo ha

disposto circa la copertura: per cui si ha una nuova spesa (dato che la

legge è innovativa e nel bilancio di previsione per l'anno finanziario

1973 non c'è alcuna previsione di spesa) senza l'indicazione di mezzi

per farvi fronte; ha del pari previsto, per l'esercizio finanziario

1974 e seguenti, un onere, non quantificato, per la concessione di

contributi sul pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio

concessi dalle banche a favore delle imprese artigiane e del pari non

ha indicato i mezzi per farvi fronte.

Il vizio di legittimità costituzionale della legge impugnata

appare quindi evidente.

E ciò senza mettere in risalto il fatto (d'altronde non

denunciato) che con la legge, approvata come si è detto il 6 marzo

1974, si siano operate, con gli artt. 8, ultimo comma, e 9, variazioni

al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973, approvato

con legge 20 febbraio 1973, n. 5, ed al di là della chiusura

dell'esercizio.

E siccome l'accertato vizio non si riferisce ad una parte della

legge, perché non si ha la dovuta copertura per entrambe le spese ivi

previste, di detta legge va dichiarata la totale illegittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata il

17 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale

della Campania, recante "Costituzione di fondo regionale di garanzia e

concessione di contributi nelle operazioni di credito di esercizio

effettuate dagli istituti di credito agli artigiani della Regione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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